Il 730: novità 2008 (parte seconda)

Redditi dichiarabili


Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2007:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.


Le novità

La dichiarazione dei redditi del nuovo anno presenta alcune significative novità:

  1. la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
  2. l'introduzione di detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni e di un'ulteriore detrazione pari a euro 1.200 per le famiglie numerose;
  3. l'introduzione di detrazioni per pensione, lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in sostituzione delle precedenti deduzioni;
  4. l'introduzione di detrazioni per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per alcuni redditi di lavoro autonomo svolti in maniera occasionale (rientranti tra i redditi diversi), che in precedenza non godevano di deduzione;
  5. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 19% per le seguenti spese:- spese per addetti all'assistenza personale (per le quali l'anno precedente era prevista una deduzione);- spese per attività sportive praticate da ragazzi;- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;- spese per intermediazione immobiliare;- spese per l'acquisto di personal computer da parte di docenti;- spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici;
  6. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 55% per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
  7. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 20% per: - spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori; - spese per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali; - spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza; - spese per l'acquisto di variatori di velocità;
  8. la previsione di una detrazione d'imposta per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
  9. l'esclusione dal pagamento dell'imposta per i contribuenti che possiedono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
  10. la previsione di una detrazione d'imposta per canoni di locazione sostenuti per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
  11. la possibilità di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione;
  12. la possibilità, per i contribuenti che nell'anno d'imposta 2006 hanno avuto imposta pari a zero, di richiedere il bonus fiscale qualora lo stesso non sia stato erogato dal sostituto d'imposta.


La presentazione

Chi si trovi a compilare il 730, lo potrà presentare:

  • tramite un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf);
  • tramite un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale);
  • tramite il proprio sostituto d'imposta (a patto che il proprio datore di lavoro abbia comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale diretta).


CAF e commercialisti

Chi si rivolge al Caf o al professionista abilitato può consegnare il modello 730 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. Non va esibita la documentazione relativa agli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, inoltre, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.

Sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1 relativo alla scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef.

N.B.La dichiarazione può essere presentata dai coniugi in forma congiunta tramite modello 730 quando non sono legalmente ed effettivamente separati oppure siano in possesso di:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata;
  • almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il modello 730.

Le scadenze

I termini di consegna delle dichiarazioni sono:

  • entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
  • entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

Se l'integrazione del Mod 730/2008 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2008 Persone Fisiche, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova dichiarazione mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".


Il 5 per mille

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

  • sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali;
  • sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell' IRPEF.


Rettifiche ed integrazioni

In caso di errori o dimenticanze è possibile rimediare tramite:

Il modello 730 rettificativo

Nel caso in cui il contribuente riscontri errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso affinché questi elabori un modello 730 rettificativo.In questo caso, il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio di rettifica. Il sostituto d'imposta dovrà provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di "rettifica" consegnato in tempo utile dal Caf o dal professionista abilitato. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell'autore della violazione.

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo quando l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta, come confermato dalla Circolare n. 13 del 06/04/2007, effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre. Per le specifiche vedere "casella n. 5" nel frontespizio.

Michele Lioia - dottore commercialista

TURISTA INFORMATO

Vacanze “all inclusive”

• Confronta i prezzi, ma anche i servizi.
• Leggi il contratto e conserva una copia.
• Il catalogo è parte integrante del contratto.
• Disservizi: contestali sul posto: il rappresentante locale del tour operator può aiutarti a risolvere il problema.
• Se il problema permane, procurati prove (foto e testimonianze): puoi contestare l’inadempimento entro 10 gg. lavorativi dopo il rientro.

Trasporto aereo

• Prezzi scontati: stessa sicurezza, ma meno servizi; informati e scegli consapevolmente.
• Negato imbarco (“overbooking”) e cancellazione del volo: indennizzo immediato (da 250 a 600 Euro a secondo del tipo di volo) e assistenza (telefonata o fax, pasti e alloggio) durante l’attesa di un nuovo imbarco.
• Bagagli smarriti: rivolgiti all’apposito ufficio (“lost and found”) presso l’aeroporto.
• Bagagli perduti: risarcimento entro limiti predeterminati.
• Bagagli di valore: dichiarali al check-in con un supplemento, il valore dichiarato sarà assicurato.

Multiproprietà

• Prima di firmare, esamina o fai esaminare il contratto da un esperto di fiducia: se il venditore non dà tempo, meglio non firmare.
• Diritto di recesso entro 10 giorni dalla firma senza penale: verifica la data sul contratto prima di firmare.
• Acconti e caparra: non versare nulla all’atto della firma, e comunque non prima della scadenza del termine per il recesso.

Il 730: novità 2008 (parte prima)

Molte le novità in dichiarazione con il nuovo anno fiscale. Debuttano infatti nel 730 del 2008 le detrazioni per tipo di reddito e per familiari a carico, mentre vengono aggiornate le aliquote Irpef. Vengono rinnovati inoltre alcuni sconti per il risparmio energetico ed estesi dei bonus fiscali a giovani sportivi e studenti.

Chi deve compilare il Modello 730


Possono utilizzare il modello 730 i soggetti che abbiano in essere un contratto di lavoro con un sostituto di imposta e i contribuenti che nel 2008 siano:

  • lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale) o pensionati;
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • soggetti che nel 2008 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.


Possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti con redditi di collaborazione coordinata e continuativa, purché in possesso di un contratto in essere tra il mese di giugno e il mese di luglio 2008 e comunichino i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I produttori agricoli possono presentare il modello 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), dell'Irap e dell'Iva.

I soggetti esenti/esclusi dalla dichiarazione


Non possono utilizzare il Mod. 730 e dovranno quindi ricorrere al Modello UNICO 2008 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2007 abbiano:

  • prodotto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  • prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • prodotto redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
  • realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.


Saranno inoltre esclusi dall'utilizzo del Mod. 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
  • non sono residenti in Italia nel 2007e/o nel 2008;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nel 2008 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).


La composizione del modello


Frontespizio

Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

Quadro A (redditi dei terreni)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)

Diviso in due distinte sezioni questo quadro si rivolge ai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Nella seconda vanno invece indicati i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

  1. La sezione comprende quattro sezioni dedicate a:
    redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro.

  2. altri redditi assimilati per i quali la detrazione spettante non è rapportata al periodo di lavoro.

  3. ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute alla addizionale regionale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

  4. trattenute per l'addizionale comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

Quadro D (altri redditi)

Questo quadro è diviso in due sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi. Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)

Il quadro F è diviso in sette sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

  • nella prima, i versamenti di acconto Irpef e addizionale comunale relativi all'anno 2007;
  • nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
  • nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per l'addizionale regionale, per l'addizionale comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
  • nella quarta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
  • nella quinta, gli importi dell'acconto Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2008 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
  • nella sesta le soglie di esenzione addizionale comunale;
  • nella settima, da compilare solo nel caso di presentazione del Mod. 730 Integrativo, gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta e i crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'ICI.

Quadro G (crediti d'imposta)

Il quadro G è diviso in tre sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

  • nella prima, i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
  • nella seconda, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
  • nella terza, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Quadro I (ICI)

Questo quadro è riservato ai contribuenti che intendono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con il modello F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2008.Quadro R (richiesta bonus fiscale)Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per chiedere il "Bonus Fiscale".

Quadro R (richiesta bonus fiscale)

Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per chiedere il "Bonus Fiscale".

Procedura di conciliazione Telecom Italia


Fase pre-conciliativa
Contattare e segnalare eventuali reclami, possono essere comunicati agli sportelli telefonici 187 e 191, all’indirizzo indicato sul Conto Telecom Italia, a mezzo fax, o in via telematica, entro i termini di scadenza del Conto Telecom Italia in contestazione.

Telecom provvederà a valutare la fondatezza del reclamo e a comunicare poi l’esito della suddetta valutazione, per iscritto ed entro 30 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto.

Nel caso in cui il reclamo non venga ritenuto fondato da Telecom Italia, il cliente può rivolgersi gratuitamente ad una commissione di conciliazione regionale che esaminerà il caso.

Procedura di conciliazione
Compilazione del “modulo di conciliazione” disponibile sul sito www.187.it ( sezioni Info utili e Informa consumatori) e sui siti delle Associazioni firmatarie. Deve essere sottoscritta dal cliente e/o dal suo rappresentante ed inoltrata o per raccomandata,o fax, o via e-mail, all’Ufficio di conciliazione in funzione del luogo in cui si trova l’utenza.

La Domanda può essere presentata presso una delle Associazioni dei consumatori firmatarie, che provvede a trasmetterla all’Ufficio di Conciliazione.

Risposta da parte di Telecom
La segreteria di Conciliazione invia ai Conciliatori ed alle parti l’avviso di convocazione per l’espletamento della domanda da parte dell’Ufficio di Conciliazione.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso di conciliazione le parti si riuniscono.

Conclusione della procedura
Dopo aver esaminato il caso, la Commissione può non individuare alcuna ipotesi/proposta di soluzione, e verrà redatto il relativo verbale di mancata conciliazione e di conclusione della procedura.

Se la Commissione individua la proposta di soluzione la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale di accettazione o con l’annotazione del rifiuto del cliente da parte dell’Ufficio di Conciliazione

Il verbale ha efficacia di accordo transattivo.

La procedura si esaurisce entro 45 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio di Conciliazione

Provvedimenti
Nel corso della procedura di conciliazione Telecom Italia non intraprende iniziative fino ai 15 giorni successivi al ricevimento del verbale di conciliazione

Al via la conciliazione paritetica con Telecom


Arco Consumatori firmataria di un accordo con Telecom per la gestione delle controversie con gli utenti sulla base di una conciliazione paritetica.


La procedura di Conciliazione è una concreta opportunità per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che si aggiunge ai canali ordinari (servizio telefonico 187 o reclamo scritto) per i clienti Telecom Italia.


Questa procedura riguarda i reclami relativi agli addebiti sul Conto Telecom Italia non riconosciuti dai clienti e in generale tutte le problematiche che possono insorgere tra i clienti e Telecom Italia in relazione ai servizi ai quali si è abbonati.


Per avviare l'iter della Conciliazione è sufficiente compilare il modulo di “domanda di conciliazione”, reperibile presso gli Uffici di Conciliazione nelle sedi di Telecom Italia o presso le sedi ARCO Consumatori, o scaricandolo direttamente dal sito (è on line la nuova versione). La domanda di Conciliazione dovrà essere inviata alla Segreteria dell’Ufficio di Conciliazione competente per territorio, in funzione del luogo in cui si trova l’utenza. Scarica qui l'elenco completo delle Segreterie degli Uffici di Conciliazione.


La Segreteria, a cui è destinato personale Telecom Italia, ha il compito di istruire la pratica e ha l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso della procedura. Il tentativo di Conciliazione è esperito da una Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita dal rappresentante dell’ Associazione dei Consumatori e da un rappresentante nominato da Telecom Italia. La procedura si esaurisce entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, da parte dell’Ufficio di Conciliazione.


E' importante ricordare che, nel corso dello svolgimento della procedura di Conciliazione, Telecom Italia non intraprende iniziative di autotutela (quale la sospensione del servizio) fino a 15 giorni successivi al ricevimento del verbale della seduta di conciliazione. Al termine dei 15 giorni si applicano le ordinarie procedure di gestione del credito.
· Scarica il modulo per la Domanda di Conciliazione (nuova versione) (dimensioni 28,8 Kb).
· Scarica il Regolamento di Conciliazione (nuova versione) (dimensioni 26,2 Kb).
· Scarica l'elenco delle Segreterie degli Uffici di Conciliazione (dimensioni 10,8 Kb).

Guida contratti a distanza


Capita spesso di essere contattati da operatori di varie compagnie telefoniche che propongono le più svariate offerte, promozioni, servizi e quant’altro.
Alla possibilità di concludere il contratto comodamente al telefono, si contrappone il rischio di trovarsi, più o meno consapevolmente, legati da un contratto che non corrisponda a quanto pattuito telefonicamente o, peggio, non sia stato pienamente voluto dall’utente.
La normativa di riferimento resta il Codice del Consumo (artt. 50 e ss.) ma l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato, con la delibera 664/06/CONS. del 23/11/06, un nuovo regolamento che disciplina la fornitura dei beni e servizi di comunicazione elettronica resi tramite contratti attivati, e gestiti, a distanza (quindi per telefono, via internet, etc.).
Le regole sancite in questo documento integrano e in parte ripetono quelle gia' esistenti, stabilite dal codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs.259/2003) e dal codice del consumo (d.lgs.206/2005).

Vediamo la delibera in dettaglio:


ALLEGATO A
Alla delibera n. 664/06/CONS

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’UTENZA IN
MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

Art. 1
(Definizioni)

1. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) "utente", l’utente finale, come definito dall’art. 1, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché il consumatore come definito dall’art. 1, comma 1, lettera j), del medesimo decreto legislativo;
c) "operatore", l’impresa che fornisce beni e servizi di comunicazione elettronica anche ove ai fini della conclusione del contratto e nell’attività di informazione e di assistenza si avvalga di intermediari che agiscono in suo nome o per suo conto;
d) "Codice del consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
e) "Codice", il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice e di cui all’art. 50 del Codice del consumo.

Articolo 2
(Conclusione dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica)
1. Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l’operatore fornisce all’utente tutte le informazioni di cui all’art. 52 del Codice di consumo e le informazioni sugli elementi del contratto che si accinge a concludere elencate nell’art. 70 del Codice.
2. L’operatore fornisce altresì adeguata informativa relativamente alle eventuali modifiche o restrizioni del servizio di natura tecnica o economica che possano derivare dalla conclusione al contratto che l’utente si accinge a concludere.
3. In caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l'addetto dipendente dall'operatore, o da società esterna da quest'ultimo incaricata, deve comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l’addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 , il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
5. La volontà inequivoca del titolare dell’utenza telefonica di concludere il contratto deve risultare da un modulo ovvero altro documento contrattuale, anche elettronico, recante la data e l’ora dell’avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione del titolare dell’utenza telefonica. Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l’adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e il consenso informato del titolare dell’utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell’interessato alla registrazione, sempre che l’operatore abbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente.
6. Prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all’articolo 53 Codice del consumo. Con il medesimo modulo, l’operatore comunica al titolare dell’utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione, a mezzo di fax o di posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessa informativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta ai sensi dell’art. 3 e dall’art. 57 del Codice del consumo.
7. L’operatore può assolvere gli oneri di cui al comma 6 facendo pervenire al titolare dell’utenza il documento contrattuale, predisposto ai sensi del primo periodo del comma 5 e sottoscritto dal titolare dell’utenza telefonica, a condizione che il medesimo documento:
a) sia inviato per la sottoscrizione al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica;
b) contenga tutte le informazioni prescritte dal comma 6 .
8. La violazione degli obblighi di informazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 16, del Codice. In caso di mancata trasmissione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel caso in cui il modulo non contenga gli elementi ivi sanciti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 11, del Codice.
9. Le delibere concernenti singoli servizi di comunicazione elettronica potranno stabilire una disciplina differenziata ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, l’applicazione del presente regolamento.
Articolo 3
(Fornitura di prestazioni non richieste)
1. Ai sensi dell’art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell’utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata risposta dell’utente ad una offerta di fornitura non significa consenso.
2. In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi non richiesti gli operatori non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall’utente, che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 11, del Codice.

Articolo 4
(Mancato o ritardato pagamento di singoli servizi di comunicazioni elettroniche)
1. In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, oggetto del contratto, l’operatore non può sospendere la fornitura di altri servizi, anche supplementari, dedotti in contratto, se non nei limiti specificamente ammessi dall’Allegato 4, Parte A, del Codice e comunque nel rispetto delle misure adottate dall’Autorità ai sensi di tale allegato.
2. L’utente che ha presentato formale reclamo all’operatore in merito all’addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L’utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione. Restano ferme le conseguenze previste in conformità alla legge per il ritardato pagamento delle somme che all’esito dovessero risultare dovute.
3. La sospensione del servizio in violazione del presente articolo determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Codice.
Articolo 5
(Esercizio del diritto di recesso)
1. Ai sensi dell’art. 70, comma 4, del Codice, l’utente è informato con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, delle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto, e del suo diritto di recedere senza penali all’atto della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali, qualora non accetti le nuove condizioni.
2. L’utente ha diritto di recedere dal contratto concluso a distanza relativo alla fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dal comma 7.
3. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 2, di una comunicazione scritta al recapito dell’operatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di cui al comma 2 o quello stabilito dal contratto, se maggiore. L'avviso di ricevimento non è, comunque,
condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 2, della merce ricevuta.
4. Il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell’utente ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 2 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 2, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
5. Nel caso in cui l’operatore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui all’art. 2, comma 6, e quelli in materia di esistenza ed esercizio del diritto di recesso, di cui all’art. 52, comma 1, lettere f) e g), del Codice di consumo, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell’utente, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui l’operatore fornisca un’informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
7. Resta fermo il diritto dell’utente di esercitare in ogni tempo il recesso senza penali ove sussista l’oggettiva impossibilità di attivare in concreto il servizio oggetto del contratto.
8. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
9. L’operatore che in caso di recesso non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso non può addebitare all’utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso. Per quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si applicano gli articoli 66 e 67 del Codice del consumo in materia di effetti e di ulteriori obbligazioni delle parti conseguenti al recesso.
10. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Codice. La violazione delle disposizioni di cui al comma 9 determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell’art. 98, comma 11, del Codice.
Articolo 6
(Controversie)
1. Le controversie tra operatori e utenti in merito alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche sono risolte ai sensi della delibera n. 182/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nei procedimenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie relative alla conclusione di un contratto a distanza di fornitura di beni o servizi di comunicazioni elettroniche, l’operatore può fornire prova dell’avvenuta conclusione del contratto solo dimostrando di aver adempiuto gli obblighi di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7. L’utente può comunque provare con ogni mezzo la mancata conclusione del contratto.
Articolo 7
(Vigilanza e sanzioni)
1. In presenza di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste, l’operatore è ammesso dall’Autorità a dimostrarne l’infondatezza dando prova di aver ottemperato agli oneri di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7.
2. Per tutto quanto non specificamente previsto dalla presente delibera si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/1997 e dall’art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.

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