NUOVE SANZIONI A CARICO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, ha irrogato sanzioni per un ammontare complessivo di 553.645 euro, a carico di alcuni operatori di comunicazioni elettroniche.
In particolare a Opitel S.p.A sono state irrogate sanzioni per un importo totale di 424.329 euro. All’operatore sono state contestate violazioni consistenti nell’attivazione di servizi non richiesti, nelle procedure di migrazione senza consenso e nell’inottemperanza alle diffide imposte dall’Autorità relative alla comunicazione del codice di migrazione.
BT Italia è risultata destinataria di due provvedimenti sanzionatori (per 41.316 euro complessivi) per non aver dato seguito ai provvedimenti temporanei, disposti rispettivamente dal Co.re.com Puglia e dal Co.re.com Veneto, consistenti nell’invito a liberare due utenze per consentirne il passaggio ad altro operatore.
Multa per 58.000 euro a Telecom Italia S.p.A, sanzionata per aver sospeso, illegittimamente e senza preavviso, un’utenza telefonica pur in pendenza di una procedura di reclamo.
L’operatore Vodafone N.V., infine, è stato sanzionato per 30.000 euro per non aver fornito i dati e le informazioni richieste dall’Autorità per verificare la fondatezza delle violazioni denunciate dai Co.re.com.
Roma, 10 luglio 2010

Diritto dell'utente all'allacciamento della linea telefonica?


Esiste il diritto ex lege di un utente a vedersi allacciata la linea telefonica all’interno della propria abitazione?
Nell’ambito del nuovo quadro commerciale, caratterizzato dalla presenza di numerosi e differenti operatori telefonici, chi è tenuto a garantire tale diritto all’utente finale?

A queste e ad altre domande si è cercato di rispondere con la proposizione del ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Foggia, promosso da un utente contro Telecom Italia s.p.a., per ottenere quello che dovrebbe essere, nell’intenzione del legislatore, un diritto universale dell’utente finale a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi.

La vicenda.

Una giovane coppia di sposini foggiani trasferitisi in uno stabile sito nella prima periferia della città privo di collegamento telefonico, chiedono al gestore l’allacciamento della linea.

Il gestore dapprima rimanda per mesi l’appuntamento con il tecnico, poi si rifiuta di adempiere al contratto accampando vaghe motivazioni tecniche e suggerendo di rivolgersi ad altri operatori.
La coppia non si arrende al sopruso e decide, assistita dall’associazione Arco Consumatori, di intraprendere una battaglia di principio contro il colosso della telefonia.

Il Tribunale di Foggia, con provvedimento d’urgenza, dà ragione all’utente sancendo il diritto dello stesso, al di là delle logiche di mercato, di ottenere l’allacciamento della linea telefonica fissa e del collegamento ad internet, ritenuti oggigiorno un servizio pubblico essenziale.

Il citato provvedimento è di certo un precedente importante per contrastare gli effetti negativi della liberalizzazione dei servizi che rischiano, sempre più, di privare di tutele e garanzie quegli utenti e consumatori che necessitano degli stessi in zone geografiche ritenute prive di interesse commerciale dalle grandi aziende erogatrici. Inoltre decisioni come questa infondono nei consumatori la speranza, ove adeguatamente assistiti, di poter interloquire alla pari con potenti multinazionali senza temere di vedere sistematicamente violati i propri diritti a causa della posizione di “svantaggio” in cui versano rispetto alle stesse”, ha commentato l’avv. Esposito responsabile comunicazione di ARCO Consumatori sez. prov. Di Foggia.

Indennizzabile l'errato o incompleto inserimento nell'elenco telefonico


Lo ha sancito il Giudice di pace di Bari con sentenza n. 801/10: il mancato corretto inserimento nell’elenco telefonico determina un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Pertanto, le due mensilità del canone, previste dall’art. 28 delle Condizioni generali di abbonamento, costituiscono un indennizzo, come tale svincolato da responsabilità, mentre l’affermazione che la Telecom Italia non é responsabile di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili significa che se sussiste, come nel caso di specie, la responsabilità comporta a mente dell’art. 1218 c.c. l’obbligo di risarcire il danno, che é certo nella sua esistenza, ma non potendosi provare nel suo preciso ammontare, vertendosi in tema di prova negativa, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art 1226 c.c.).
fonte:lastampa.it

Disservizi telefonici e all'Adsl indennizzi certi e automatici?

L'Agcom ha sottoposto alle associazioni dei consumatori uno schema di delibera.
Le nuove norme saranno più rigide per gli operatori e tuteleranno gli utenti .


Telefono o Adsl guasti, attivazione di servizi non richiesti, attese lunghissime per avere una nuova linea domestica: per questi e altri guai comuni gli utenti italiani presto potranno ottenere indennizzi sicuri e automatici. E' lo spirito di uno schema di delibera presentato oggi alle associazioni dei consumatori da Agcom (Autorità garante delle comunicazioni). Adesso ci saranno i consueti due mesi di trafila durante i quali l'Autorithy parlerà con gli operatori e altri soggetti interessati (la cosiddetta "consultazione pubblica") e poi le novità diventeranno norma. "Siamo sicuri che gli operatori troveranno qualcosa da ridire, ma intendiamo introdurre questi indennizzi nelle carte dei servizi degli operatori in tempi molto brevi", dicono a Repubblica.it dalla Direzione tutela dei consumatori presso Agcom. Sarebbe la fine del far west, a vantaggio degli utenti. Finora infatti è andata così: gli operatori prevedono nella propria carta dei servizi un indennizzo unico, per i vari problemi subiti dagli utenti. Nel caso di Telecom Italia l'indennizzo è pari a metà del canone, ma ci sono anche operatori che "dimenticano" di scriverlo nella carta", spiegano da Agcom. Con la nuova delibera, succederà quindi che gli utenti avranno diritto a indennizzi certi, diversi a seconda della gravità del disservizio subito, e obbligatori per tutti gli operatori. Scatteranno inoltre in automatico, senza bisogno che l'utente si attivi reclamando con l'operatore. Agcom già propone nove tipi di disservizio, che comprendono guasti, mancata risposta ai reclami, ritardi nell'attivare un servizio o alla portabilità del numero. Ma anche attivazione di servizi non richiesti. Al solito è un importo che varia da 1 a 10 euro per ogni giorno di durata del disservizio (o dell'attivazione non richiesta). Se l'utente perde il numero di telefono, il rimborso è di 100 euro per ogni anno di precedente utilizzo.
"Questo schema è il risultato di anni in cui abbiamo risolto migliaia di controversie tra operatori e utenti. Abbiamo sempre applicato gli indennizzi previsti nella carta dei servizi, ma ora è venuto il momento di fare più chiarezza sui diritti degli utenti e garantire indennizzi maggiori per i disagi più gravi", dicono da Agcom. "Lo schema di delibera potrà arricchirsi nei prossimi giorni con altre tipologie di indennizzo, a seconda dei suggerimenti che ci verranno dalle associazioni dei consumatori". Per esempio, molte associazioni già dicono di volere un indennizzo ad hoc nei casi in cui la trafila per cambiare operatore di rete fissa è troppo lunga.

ITALIAN BROADBAND QUALITY INDEX

Le prestazioni effettive delle connessioni broadband italiane sono pari a circa il 55% della velocità massima pubblicizzata dagli ISP

Roma, 1 aprile 2010 – Between ed Epitiro Technologies pubblicano oggi il primo rapporto 2010 dell’Italian Broadband Quality Index, l’iniziativa per l’analisi e il monitoraggio delle prestazioni dei servizi a banda larga in Italia.
Le analisi rivelano che la velocità media di download delle connessioni broadband italiane è pari a 4,1 Mbit/s, ovvero circa il 55% della velocità massima pubblicizzata dagli ISP.
La differenza nella velocità di download media tra i clienti dell’operatore più performante e quelli del peggiore appare molto rilevante e superiore a oltre 2 Mbit/s.
Un altro importante risultato riguarda il divario tra le grandi aree metropolitane e le zone rurali: nelle prime, il download medio risulta pari a 4,8 Mbit/s, contro i 3,2 Mbit/s delle seconde, che scende ulteriormente a circa 2,6 Mbit/s se si considerano i comuni con meno di 2.000 abitanti.
L’indagine, condotta sulla base dei dati rilevati nel corso del mese di gennaio 2010, ha preso in esame le prestazioni di circa 11.400 collegamenti broadband distribuiti tra le grandi aree metropolitane, le città e le aree rurali della penisola italiana, per un totale di oltre 120.000 test. I collegamenti vengono monitorati ogni giorno e a cadenza regolare attraverso isposure (www.isposure.com), il nuovo software di analisi delle performance delle connessioni broadband sviluppato da Epitiro Technologies.
Le connessioni, sia da fisso che in mobilità, sono analizzate con riferimento all’esperienza di consumo degli utenti, in particolare attraverso lo studio di attività quali la navigazione in rete, il download di film e musica, o il gaming online. Le prestazioni offerte dagli ISP italiani sono monitorate sia sulla base della velocità in download e upload effettivamente fornita al consumatore, sia sulla base dei tempi di Ping e di ricerca indirizzo (DNS Lookup).
Nei prossimi mesi Between ed Epitiro Technologies incrementeranno il livello di diffusione degli agenti software, per aumentare il grado di affidabilità e accuratezza dei dati. Con cadenza trimestrale verranno pubblicati i dati di sintesi su www.osservatoriobandalarga.it, utili per monitorare l’evoluzione della qualità delle prestazioni e contribuire, attraverso informazioni sempre più oggettive e trasparenti, a garantire uno sviluppo più equilibrato della banda larga in Italia.
Con questo spirito, Between ha realizzato e pubblicato la 'Guida all'utilizzo della Banda Larga - avviso ai navigatori'. Il primo di una serie di sintetici vademecum, scritti in modo semplice e intuitivo, per aiutare i consumatori ad acquisire dimestichezza con termini tecnici talvolta difficili da comprendere e per orientarsi meglio nella scelta e nel consumo dei servizi broadband. Il documento è liberamente consultabile sui siti www.osservatoriobandalarga.it e www.bandometro.com.

Comunicato Stampa

Riunione commissione Consiglio regionale Abruzzo su Ato unico

Giovedì 8 aprile 2010 presso il Palazzo dell’emiciclo dell’Aquila, una delegazione di Arco Consumatori Nazionale ha partecipato alla riunione della commissione del Consiglio regionale per l’audizione in ordine al progetto di legge su “Ato unico” e dunque alle norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.

Nel corso della riunione si è discusso della ricostituzione dell’unicità della gestione all’interno dell’unico Ambito Territoriale Ottimale. Il servizio idrico integrato è affidato ai 6 Ato attuali, in applicazione della disciplina comunitaria al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici. Il progetto di legge su “Ato unico” affida invece il controllo del Servizio Idrico Integrato ad un unico Ente d’Ambito locale al fine di garantire la gestione unitaria del servizio. Il nuovo Ente d’Ambito appena costituito succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d’Ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Arco Consumatori Nazionale non può che esprimere il suo parere favorevole in merito all’unicità della gestione, dell’organizzazione e del controllo del servizio idrico; la quale porterebbe immediati vantaggi al consumatore risolvendo una situazione di differenzazione esistente tra i cittadini che appartengono ai comuni delle varie province interessate dalla gestione dei sei Ato attuali.
Arco Consumatori pone atenzione sulla necessità di una netta separazione tra ente di gestione ed ente di controllo ed è favorevole altresì ad un aumento ragionevole delle tariffe riportate in bolletta a fronte di un concreto miglioramento del servizio idrico offerto.




Marco Cerasani
Ufficio stampa Arco consumatori nazionale
3498410624
cerasanim@gmail.com

Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi stabilisce gli impegni e gli standard delle società che offrono servizi di telecomunicazioni ed i diritti dei loro clienti, in ordine alla fornitura del servizio nelle aree geografiche d'attività.
La Carta deve essere redatta dal gestore, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, all'art.11 del decreto legislativo 286/99 ed in tema di attività giornalistica, della legge 281/98, recante disciplina dei diritti dei consumatori ed utenti e del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.

Di seguito le Carta dei Servizi di alcuni gestori di servizi di telecomunicazioni.


ADR Tel S.p.A. (303 KByte - pdf)
AIM - Vicenza Telecomunicazioni (280 KByte - pdf)
Albacom (378 KByte - pdf)
Alltel (96 KByte - pdf)
Alpikom (94 KByte - pdf)
Amtel (33 KByte - pdf)
BT Albacom (60 KByte - pdf)
Coninet (30 KByte - pdf)
ConsiagNet (100 KByte - pdf)
CSINFO (98 KByte - pdf)
Digitale Italia (234 KByte - pdf)
Elitel (205 KByte - pdf)
Emmecom (132 KByte - pdf)
Fastweb (51 KByte - pdf)
HRI (155 KByte - pdf)
ICTeam (64 KByte - pdf)
InterPLANET (217 KByte - pdf)
Linkem (91 KByte - pdf)
netSCALIBUR (86 KByte - pdf)
NGI (634 KByte - pdf)
RS Advanced Systems (283 KByte - pdf)
Satcom (115 KByte - pdf)
Telecom Italia (334 KByte - pdf)
Telecomunicazioni RITA (91 KByte - pdf)
Teleunit (232 KByte - pdf)
Terrecablate (151 KByte - pdf)
Tim (631 KByte - pdf)
Tiscali (1 MByte - pdf)
... i collegamenti alle carte dei servizi sopra riportate ed altre ancora (83 KByte - doc)

Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile.

Dal 20 marzo 2010, con l’entrata in vigore del D. Leg. N. 28 del 4 marzo pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l'assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.

ll giudice, nel pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Fra dodici mesi invece, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materia, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

A proposito di buche...


L'inverno particolarmente piovoso e freddo caratterizzato da diverse nevicate ha prodotti risultati terribili per lestrade del nostro paese in particolare nei comuni montani. In più punti,infatti, l'asfalto ha ceduto, provocando buche molto pericolose che possono arrecareseri problemi alla circolazione degli autoveicoli ed in particolare ai ciclomotori, biciclette e pedoni.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1691/2009)ha stabilito che i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna.
La Cassazione riafferma "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno incustodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
La Cassazione sconfessa la difesa di molti Comuni che ritengono "che l'affidamento della manutenzionestradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento". In realtà conferma la Suprema Corte che il contratto di appalto per lamanutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltantolo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.2051 c.c.".
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/1999 cit., ammoniva in più di un passo circa il fatto che «. . . la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di diligenza e prudenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi. . . .»
Arco Consumatori auspica che le Amministrazioni comunali intervengano a tutela degli utenti mettendo in sicurezza le strade utilizzando le somme derivanti dalle sanzioni amministrative, derivanti dalla violazioni del codice della strada, presenti nei bilanci comunali secondo le indicazioni dell'art. 208 del Codice della Strada.

SALDI: RITORNA LA FAVOLA METROPOLITANA DELLA BEFANA

ARCO, in occasione dei saldi, ricorda che anche quest'anno, come per gli anni scorsi, occorre fare molta attenzione nell'acquisto di prodotti da parte dei consumatori perché in realtà i saldi sono gia finiti prima di cominciare nelle consuete modalità






  • rapporti diretti con la clientela avvisata prima del periodo di legge

  • anticipazione delle vendita in saldo prima di natale


  • finti prezzi originari aumentati gia degli sconti apparsi in pubblicità


  • prodotti fatti fare apposta per l'occasione, in genere di qualità piu scadente.



Poiché i negozianti possono fare i prezzi come credono, bassi o alti per tutto l'anno, il prezzo in saldo è solo uno spot pubblicitario per tentare d'imbonire i consumatori con la storia di una vendita eccezionale di resti di magazzino, quando, per tutto l'anno, siamo subissati da vendite "straordinarie" "per cessazione attività" "per fine serie" "per sotto costo" " con sconti selvaggi" "in liquidazione" e cosi via favoleggiando.

Comunque nei pochi e rari casi che si tratti di una occasione di risparmio per i consumatori, ricordiamo alcune brevi regolette:




1. I cartellini dei prezzi devono essere sempre esposti per ogni prodotto visibile dall'esterno con l'indicazione del prezzo iniziale, della percentuale di sconto e del prezzo finale
2. La vendita in saldo non comporta esoneri di diritti da parte dei consumatori ma solo qualche obbligo in più per i commercianti, quindi i prodotti si possono scegliere e provare come in una normale vendita
3. I prodotti difettosi devono essere sostituiti o restituita integralmente la somma pagata
4. Qualora, una volta usciti dal negozio, si ritenga che il prodotto non piaccia o non sia della taglia giusta, non è un diritto del consumatore pretendere sostituzioni o restituzioni se non per accordo bonario con il commerciante

Sono sospettabili di scarsa professionalità e di correttezza commerciale e quindi da evitare anche nel momento dei saldi, tutti quei punti vendita che nel corso dell'anno





  • non abbiano esposto correttamente i prezzi


  • abbiano mantenuto per più di due giorni consecutivi, i prodotti in vetrina senza prezzo e con la dicitura "vetrina in allestimento"


  • che si siano distinti per le liquidazioni costanti


  • che non espongano i prodotti in vetrina ma la oscurino, apponendovi la generica scritta "SALDI", non consentendo di fare una valutazione prima di entrare nel punto vendita


  • che pretendano di usare in questo periodo la parola "saldi" per prodotti non stagionali




ARCO e molte altre associazioni dei consumatori chiedono da tempo di rivedere la legge dei saldi nel senso che o la si abolisca o, cosa molto più problematica la si doti di regole rigide che ne impediscano l'uso pubblicitario truffaldino.


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