SOCIAL CARD


Come preannunciato nell’articolo 81, co. 32, del D.L. n. 112/2008, arriva la “Carta Acquisti” o “Social Card” per i cittadini con almeno 65 anni e le famiglie con bambini fino a 3 anni aventi un reddito ISEE fino a 6000 euro. Si tratta di una carta di pagamento elettronica, con onere a carico dello Stato, da utilizzare per acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito MasterCard e per il pagamento delle bollette della luce e del gas. Istruzioni dettagliate in merito giungono dai decreti ministeriali datati 16 settembre e 7 novembre 2008, nonché dal messaggio INPS n. 26673.


A definire nel dettaglio i requisiti con cui è possibile ottenere la Carta acquisti è l’articolo 5 del primo dei decreti sopracitati. I cittadini italiani, residenti in Italia con età pari o superiore a 65 anni devono:



  • essere soggetti incapienti;

  • non godere di Trattamenti, ovvero godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000 o di importo inferiore a euro 8.000 se di età pari o superiore a 70 anni. Nel caso in cui l’importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie.


  • avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;


  • non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge intestatario/i di più di un’utenza elettrica domestica; di utenze elettriche non domestiche; di più di un’utenza del gas; proprietario/i di più di un autoveicolo; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; proprietario/i con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.


  • non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena.


I soggetti di età inferiore a 3 anni devono invece:




  • avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;


  • non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di più di un’utenza elettrica domestica; intestatari di più di un’utenza elettrica non domestica; intestatari di più di due utenze del gas; proprietari di più di due autoveicoli; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; proprietario/i con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.


In relazione all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), l’INPS ricorda che lo stesso viene determinato dall’Istituto attraverso presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica, avente validità annuale, nella quale sono indicati gli elementi necessari per la sua determinazione.



Per favorire l’accesso alla Carta acquisiti da parte dei potenziali destinatari è stata spedita agli stessi nel corso nel mese di novembre una lettera esplicativa delle finalità e delle modalità di attuazione del programma della Social Card, il modulo di domanda per richiederne la disponibilità, nonché una breve guida che illustra i requisiti richiesti per avere diritto alla Carta e le modalità di compilazione della domanda stessa.La semplice ricezione della lettera informativa non costituisce ovviamente titolo a ricevere d’ufficio la Carta acquisti, i soggetti interessati dovranno, infatti, presentare domanda a Poste Italiane SpA.



I titolare della Card si vedranno accreditati mensilmente 40 euro per le spese di cui sopra ed, in particolare, coloro che riceveranno la Card entro il 31 dicembre, godranno di 120 euro a copertura del trimestre che va da ottobre a dicembre.

Carta Acquisti [Facsimile]

fonte: http://www.teleconsul.it/pianetalavoro/primo_piano/396.htm

Illegittimità del canone di depurazione

La sentenza 335 del 10 ottobre 2008 della Corte Costituzionale che riconosce la illegittimità del pagamento del canone relativo al servizio di depurazione quando l’utenza è allacciata ad una fogna che non sversa le acque reflue in un depuratore pubblico, può essere applicata da subito nella prossima emissione del bollettino di fine anno senza arrecare alcun danno al bilancio economico del gestore del S.I.I..

Infatti la tariffa complessiva del S.I.I. è stata calcolata in modo da coprire tutti i costi effettivamente sostenuti per assicurare ogni servizio.


Le acque reflue immesse in una fognatura che non scarica in un depuratore non determinano costi di depurazione proprio perché non vengono depurate.


Il legislatore coerentemente aveva previsto in questo caso che il canone del servizio di depurazione venisse accantonato in un apposito fondo del bilancio per essere utilizzato come quota di finanziamento nella eventuale costruzione del depuratore mancante.


Ne consegue che il mancato pagamento della quota di canone relativa alla depurazione non arreca alcun problema alla gestione economica del bilancio di ciascun gestore.


Per quanto sopra ARCO Consumatori ritiene opportuno che, in questo periodo di forte crisi, venga attuata da subito la sentenza della Corte Costituzionale assicurando che nel prossimo bollettino non venga inserito nel pagamento del canone dell’ultimo periodo dell’anno, la quota relativa alla depurazione per gli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione.


I Gestori già dovrebbero essere in possesso dell’elenco degli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione proprio perché hanno dovuto accantonare il canone della depurazione pagato.


Qualora però ne fossero sprovvisti è abbastanza facile ricostruirlo.


E’ sufficiente infatti individuare le strade percorse dalla rete fognaria che non sbocca in un depuratore.


Tutti i residenti di queste strade sono utenti che non debbono pagare il canone relativo al servizio di depurazione.


ARCO Consumatori ritiene opportuno che ogni ATO emani una circolare a tutti i gestori dando le direttive corrette per la giusta e subitanea attuazione della sentenza della Corte Costituzionale

Il Segretario Nazionale

RISPARMIO ENERGETICO: basta poco per sostenerlo-si


Conosciamo l'iniziativa dell'Associazione Consumatori ARCO Emilia-Romagna in collaborazione con il CRAL

L'iniziativa sul risparmio energetico portata avanti nel corso di questi ultimi due anni da ARCO Consumatori Emilia-Romagna si è posta come obbiettivo non solo quello dì ridurre i costi delle bollette dei consumatori, ma anche di informare i propri associati sulle ricadute ambientali dei semplici gesti quotidiani.


Siamo consapevoli che i ritmi dì consumo attualmente praticati da questa società non daranno molto futuro al pianeta, da questa consapevolezza nasce l'impegno di promuovere oltre al contenimento dei costi economici anche la riduzione dei consumi di risorse ambientali. Il sacrificio richiesto ai consumatori non è molto! basti pensare che grazie ad un'iniziativa di sensibilizzazione svolta nel 2006 ed ancora in corso con la collaborazione di Enel Sì, ARCO Consumatori ha distribuito lampadine a basso consumo energetico e kit di riduttori di flusso in numero tale da permettere la riduzione di 275 tonnellate di CO2 immessa annualmente nell'atmosfera.


Questo risultato è stato ottenuto con un semplice gesto! sostituire una lampadina! un piccolo sforzo che si può certamente fare! Pensando poi che il consumo pro capite di acqua è pari a 220 - 240 litri/giorno, con l'installazione dei riduttori di flusso sono stati ottenuti risparmi di circa il 40%, ovvero 96 litri dì acqua "sprecati" in meno al giorno da coloro che hanno ricevuto il kit dei frangiflutto.


L'acqua purtroppo ha un suo costo ambientale sia in termini di consumi di energia che di elevata produzione di rifiuti per la potabilizzazione e per la depurazione. Tacendo una rapida stima sul potenziale risparmio di energia elettrica conseguibile mediante la installazione di almeno n. due (2) lampadine in tutte le abitazioni delle famiglie del territorio provinciale di Bologna si ottengono i seguenti numeri:

Nel territorio provinciale di Bologna sono presenti circa 350.000 nuclei famigliari. Se in ognuna di queste abitazioni si installassero almeno n. 2 lampadine a basso consumo (20 w equivalenti a 100 w) con vita media di 6.000 ore, nell'arco del ciclo di vita delle lampadine si otterrebbe un risparmio pari a 336.000.000 kWh e 168.000 t CO2.


Quando parliamo di Ambiente dobbiamo pensare ad un bene diffuso, che non si compra e non si vende ma si ottiene con l'attenzione costante da parte di tutti; non serve un allarme di breve periodo ma un impegno costante nel tempo. Solo con attenzione continua potremmo consegnare alle future generazioni un ambiente migliore o quanto meno inalterato rispetto a quello che abbiamo ottenuto noi. Le iniziative di ARCO Consumatori sono rivolte a sensibilizzare gli utenti in modo da innescare un meccanismo virtuoso che induca a cambiare rotta verso un consumo consapevole ed ambientalmente sostenibile.


Francesco Sterpetti
Responsabile Ambiente Arco Consumatori

Ritardi e sporcizia sui treni: la società ferroviaria risponde dei danni


Si segnala, per l’attualità della materia, la recentissima sentenza - pubblica per intero in ARCOIUS - emessa dal Giudice di Pace di Novara in data 23/6/2008 e pubblicata il 4/7/2008. Viene invero condannata la società che gestisce il trasporto su treni a risarcire i danni ad un passeggero, a cagione dei ritardi con cui ha effettuato i viaggi in treno, appunto, e per le condizioni pessime in cui è tenuta la sala d’aspetto all’interno della stazione.


Questo il caso. Un tizio – che è stato autorizzato dal Giudice di Pace a difendersi e a stare in giudizio personalmente, senza perciò l’assistenza di un legale – lamentava i molteplici ritardi del treno, che egli deve quotidianamente prendere per raggiungere il posto di lavoro. Asseriva che tali ritardi hanno cagionato l’arrivo in ritardo, appunto al posto di lavoro, e conseguentemente, nei suoi confronti, malcontento da parte di superiori e colleghi per tal motivo. Aggiungeva che i medesimi ritardi gli hanno sottratto tempo che egli avrebbe dedicato alla propria famiglia, atteso che si è trovato costretto a fermarsi sul luogo di lavoro per recuperare le ore perse, a motivo dei ritardi del treno. Lamentava di aver perso, anche a cagione della sua inaffidabilità sull’orario di arrivo al lavoro, a motivo sempre dei ritardi dei treni, la nomina a responsabile del servizio e del connesso aumento retributivo. Tutto ciò, sosteneva, gli ha provocato rabbia e stress. Inoltre, le precarie condizioni igieniche dei treni, sporchi in misura, a suo giudizio, intollerabile, in uno con la, a suo parere, inadeguatezza della sala di attesa della stazione ferroviaria, priva di aria condizionata in estate e di riscaldamento in inverno, hanno contribuito al suo disagio e allo sua stanchezza. Chiedeva quindi che la società, gestore del servizio di trasporto su treno, fosse condannata a corrispondere in suo favore il risarcimento del danno esistenziale, in considerazione di tutto quanto esposto. Nella narrativa dei propri atti e nelle conclusioni assunte, l’attore domandava altresì dichiararsi la vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità, predisposte dalla società gestore del servizio di trasporto, in relazione al disposto del Codice del Consumo, dell’art. 1341 cc. e anche della normativa europea posta a protezione dei consumatori, con eventuale disapplicazione del diritto interno.


La società gestore del servizio di trasporto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree, reputandole infondate.


All’esito dell’istruttoria svolta – che ha visto anche l’escussione dei testimoni oltre che la produzione di documenti – il Giudice di Pace di Novara ha ritenuto che i ritardi fossero provati “senza alcun’ombra di dubbio” in specifiche giornate ivi indicate. Ciò ha cagionato “consistenti ritardi sul proprio posto di lavoro”. Scrive il Giudice di Pace: “Tali ritardi – dovuti a treni in ritardo a (…), “a guasti alla vettura pilota”, a “continue aperture stotz” – devono essere sicuramente addebitati a responsabilità della convenuta (…) che, pur eseguendo la normali (“di routine”) operazioni di manutenzione, non è stata in grado di assicurare il regolare funzionamento dei treni, che, a parere di questo Giudice, è suo preciso dovere nei confronti dell’utenza. Pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala di attesa della stazione di (…) (vedi dichiarazione 25/2/2008 di (…)) devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa”.


Il Giudice di Pace non indaga sulla fonte di tale responsabilità nei confronti dell’utenza, non indicando quali siano le norme che pongano, a carico del trasportatore ferroviario, gli obblighi asseritamene violati nella fattispecie (per i ritardi dei treni e per la cattiva manutenzione della sala d’aspetto) da parte del trasportatore medesimo. Il giudicante invero si limita ad affermare che “assicurare il regolare funzionamento dei treni” “è suo [leggasi, del gestore del servizio di trasporto] preciso dovere”. E parimenti che “pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala d’attesa della stazione” “devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa”.


In conseguenza della declaratoria di responsabilità della società ferroviaria, il Giudice di Pace la condanna al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni subiti, liquidati equitativamente nella misura di euro 500. Non è espressamente indicata la natura dei danni in oggetto, rilevando solo, il Giudice, che essi “pur esistenti non sono e non possono essere determinati nella loro precisa entità e pertanto ex art. 1226 c.c. possono essere liquidati in via equitativa in euro 500,00”. Ritenendosi, ragionevolmente, che tali danni possano essere di natura non patrimoniale, gli stessi non vengono espressamente qualificati, nè con l’accezione di danno esistenziale, usata dall’attore, né in altro modo. La stessa quantificazione nella misura non riceve specifiche motivazioni.


Le altre domande svolte dall’attore, anche in punto vessatorietà e normativa comunitaria, non hanno trovato accoglimento, “essendo – si legge in sentenza - le altre circostanze lamentate dall’attore carenti di valida prova e prive di rilevanza giuridica”.


Nella sua essenzialità, la sentenza in oggetto costituisce un ulteriore punto a favore dell’utenza e di un’interpretazione della normativa vigente in senso protettivo del consumatore.


Per altri precedenti, in materia di responsabilità della società ferroviaria, per i danni riportati dall’utenza, si veda: Giudice di Pace di Bari sent. 24/5/2006; Giudice di Pace di Bologna 28/7/2004; Giudice di Pace di Cassino sent. 28/2/2001.


Saper leggere l’etichetta di consumo


Le etichette di consumo
Il prezzo di acquisto degli elettrodomestici è talvolta decisamente inferiore al costo dell’elettricità necessaria per farlo funzionare per tutti gli anni del ciclo di vita utile. Per questa ragione una maggiore spesa di acquisto può essere più che compensata nel tempo. L’Unione Europea ha reso obbligatoria l’etichetta energetica sugli elettrodomestici, che contiene tutte le informazioni utili per una scelta attenta. In essa, il produttore è tenuto a indicare alcuni dati relativi al consumo energetico e alle principali caratteristiche dell’apparecchio.


Saper leggere l’etichetta
Classi di efficienza energetica Le frecce contengono informazioni sulla classe di efficienza energetica espressa con una lettera dell’alfabeto (A, B, C, D, E, F, G), secondo una progressione crescente di consumi (esempio la A consuma meno della B). Sono in commercio oramai elettrodomestici A+ e A++ che assicurano un ulteriore risparmio energetico. Accanto alla classe energetica si trova talvolta il fiore dell’Ecolabel, il marchio europeo dei prodotti. Gli elettrodomestici che lo esibiscono possiedono una qualità ambientale e prestazione superiore. Consumi di energia Appena sotto le frecce che indicano la classe energetica, l’etichetta chiarisce anche il consumo di energia in chilowattora in un anno di utilizzo “medio” e corretto dell’apparecchio. Dalla propria bolletta elettrica è facile controllare il costo medio del chilowattora. Si può così stimare la spesa energetica annuale dell’apparecchio che si sta acquistando. Caratteristiche funzionali Nella parte bassa dell’etichetta ci sono le caratteristiche funzionali e quelle prestazionali dell’apparecchio, ad esempio il volume di frigoriferi e congelatori, o il consumo dell’acqua per le lavatrici. Segue infine il livello di rumorosità spesso molto importante per convivere con l’apparecchio.

SERIZIO IDRICO – ANNULLAMENTO DEI COSTI NON DOVUTI PER DEPURAZIONE

ARCO ha preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008 che ha dichiarato incostituzionale, il pagamento da parte degli utenti della quota di depurazione quando la fognatura non è provvista d’impianti centralizzati di depurazione o quando questi siano inattivi.

ARCO che da sempre ha sostenuto la illegittimità del principio che prevedeva il pagamento di una prestazione non effettuata, e che colpiva soprattutto i residenti fuori dai centri abitati, continua a chiedere la istituzione di un garante regionale dei servizi pubblici essenziali e l’avvio di un modo democratico di operare da parte dell’ente pubblico che ascolti anche il parere delle organizzazioni dei consumatori prima di legiferare come oggi avviene prevalentemente nell’esclusivo interesse, ora degli enti pubblici, ora delle aziende private.


ARCO ha inviato una richiesta urgente al Presidente ATO Puglia e alle aziende di gestione del servizio idrico per conoscere in quali casi sia stata effettuata la richiesta di pagamento delle quote relative non dovute e quali provvedimenti intenda prendere per l’indennizzo degli utenti.


ARCO informa che i propri uffici sono a disposizione per raccogliere tutte le segnalazioni degli utenti che, rientrando nei presupposti di legge, ritengano di dover essere risarciti

CRISI FINANZIARIA: I CONSUMATORI DEVONO AVERE FIDUCIA

ARCO raccomanda i consumatori di non farsi prendere dal panico in un momento così delicato per la situazione economica internazionale, il consiglio è di aspettare ed avere fiducia; in termini pratici, non correre in banca per ritirare i propri soldi.


Negli ultimi giorni ARCO ha posto delle domande ad alcuni esperti locali del settore finanziario i quali hanno consigliato anche loro di aspettare e avere fiducia anche se ci sono degli investimenti in azioni o bot.


Nel corso della conferenza stampa ARCO, attraverso il presidente Franco Venni e i suoi consulenti ha manifestato grande preoccupazione in quanto la crisi e il relativo piano anti-crisi di USA e UE può portare a un indebitamento pubblico maggiore, che si potrebbe trasferire sulle tasche dei consumatori. Nonostante ciò, sì al sostegno statale alle banche per garantire stabilità al sistema e liquidità per le imprese. Non si tratta di garantire gli stipendi dei manager, come da più parti abbiamo sentito. Non si tratta di garantire altre speculazioni, ma di dare liquidità al sistema. I lavoratori dipendono dalle imprese e molto spesso le imprese dipendono dalla liquidità che le banche riescono a immettere sul mercato per sostenere la produzione. Ecco perché ben vengano interventi anche statali a sostegno del sistema bancario, chi ha sbagliato deve pagare ma senza che si scarichino gli errori sui consumatori e sugli utenti.


I risparmi sono garantiti, pertanto chi sta perdendo con le azioni se vende oggi non fa che realizzare le perdite e quindi meglio attendere tempi migliori; d’altra parte chi compra azioni di solito non lo fa con i risparmi primari ma con il “surplus” del risparmio. L’attuale crisi finanziaria, che fortunatamente al contrario di ciò che viene detto negli ultimi tempi è ancora lontana dall’avere le proporzioni e le caratteristiche della crisi del ’29, può portare nel breve futuro a una stabilizzazione generale dei prezzi.


Secondo ARCO ora i consumatori valutano con maggior attenzione il rapporto qualità-prezzo di ciascun bene, in quanto gli effetti della crisi iniziano già a farsi sentire nelle tasche della gente comune.


Inoltre durante la conferenza stampa è stato presentato il risultato dell’osservatorio permanente sui mutui fondiari. Rispetto alla precedente rilevazione, di Maggio, si è riscontrato negli ultimi mesi un aumento generalizzato dei tassi, sia fissi che variabili, che ha portato ad avere i tassi più alti dal 2000 ad oggi. L’osservatorio di ARCO è del 30 Settembre, già negli ultimi giorni, a causa della crisi finanziaria, si è avvertito qualche cambiamento sui tassi che in alcuni casi sono un po’ diminuiti. Anche in questo caso ARCO consiglia di attendere l’evolversi di questo periodo di turbolenza ed aspettare che si stabilizzi la situazione inerente i tassi sui mutui fondiari.

CASTEL BOLOGNESE – RISTORATORE RIFIUTA DI SERVIRE A TAVOLA L’ACQUA DEL RUBINETTO PERCHE’ NON E’ COMPRESA NEL LISTINO PREZZI

Succede anche questo. Un ristoratore di Castel Bolognese ha rifiutato ad un cliente nonostante le sue insistenze, di servire a tavola l’acqua del rubinetto. Motivazione “lui ai propri clienti fornisce solo acqua minerale”, accennando con una smorfia che dell’acqua del rubinetto non c’è troppo da fidarsi.

Visto che con l’acqua del rubinetto ci si lava anche l’insalata, nel dubbio ARCO ha chiesto una verifica all’ASL di Ravenna , che dopo le relative analisi dei campioni prelevati in loco, ne ha confermata la piena salubrità.


Allora ARCO ha chiesto chiarimenti su questo comportamento al Comune di “Castel Bolognese” che ha cosi testualmente risposto:


“L’art. 187 del TULPS recita infatti : “Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”, e poichè le prestazioni offerte dal pubblico esercizio sono da considerarsi riassunte nel listino prezzi delle consumazioni e nel menù, si ritiene, nel caso specifico, non esista l’obbligo di somministrare un prodotto non elencato nel listino o nel menù stesso.”


Non ci pare che le conclusioni del burocrate comunale possano giustificare un comportamento del gestore, interessato solo a non perdere il guadagno di una bottiglia di acqua minerale, mettendo in campo una partigiana difesa d’ufficio fuori dalla prassi, dalla logica e soprattutto dal buon senso.Tutto questo con buona pace delle campagne per il consumo dell’acqua del rubinetto, svolte dalla Regione, a cui pare non tutti i burocrati comunali siano stati sufficientemente sensibilizzati.


ARCO pertanto ha scritto alla Regione Emilia Romagna e agli assessori competenti di tutte le regioni italiane per chiedere che gli operatori della ristorazione siano obbligati a includere nel costo del “coperto”, la fornitura sui tavoli di una brocca d’acqua prelevata dal rubinetto altrimenti abbiano il coraggio e la spudoratezza di mettere nel listino anche il costo di un bicchiere d’acqua .Ci piacerebbe conoscere in proposito anche il parere delle organizzazioni di categoria.


Ricordiamo comunque che le acque minerali in bottiglia sono spesso conservate, sia nel trasporto che nello stoccaggio, alla luce ed a temperature soprattutto in estate, che non ne garantiscono la rispondenza delle date di scadenza previste in etichetta e quindi possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute dei consumatori.

Aggiornamento CLUB AIR




ARCO informa che il termine di cui al precedente articolo per la presentazione del concordato preventivo è stato prorogato fino al 15 ottobre 2008.
ULTERIORE AGGIORNAMENTO: a seguito di ennesima proroga la decisione è attesa per i primi di novembre.
AGGIORNAMENTO 13.11.2008: è stata presentata una domanda di concordato preventivo. La prossima udienza è stata fissata per metà dicembre.
AGGIORNAMENTO: 17.12.2008
La decisione del tribunale fallimentare sull'ammissibilità del concordato preventivo è attesa per il mese di gennaio 2009.

Consigli per il risparmio garantito


  • I conti bancari sono garantiti?

Sì: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) garantisce i conti bancari fino a 103.291,38 euro per depositario. La somma riguarda ciascun cliente e, se si hanno conti su più banche, ciascuna banca. Il limite invece resta a 103mila euro totali se si hanno più conti nella stessa banca. Per i conti contestati, la garanzia vale per ciascun cointestatario: se moglie e marito hanno un conto in comune la garanzia sale a oltre 206mila euro.


  • Queste garanzie valgono anche per i conti online?

Che siano online o in una filiale bancaria, i conti correnti presentano le stesse garanzie: fino a 103.291,38 euro per depositario, nelle stesse forme e modalità valide per i conti correnti "tradizionali".


  • La garanzia dei conti correnti bancari si estende anche a eventuali conti correnti cifrati?

I conti correnti cifrati sono garantiti alla stessa stregua degli altri, purché il titolare dimostri, documenti alla mano, di esserne il legittimo proprietario.


  • E i libretti postali?

I libretti postali sono garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti, una società per azioni controllata per il 70% dallo Stato attraverso il Tesoro e per la restante parte da fondazioni, soprattutto bancarie. Il loro livello di garanzia è dunque del tutto assimilabile a quello offerto dai titoli di Stato italiani.


  • Gli assegni circolari sono sicuri?

Sì, anch'essi sono garantiti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi per gli stessi ammontari indicati per il conto corrente bancario. Ogni istituto che emette gli assegni circolari deve depositare una cauzione presso la Banca centrale proporzionata all'ammontare dei titoli emessi.


  • Posso stare tranquillo per i miei certificati di deposito?

Certo, il Fondo interbancario di tutela dei depositi garantisce anche quelli ma solo se nominativi, non al portatore, per gli stessi controvalori indicati per i conti correnti bancari.


  • Chi garantisce il conto titoli?

Questo strumento è simile a una cassetta di sicurezza: custodisce azioni, bond e altri strumenti di investimento di proprietà del risparmiatore. È quindi separato dal patrimonio della banca: in caso di liquidazione di questa, i titoli verrebbero riconsegnati al risparmiatore.


  • Sono sicuri i titoli di Stato?

È lo Stato che garantisce i Buoni ordinari del Tesoro e gli altri titoli pubblici come CTz, CcT o BTp e si impegna a restituire a chi li sottoscrive, a scadenze prestabilite, la somma investita oltre a un interesse che varia in base alle condizioni del titolo e alle oscillazioni del mercato.


  • Qual è la situazione per i fondi comuni?

I fondi comuni, così come la loro versione quotata – gli Etf –, sono organismi di investimento collettivo del risparmio, prodotti da società di gestione del risparmio (Sgr) spesso controllate da istituti di credito ma autonome. Gli attivi sono custoditi da una banca depositaria. In caso di liquidazione della banca i patrimoni dei fondi comuni e degli Etf non sono interessati dalla liquidazione ma restano di proprietà del risparmiatore e gli vengono restituiti. Ovviamente l'andamento del mercato influenza il valore delle quote, che può salire o scendere.


  • E per i fondi pensione?

Come i fondi comuni, anche i fondi pensione hanno un patrimonio separato da quello delle società che li gestiscono e quindi non sono coinvolti da una liquidazione di queste. Come per i fondi, però, il valore delle quote varia in funzione dei mercati.


Fonte: il sole 24 0re

OSSERVAZIONI SULL’INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE ITALIANE

L’attuale incubo delle famiglie italiane è rappresentato dallo spettro del pignoramento del proprio appartamento in seguito al mancato pagamento delle rate del mutuo. La situazione è molto allarmante tanto che, al 31 agosto 2008, i tribunali italiani registravano in media un aumento del 30% dei pignoramenti immobiliari rispetto a luglio 2007.

A Milano si è passati dai 1.675 del 2007 ai 1.964 di quest’anno. Basta fare un giro per le cancellerie delle esecuzioni immobiliari dei tribunali per capire l’aria che tira; ad agosto c’è stata un’insolita attività da parte degli avvocati impegnati a salvare la casa dei loro assistiti. La riforma del diritto fallimentare ha snellito le procedure per arrivare alla vendita dell’immobile pignorato e, di conseguenza, non è più tempo di accordi extragiudiziali tra banche e debitori: allo scadere della sesta rata impagata scatta la procedura esecutiva. A Milano, nel solo mese di agosto, si è arrivati a 300 decreti ingiuntivi depositati, quando lo scorso anno erano poche decine. Lo stesso accade a Roma dove nell’intero anno 2007 i decreti ingiuntivi sono stati 1.547 contro i 1.199 al 31 agosto del 2008 (un dato che, proiettato a fine anno, porta a quota 1.800).


Si è dunque consolidata una tendenza pericolosa rispetto alle prime avvisaglie dello scorso anno; d’altronde non è pensabile che una crisi mondiale così grave non colpisca in qualche modo anche l’Italia. Diverso è però l’approccio che i vari governi stanno adottando: in Inghilterra si è arrivati a varare un piano straordinario di aiuti alle famiglie per 2 miliardi di sterline (quasi tre miliardi di euro); negli USA, oltre alla nazionalizzazione delle principali banche d’affari e degli istituti assicurativi, lo stato ha stanziato una forte cifra a sostegno delle famiglie.


E in Italia? Per i mutui a tasso variabile, oltre alla legge Bersani sulla rinegoziazione e sulla portabilità, si è varato soltanto l’allungamento della durata dei mutui tornando momentaneamente al tasso d’interesse del 2006. Una soluzione che consente di abbassare l’importo della rata , ma tale beneficio si paga a fine prestito con gli interessi. Non vi è pertanto nulla di strutturale mente l’orlo del baratro si avvicina per le famiglie impegnate al pagamento della propria casa. Il loro debito verso le banche ammontava alla fine del 2007 a 265,45 miliardi di euro, in aumento dell’8,7% rispetto al 2006. Non si conoscono i dati dell’anno corrente ma tale tendenza è cresciuta in modo esponenziale.


A rendere ancora più pesante la situazione, la maggior parte delle famiglie italiane impegnate a districarsi per poter pagare le rate del mutuo, sono anche fortemente indebitate per i crediti al consumo. Il ricorso a tale forma di credito è in continua ascesa per colpa del costante incremento del costo della vita che colpisce soprattutto beni di primissima necessità (farina +21%, pane +10,3%, patate +11,7%) e dalla pressoché immobilità dei salari e degli stipendi.


Alla fine del 2007 i debiti contratto sotto forma di credito al consumo ammontavano a 98,6 miliardi di euro (in aumento dell’11,3% sul 2006) e prestiti personali ed altri affidamenti per un totale di circa 500 miliardi di euro. Il tasso di indebitamento delle famiglie italiane (il rapporto tra debito e ricchezza disponibile) sta crescendo vorticosamente ed avvicina sempre più le famiglie italiane, una volta considerate “popolo di formiche” per la forte propensione al risparmio, al resto d’Europa. Tale rapporto in Italia è al 50 per cento contro il 74,3 per cento della Francia, il 100 per cento della Germania ed il 169 per cento della Gran Bretagna.


Ma il ricorso alla rateizzazione, secondo l’Abi, è sempre più una necessità che una scelta e praticamente ogni cittadino italiano è virtualmente indebitato per 1.590 euro. Praticamente si fa ricorso al credito per ogni necessità come l’acquisto di libri scolastici, spese mediche, elettrodomestici e perfino generi alimentari. Il problema è quindi diventato ormai molto serio e non bastano più neanche gli ammortizzatori sociali. Si gratta il fondo del barile, come dimostra l’emorragia dei riscatti dei fondi d’investimento, classici salvadanai rotti nel momento di difficoltà.Cosa succederà in futuro? A breve la situazione non può che peggiorare dato che la crescita del Paese è ormai negativa e quindi la disponibilità economica delle famiglie non aumenterà.


Lorenzo Bottalico


I consumatori attendono il verdetto del Tribunale di Milano su Club Air

ARCO informa che è pendente presso il Tribunale Fallimentare di Milano un procedimento per la dichiarazione di fallimento della compagnia aerea Club Air: ipotesi di concordato preventivo per evitare il fallimento.

Il 30 settembre si decide a Milano il futuro della compagnia aerea Club Air, compagnia che dal 2006 aveva lasciato a terra migliaia di passeggeri: molti sono quelli che si sono rivolti ad ARCO per far valere i propri diritti. Tra mancati rimborsi per i biglietti aerei non utilizzati e risarcimenti non ottenuti (il Reg. (CE) n. 261/2004 prevede il pagamento di una compensazione pecuniaria nelle ipotesi di cancellazione del volo) sono in ballo centinaia di migliaia di Euro.


Entro il 30 settembre 2008 Club Air dovrà presentare una proposta di concordato preventivo per evitare il fallimento; pare ci sia una possibile intesa con il Gruppo Soglia (proprietario della catena Soglia Hotels e Resorts e della Cit - Compagnia italiana del turismo).


I consumatori dovranno quindi attendere fino al 30 settembre 2008 per sapere se vi è qualche speranza di riuscire ad ottenere il rimborso dei loro biglietti inutilizzati (in caso di fallimento i consumatori dovrebbero insinuarsi nella procedura fallimentare come è già accaduto in passato per i passeggeri di Volare e recentemente con quelli di Alpi Eagles).


Dal 28 maggio 2008 l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) aveva sospeso la licenza di vettore aereo alla compagnia dato il "perdurare della criticità economico finanziaria ed organizzativa della società" che non assicuravano le condizioni minime necessarie per la proroga della licenza di vettore aereo.


Ad ARCO si sono rivolti molti consumatori, vittime delle cancellazioni dei voli. Ad oggi, soltanto una minima parte di questi sfortunati passeggeri ha ottenuto il rimborso dei loro biglietti inutilizzati; nessuno ha ricevuto invece il pagamento della compensazione pecuniaria.

AGCOM, il vento è cambiato!

Leggendo le ultime delibere AGCOM in tema di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti si deve registrare un positivo cambio di rotta.

In passato accadeva che un utente rimanesse senza linea telefonica per mesi e mesi e, anche dopo avere richiesto l’intervento dell’autorità, ottenesse come ristoro del danno subito cifre irrisorie.


Perchè? Perchè nelle Carte Servizi i gestori telefonici prevedevano tetti al risarcimento danni per i disservizi causati. Esempio: se il gestore di telefonia fissa vi lasciava senza linea vi avrebbe liquidato come risarcimento 5euro/giorno con un tetto massimo di 60euro.


L’autorità, fino a ieri, prendeva atto che la Carta Servizi prevedeva questo tetto e imponeva alla società di corrispondere 60 o 100euro.


Da oggi il vento è cambiato. L’AGCOM, finalmente, sta contestando agli operatori la congruità delle somme indicate nelle Carte Servizi. Ecco la “formula” con cui l’autorità aggira il tetto massimo fissato dagli operatori


"il computo della misura dell’indennizzo deve necessariamente prescindere dal massimale di Euro 100,00, previsto dalla Carta dei Servizi, in quanto quest’ultimo viola il predetto principio di proporzionalità, inteso in termini di adeguatezza, quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, quali la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto - utente (persona fisica - giuridica) che ha subito il pregiudizio"


Morale: iniziano a vedersi indennizzi di 427euro (vari disservizi), 4.809euro (ritardo attivazione ADSL, cifra impensabile fino a poche settimane fa), 1.991euro (rimodulazione tariffaria non comunicata), 665euro (ritardo attivazione ADSL), 1.039 (ritardata attivazione linea + disservizi), 432euro (ritardata gestione del reclamo), 1.216euro (ritardo attivazione ADSL), 335euro (ritardo attivazione ADSL).


Si tratta indubbiamente di un passo in avanti. Fino a ieri per ottenere un minimo indennizzo si era costretti a rivolgersi al giudice di pace, salvo accontentarsi di un tozzo di pane (60 o 100euro). Considerando che chi si rivolge all’AGCOM solitamente decide di muoversi per gravi violazioni o gravi inadempimenti del gestore, la decisione di “sbloccare” il massimale è indubbiamente una novità di grande rilievo.

Energia semplice

"Energia Semplice" è la finestra che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha voluto aprire verso il mondo dei consumatori per spiegare cosa cambia con l’arrivo della concorrenza nei mercati dell’elettricità e del gas. Semplici domande e risposte per capire come scegliere al meglio il nostro fornitore di energia e come approfittare dei nuovi diritti conquistati.
Che cosa è cambiato con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica? Quali sono i vantaggi?

Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto dell'Unione Europea, è scattata la completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. Questo significa che tutti possono scegliere liberamente un nuovo venditore di elettricità o cambiare contratto, selezionando sul mercato libero l'offerta ritenuta più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, non obbligata. Con la liberalizzazione, le imprese che vendono energia elettrica sono in concorrenza tra loro, così come lo sono le imprese produttrici. Una vivace e corretta competizione promuoverà una pluralità di offerte, con possibili benefici in termini di prezzi e qualità di servizi o forniture.
Che cosa è cambiato con la liberalizzazione del mercato del gas?

Nel mercato del gas già dal 1° gennaio 2003 è possibile scegliere il proprio venditore. Se la famiglia (o l'impresa con consumi fino a 200.000 metri cubi l'anno) non ha scelto alcun nuovo fornitore, continua a pagare il gas in base alle condizioni economiche standard definite dall'Autorità con i "prezzi di riferimento" aggiornati periodicamente in base al costo del combustibile.
Scarica l'OPUSCOLO

SCIOPERO DELLA PAGNOTTA – Un evento solo mediatico: un grande flop!

Protestare contro il caro prezzi è una legittima reazione che vale sempre e quindi ben vengano tutti i segnali che si possono dare a operatori e governo perché siano avvertiti che i livelli di guardia dei cittadini sono stati abbondantemente superati. Importante che questo segnale venga da tutte le organizzazioni dei consumatori in modo unitario e a sostegno di quanti si stanno battendo per la trasparenza del mercato e contro le operazioni speculative come in modo esemplare sta facendo Mister Prezzi.

Ma quando si propone uno sciopero e questo lo dovrebbero ben sapere le organizzazioni dei consumatori, filiali dei sindacati, si da alle controparti uno strumento di valutazione quantitativa che può risultare un boomerang per gli organizzatori in termini di credibilità.


Per questo motivo e cioè nella mancanza di efficacia dello sciopero come strumento proposto, ARCO, pur aderendo alle motivazioni, non ha volutamente partecipato alle cosiddette manifestazioni di piazza E il fiasco quantitativo di questa iniziativa pur nel malessere generale è stato evidente in tutti i resoconti televisivi.


Dunque sono altri gli strumenti su cui far leva per ottenere dei contenimenti o delle riduzioni dei prezzi nel settore alimentare. Noi ne proponiamo alcuni, quali ad esempio


1. I dispenser – un sistema per fornire prodotti sfusi ma con l’esigenza di migliorare la certezza delle date di scadenza visto che il prodotto confezionato può essere integrato con altro prodotto in qualsiasi momento da parte degli addetti, e di garantire la igienicità dei sistemi di confezionamento.


2. Gli angoli dei prodotti regionali all’interno dei supermercati, dedicati ai prodotti solo regionali, stagionali e a filiera dei prezzi, controllata dalle aziende di servizio degli assessorati regionali alla’agricoltura e dai mercati generali.


3. La promozione di innovazione tecnologica per il risparmio energetico nella grande e piccola distribuzione


4. La promozione in alleanza con la grande distribuzione, di riduzione degli involucri da parte dell’industria alimentare


5. Uno spazio nei mercati settimanali dedicato esclusivamente alla filiera corta, cioè ad alimenti dal produttore al consumatore aperto solo a coltivatori che sottoscrivano una apposita carta della qualità con le organizzazioni dei consumatori


6. La promozione di centri di acquisto collettivo da sviluppare in tutti i condomini e i centri di aggregazioneSu tutti questi punti concretamente ARCO sta lavorando insieme ad altre associazioni nei tavoli di confronto permanenti istituiti ad esempio nella regione Abruzzo con tutta la grande distribuzione organizzata presente sul territorio e con gli assessorati regionali competenti.Sicuramente si può fare di più e di meglio. Ma è necessario avere una visione più ampia e concreta del problema se si vogliono ottenere anche i più modesti risultati, consapevoli che il tragico meccanismo da interrompere,che oggi regge l’economia e che pare non avere, al momento, alternative è quello del consumare di più e più in fretta.


E’ opportuno che tutte le organizzazioni dei consumatori in modo unitario siano consapevoli quindi che la reale difesa economica dei cittadini richiede un impegno concreto, costante e di lungo periodo senza scorciatoie demagogiche e strumentalizzazioni politiche.


Antitrust multa Enel per pratiche commerciali scorrette

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di sanzionare Enel S.p.A. e Enel Energia che dovranno pagare, rispettivamente, 100mila e 1.100mila euro.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di sanzionare Enel S.p.A. e Enel Energia con multe, rispettivamente, di 100mila e 1.100mila euro, per pratiche commerciali scorrette.

Secondo l'Antitrust, "i comportamenti di Enel Energia sono stati finalizzati ad acquisire contratti di fornitura di energia e gas con distinte pratiche che hanno condizionato considerevolmente le scelte dei consumatori. Per quanto riguarda invece la capogruppo Enel, l'Antitrust ne ha accertato la responsabilità, in qualità di committente, relativamente alla diffusione di uno spot televisivo giudicato ingannevole".


Leggi il COMUNICATO

Leggi il PROVVEDIMENTO

Magneti nei giocattoli, avvertenza obbligatoria

I magneti sono particolarmente pericolosi quando ingeriti, poiché attirandosi l'un l'altro possono causare delle lacerazioni del tratto digestivo.
I produttori ora dovranno segnalare la presenza di questi componenti sull'etichetta:


"Avvertenza! Questo giocattolo contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altromagnete o a un oggetto metallico all'interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione, richiedere immediatamente assistenza medica".



Questa è la dicitura che tutti i giocattoli magnetici dovranno riportare a seguito della decisione 21 aprile 2008 della Commissione Europea. L'Unione Europea obbligherà così tutti i produttori di giocattoli ad avvertire tramite un'etichetta se contengono magneti sciolti o staccabili e in una forma tale da poter essere ingerita dai bambini. L'etichetta di avvertimento dovrà essere riportata sulla confezione o attaccata al giocattolo in modo da consentire ai genitori di prevenire i rischi di ingestione di piccole parti di giocattolo da parte dei bambini.



I magneti, spiega la Commissione, costituiscono un rischio emergente: negli ultimi anni sono diventati più piccoli, più potenti e più facilmente staccabili e nell'ultimo biennio si sono registrati diversi incidenti che hanno poi portato a reclami da parte dei consumatori. Ogni Stato membro dovrà assicurare la sorveglianza del mercato e le attività di applicazione necessarie a prevenire i rischi alla salute e sicurezza dei consumatori causati dai prodotti non sicuri; per questo dal 21 luglio 2008 gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di giocattoli che saranno in mancanza dell'avvertenza obbligatoria.



Scarica la DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2008 che impone agli Stati membri di assicurare che i giocattoli magnetici commercializzati rechino un'avvertenza riguardante i rischi che pongono per la salute e la sicurezza [notificata con il numeroC(2008) 1484] (2008/329/CE).

Scarica QUI la GUIDA ALL'ACQUISTO ED ALL'USO DEL GIOCATTOLO SICURO.
(fonte: arco emilia romagna)

Cartelle di pagamento principio di trasparenza e indicazione del responsabile procedimento

L'articolo 7 c. 2 lett. della Legge n. 212/2000 a stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni".
La Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 377/2007 ha ribadito tale importante principio.
Secondo la Corte Costituzionale la cartella di pagamento notificata ai contribuenti dai concessionari della riscossione deve contenere l'indicazione obbligatoria del nominativo del responsabile del procedimento.
L'ordinanza in questione, propende per quella giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere non solo la pretesa impositiva in tutti i suoi elementi, ma anche di poter esercitare con modalità chiare e semplici il proprio diritto di difesa. A tal fine è necessario conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento tributario.
«Ogni provvedimento amministrativo - si legge nell'ordinanza - richiede atti di notificazione e di pubblicità. L'obbligo di indicare il responsabile ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia della difesa, che sono altrettanti aspetti del principio di imparzialità della pubblica amministrazione predicato dall'articolo 97 della Costituzione».
La Corte Costituzionale è stata molto chiara: «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e la garanzia dei diritti della difesa».
Il Legislatore con la legge di conversine del decreto Milleproroghe, ha previsto che l'annullabilità delle multe prevista dall'ordinanza 377 della Corte Costituzionale varrà solo dal 1° giugno 2008, senza possibilità di applicazione retroattiva.
Arco Consumatori Puglia auspica la riformulazione delle cartelle di pagamento improntandole a maggiore chiarezza e trasparenza sugli elementi essenziali a tutela del contribuente utente.
Il servizio assistenza legale attivo presso la sede regionale Arco consumatori si rende disponibile ad verificare la correttezza della cartelle ed a valutare forme di ricorso nei casi di illegittimità delle stesse.

In corso una verifica di ARCO sulle clausole vessatorie dei contratti

Le clausole contrattuali che comportano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto sono definite “vessatorie”. La normativa distingue quelle che si presumono tali se non si fornisce la prova che sono state stipulate dopo una trattativa tra le parti, e clausole che non necessitano di alcuna verifica probatoria ma sono elencate nel codice.

A tutela del consumatore il contratto diventa inefficace solo per gli aspetti che sanciscono il disequilibrio e resta valido per tutto il resto. La materia delle clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori è disciplinata dalla legge 52/96 che attua la direttiva CEE n. 93/13. L’art. 1469-sexies del Codice civile attribuisce alle Camere di Commercio la possibilità di esercitare l’azione giudiziale inibitoria per impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie.

E' in corso una verifica di ARCO sulla funzionalità delle Camere di Commercio in tema di analisi delle clausole vessatorie dei contratti proposti dalle aziende ai consumatori.

E’ uno dei compiti previsti per legge ma da numerose segnalazioni ci perviene l’informazione dell’assenza di attività delle camere di commercio in questo campo.

Se ciò risultasse vero l’impegno di ARCO, in collaborazione con le altre associazioni dei consumatori, dovrebbe essere innalzato di livello perché la qualità delle proposte contrattuali e il rispetto della legge possono avere un effetto preventivo molto importante per evitare contenziosi, conseguenti costi legali, e intralcio dell’attività giurisdizionale.

Le Carte dei servizi degli operatori telefonici

Ti consigliamo di leggere attentamente, prima di aderire al contratto, la Carta dei Servizi che ogni operatore telefonico è tenuto ad adottare e rendere disponibile in base alle norme vigenti.

Si tratta di un documento con il quale l'operatore si impegna a fornirti un servizio efficiente e di buona qualità, attraverso una serie di attività e comportamenti obiettivamente valutabili: te ne puoi servire per mettere a confronto i livelli di qualità proposti dai diversi operatori e per controllare se la qualità fornita dal tuo operatore corrisponda a quella offerta.
In caso di difformità con quanto sancito nella Carta dei Servizi, è possibile ottenere rimborsi e/o indennizzi.

Scarica le Carte dei Servizi dei principali operatori.


TELECOM










TISCALI

Internet card, connect card, etc.: BOLLETTE ESPLOSIVE

A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai nostri soci, che si sono visti recapitare bollette salatissime a seguito di connessioni internet effettuate tramite le cd “connet-card” ovvero apparecchi (card o penne usb da inserire nel pc) che consentono di collegarsi ad Internet senza utilizzare la linea adsl o analogica, si chiarisce che:

Tali servizi di connessione ad internet pur offrendo evidenti vantaggi (non è necessaria una linea fissa, consentono notevole libertà di movimento e di utilizzo di internet), celano un insidioso e poco chiaro meccanismo relativo ai costi di connessione, capace, talvolta, di generare bollette con cifre astronomiche per un normale fruitore di internet.


Le principali tariffe proposte consistono in pacchetti a consumo (funzionano sulla base del traffico di bites registrato durante la connessione) o a tempo (in base alle ore di navigazione effettuate). Nella maggior parte dei casi, se il bundle (il limite di traffico) viene superato, accade che, non solo la connessione non si ferma, ma si determina un improvviso cambio tariffario, in modo tanto automatico quanto invisibile, che risulta assai oneroso. Inoltre, superare (peraltro inconsapevolmente) il bundle risulta assai facile, bastando l’utilizzo di programmi per scaricare files (musica od altro) ovvero nel caso in cui, a causa della scarsità del segnale, il computer si connetta automaticamente utilizzando una tecnologia diversa e la rete di altri gestori.


Tali sistemi di connessione, pertanto, palesano le maggiori insidie proprio nella connessione over bundle, non contemplando alcun meccanismo di avviso del superamento del limite contenuto nell’offerta, né consentendo all’utente di monitorare in tempo reale i consumi in quanto i sistemi di controllo forniti dagli operatori risultano spesso inidonei e/o non aggiornati in tempo reale.


Proprio l’impossibilità di monitorare i consumi e di incidere sulle connessioni automatiche del modem, importa, a parere di ARCO, uno squilibrio contrattuale a tutto vantaggio dei gestori che al contrario, ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, dovrebbero fornire “le prestazioni e i servizi (…), di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio".


Squilibrio che, a parere di ARCO, non viene sanato neppure dalla pubblicazione dei piani tariffari da parte dei gestori (compreso il traffico over bundle), laddove nella pratica l’utente si trovi nell’impossibilità di monitorare efficacemente in tempo reale i propri consumi e di accorgersi del superamento del limite contenuto nell’offerta, ovvero nell’impossibilità di interpretare sofisticati sistemi di calcolo di bites, “peso” di pagine web o di programmi, di certo non alla portata di un utente ”medio” di internet.


Per ulteriori informazioni o richieste di assistenza contattare ARCO

Qualità delle acque nelle zone di balneazione secondo l'AEA

Eye on earth è una piattaforma di comunicazione bidirezionale sull’ambiente che riunisce informazioni scientifiche con commenti e osservazioni di milioni di cittadini comuni. La piattaforma è il risultato di una collaborazione tra la Microsoft e l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Essa comprende ora informazioni sulla qualità delle acque di più di 21.000 zone di balneazione in Europa. Il portale presenta la situazione di tali zone nell’arco di diversi anni e, per alcune, persino i dati del 2008.


Eye on Earth verrà gradualmente ampliato per includere informazioni su molte altre tematiche ambientali, con l’obiettivo di diventare un osservatorio globale del cambiamento ambientale. La piattaforma allargherà lo spettro tematico dell’informazione ambientale integrando le sfide ambientali più importanti della nostra epoca, quali l’ozono troposferico e altre forme di inquinamento atmosferico, le maree nere, la biodiversità e l’erosione costiera. In una fase successiva comprenderà anche un numero maggiore di fornitori d’informazioni e link ad altri servizi automatizzati di monitoraggio ambientale.

Ristorante non serve acqua del rubinetto: la denuncia di ARCO

Il titolare di un ristorante di Castel Bolognese (Bologna) è stato denunciato da Arco per essersi rifiutato di servire acqua del rubinetto nonostante le ripetute richieste del consumatore.

La motivazione rimane sconosciuta se non quella di far supporre che l’acqua dell’acquedotto fosse di cattiva qualità, ma non sapendo giustificare come mai con la stessa acqua veniva usata per gli usi della cucina.
Immediata la risposta del Comune di Castel Bolognese, della ASL locale e dell’assessorato competente della Regione Emilia Romagna, che ha aperto una procedura tramite lo sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive.

La richiesta di ARCO è quella di reprimere, anche con la sospensione temporanea della licenza, questi tipi di abusi. Infatti se dopo gli appositi controlli l’acqua risulta essere non idonea e non a norma, deve essere interrotta l’erogazione secondo i dettami di legge.

In caso di idoneità ARCO ricorda che è obbligatorio servire acqua di rubinetto, ad un prezzo che solitamente è comprensivo del coperto, ma che comunque è inferiore al suo corrispettivo dell’acqua

Foggia, arriva My Air (in attesa dei rimborsi di Club Air)

Dal prossimo 15 settembre Myair attivera' nuovi collegamenti dall'aeroporto di Foggia per Roma, Milano (Malpensa), Torino e Palermo. I voli saranno operati con turboelica Saab a 50 posti della Darwin Airline. I collegamenti prevedono 2 voli giornalieri tra Foggia e Roma, dal lunedi' al venerdi', uno al sabato ed alla domenica sempre per Roma, uno per Milano Malpensa, 4 voli settimanali per Torino e 3 settimanali per Palermo. Myair ha gia' attivi numerosi collegamenti da Bari e Brindisi.
"Speriamo sia l'ultima presentazione di nuovi voli dal Gino Lisa"- così il sindaco di Foggia, Orazio Ciliberti, questa mattina alla presentazione ufficiale della ripresa dei voli dal Gino Lisa; così anche le centinaia (forse migliaia!) di consumatori ancora in attesa di rimborso per i biglietti della Club Air, precedente compagnia operante sullo scalo di capitanata.
Vi ricordiamo che ARCO Consumatori è a disposizione per ulteriori informazioni e consigli in merito a disservizi aerei e rimborsi.
Potete contattarci allo 0881.020595 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 o inviare una mail ad arcopuglia@arcoconsumatori.com .

CARTA DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI POSTALI


Il documento è stato realizzato in collaborazione con ARCO e le altre associazioni dei consumatori aderenti all’iniziativa. Fissa i diritti della clientela e gli impegni dell'azienda, ed è stata realizzata con le associazioni dei consumatori, la nuova "Carta della Qualità del prodotti postali" presentata da Poste Italiane.


La Carta definisce gli standard di qualità che l'azienda si impegna a rispettare, i tempi di presentazione e risposta ai reclami e l'entità dei rimborsi. Questi ultimi copriranno non solo perdite e danneggiamenti ma anche ritardi particolarmente significativi: oltre un tempo massimo di attesa il ritardo di corrispondenza e pacchi sarà infatti equiparato allo smarrimento.


"La trasparenza e la capacità di dialogo - ha affermato l'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi - sono i punti cardine sui quali è stato basato il rapporto tra il Gruppo, la clientela e le Associazioni dei consumatori. In questi anni Poste Italiane ha portato avanti una politica di confronto periodico con le Associazioni per illustrare i nuovi servizi e individuare soluzioni che agevolassero sempre di più cittadini.”


"E’ di certo un segnale importante da parte di Poste Italiane nella direzione dei consumatori, degli utenti e di chi, come ARCO, da anni ne tutela gli interessi - ha detto Mario Salcuni, presidente regionale ARCO Puglia – Tutti noi auspichiamo che questo passo apprezzabile non esaurisca gli sforzi di Poste Italiane e che gli standards sanciti nella Carta della Qualità non costituiscano degli obbiettivi ma si concretizzino nelle prassi quotidiane degli uffici postali e come tali vengano percepiti dagli utenti."


La Carta della Qualità riafferma l'importanza della procedura di Conciliazione, uno strumento di risoluzione extragiudiziale del contenzioso realizzato con la partecipazione attiva di ARCO ed altre 17 Associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla stesura del documento.

Il corretto utilizzo dell'acqua nella ristorazione

A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai nostri soci, che si sono visti rifiutare da esercenti attività di ristorazione acqua di rubinetto, si chiarisce che:

· nessuna norma obbliga la somministrazione esclusiva di acque preconfezionate;

· nessuna norma vieta, a richiesta del consumatore, la somministrazione di normale acqua di rubinetto.

Pertanto non esitate a chiedere acqua di rubinetto, non vi sono norme che ne vietano la somministrazione.

L'acqua del rubinetto:
- è sicura poiché sottoposta a molti controlli;
- proviene da sorgenti vicine, non fa migliaia di km per arrivare al vostro tavolo;
- non è esposta al sole e quindi a forme di degradazione;
- è disponibile in tutte le case ed in tutti gli esercizi commerciali, in cui si somministrano alimenti, altrimenti non potrebbero avere l'autorizzazione igienico sanitaria (Legge numero 283 del 1962 e il regolamento comunitario numero 852/2004). Nessun esercizio può rifiutare l'acqua del rubinetto; di norma il costo è incluso nel coperto.
- E’ senza concentrazioni di sostanze inquinanti o cancerogene, che per le acque potabili dell'acquedotto sono considerate fuori norma, vengono ritenute tollerabili per le acque minerali, tanto che è permesso non menzionare sull'etichetta la presenza di queste sostanze finché non raggiungono concentrazioni molto più elevate di quelle previste per l'acqua del rubinetto. Un esempio sono l'arsenico, il cadmio, il mercurio ed il piombo.

Blocco servizi a sovrapprezzo


Al fine di stroncare il fenomeno dell’addebito di traffico truffaldino nelle bollette telefoniche l'Autorità, con la delibera n. 348/08/CONS "Nuovi termini per l’attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate", ha stabilito al 1° ottobre la nuova data di attivazione automatica del servizio. Resta ferma la possibilità per gli utenti di anticipare sin d’ora il blocco, chiedendolo espressamente al proprio operatore di telefonia fissa.


Guida in ppt dei contratti a distanza

Alunni disabili: regole tecniche per l'accessibilità degli strumenti didattici e formativi




Il DPCM 30 aprile 2008, pubblicato in GU 12 giugno 2008, n. 136, ha stabilito che i supporti digitali dei testi scolastici per studenti disabili dovranno contenere la copia del libro di testo in formato elettronico, il relativo programma di lettura e le istruzioni d'uso indicanti, ad esempio, l'organizzazione del contenuto del supporto digitale e le modalità di installazione/utilizzo del materiale fornito.


La versione elettronica del testo dovrà rispettare i seguenti requisiti:


  • preservare le caratteristiche logiche e strutturali del libro di testo originale nella corrispondente versione elettronica;

  • disporre di un sommario navigabile che permetta il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e che preveda idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice o ai contenuti alla fine di ciascuna sezione;

  • evitare l'utilizzo di immagini o altri elementi grafici per rappresentare contenuti testuali, dotando eventualmente le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico "di didascalie esaurienti che forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto";

  • esportabilità dei contenuti del libro di testo o di sue parti, nel rispetto della normativa sul diritto;

  • evitare protezioni o altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di lettura e la personalizzazione della modalità di visualizzazione.

Per visionare il testo integrale del decreto clicca QUI


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