RISPARMIO ENERGETICO: basta poco per sostenerlo-si


Conosciamo l'iniziativa dell'Associazione Consumatori ARCO Emilia-Romagna in collaborazione con il CRAL

L'iniziativa sul risparmio energetico portata avanti nel corso di questi ultimi due anni da ARCO Consumatori Emilia-Romagna si è posta come obbiettivo non solo quello dì ridurre i costi delle bollette dei consumatori, ma anche di informare i propri associati sulle ricadute ambientali dei semplici gesti quotidiani.


Siamo consapevoli che i ritmi dì consumo attualmente praticati da questa società non daranno molto futuro al pianeta, da questa consapevolezza nasce l'impegno di promuovere oltre al contenimento dei costi economici anche la riduzione dei consumi di risorse ambientali. Il sacrificio richiesto ai consumatori non è molto! basti pensare che grazie ad un'iniziativa di sensibilizzazione svolta nel 2006 ed ancora in corso con la collaborazione di Enel Sì, ARCO Consumatori ha distribuito lampadine a basso consumo energetico e kit di riduttori di flusso in numero tale da permettere la riduzione di 275 tonnellate di CO2 immessa annualmente nell'atmosfera.


Questo risultato è stato ottenuto con un semplice gesto! sostituire una lampadina! un piccolo sforzo che si può certamente fare! Pensando poi che il consumo pro capite di acqua è pari a 220 - 240 litri/giorno, con l'installazione dei riduttori di flusso sono stati ottenuti risparmi di circa il 40%, ovvero 96 litri dì acqua "sprecati" in meno al giorno da coloro che hanno ricevuto il kit dei frangiflutto.


L'acqua purtroppo ha un suo costo ambientale sia in termini di consumi di energia che di elevata produzione di rifiuti per la potabilizzazione e per la depurazione. Tacendo una rapida stima sul potenziale risparmio di energia elettrica conseguibile mediante la installazione di almeno n. due (2) lampadine in tutte le abitazioni delle famiglie del territorio provinciale di Bologna si ottengono i seguenti numeri:

Nel territorio provinciale di Bologna sono presenti circa 350.000 nuclei famigliari. Se in ognuna di queste abitazioni si installassero almeno n. 2 lampadine a basso consumo (20 w equivalenti a 100 w) con vita media di 6.000 ore, nell'arco del ciclo di vita delle lampadine si otterrebbe un risparmio pari a 336.000.000 kWh e 168.000 t CO2.


Quando parliamo di Ambiente dobbiamo pensare ad un bene diffuso, che non si compra e non si vende ma si ottiene con l'attenzione costante da parte di tutti; non serve un allarme di breve periodo ma un impegno costante nel tempo. Solo con attenzione continua potremmo consegnare alle future generazioni un ambiente migliore o quanto meno inalterato rispetto a quello che abbiamo ottenuto noi. Le iniziative di ARCO Consumatori sono rivolte a sensibilizzare gli utenti in modo da innescare un meccanismo virtuoso che induca a cambiare rotta verso un consumo consapevole ed ambientalmente sostenibile.


Francesco Sterpetti
Responsabile Ambiente Arco Consumatori

Ritardi e sporcizia sui treni: la società ferroviaria risponde dei danni


Si segnala, per l’attualità della materia, la recentissima sentenza - pubblica per intero in ARCOIUS - emessa dal Giudice di Pace di Novara in data 23/6/2008 e pubblicata il 4/7/2008. Viene invero condannata la società che gestisce il trasporto su treni a risarcire i danni ad un passeggero, a cagione dei ritardi con cui ha effettuato i viaggi in treno, appunto, e per le condizioni pessime in cui è tenuta la sala d’aspetto all’interno della stazione.


Questo il caso. Un tizio – che è stato autorizzato dal Giudice di Pace a difendersi e a stare in giudizio personalmente, senza perciò l’assistenza di un legale – lamentava i molteplici ritardi del treno, che egli deve quotidianamente prendere per raggiungere il posto di lavoro. Asseriva che tali ritardi hanno cagionato l’arrivo in ritardo, appunto al posto di lavoro, e conseguentemente, nei suoi confronti, malcontento da parte di superiori e colleghi per tal motivo. Aggiungeva che i medesimi ritardi gli hanno sottratto tempo che egli avrebbe dedicato alla propria famiglia, atteso che si è trovato costretto a fermarsi sul luogo di lavoro per recuperare le ore perse, a motivo dei ritardi del treno. Lamentava di aver perso, anche a cagione della sua inaffidabilità sull’orario di arrivo al lavoro, a motivo sempre dei ritardi dei treni, la nomina a responsabile del servizio e del connesso aumento retributivo. Tutto ciò, sosteneva, gli ha provocato rabbia e stress. Inoltre, le precarie condizioni igieniche dei treni, sporchi in misura, a suo giudizio, intollerabile, in uno con la, a suo parere, inadeguatezza della sala di attesa della stazione ferroviaria, priva di aria condizionata in estate e di riscaldamento in inverno, hanno contribuito al suo disagio e allo sua stanchezza. Chiedeva quindi che la società, gestore del servizio di trasporto su treno, fosse condannata a corrispondere in suo favore il risarcimento del danno esistenziale, in considerazione di tutto quanto esposto. Nella narrativa dei propri atti e nelle conclusioni assunte, l’attore domandava altresì dichiararsi la vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità, predisposte dalla società gestore del servizio di trasporto, in relazione al disposto del Codice del Consumo, dell’art. 1341 cc. e anche della normativa europea posta a protezione dei consumatori, con eventuale disapplicazione del diritto interno.


La società gestore del servizio di trasporto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree, reputandole infondate.


All’esito dell’istruttoria svolta – che ha visto anche l’escussione dei testimoni oltre che la produzione di documenti – il Giudice di Pace di Novara ha ritenuto che i ritardi fossero provati “senza alcun’ombra di dubbio” in specifiche giornate ivi indicate. Ciò ha cagionato “consistenti ritardi sul proprio posto di lavoro”. Scrive il Giudice di Pace: “Tali ritardi – dovuti a treni in ritardo a (…), “a guasti alla vettura pilota”, a “continue aperture stotz” – devono essere sicuramente addebitati a responsabilità della convenuta (…) che, pur eseguendo la normali (“di routine”) operazioni di manutenzione, non è stata in grado di assicurare il regolare funzionamento dei treni, che, a parere di questo Giudice, è suo preciso dovere nei confronti dell’utenza. Pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala di attesa della stazione di (…) (vedi dichiarazione 25/2/2008 di (…)) devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa”.


Il Giudice di Pace non indaga sulla fonte di tale responsabilità nei confronti dell’utenza, non indicando quali siano le norme che pongano, a carico del trasportatore ferroviario, gli obblighi asseritamene violati nella fattispecie (per i ritardi dei treni e per la cattiva manutenzione della sala d’aspetto) da parte del trasportatore medesimo. Il giudicante invero si limita ad affermare che “assicurare il regolare funzionamento dei treni” “è suo [leggasi, del gestore del servizio di trasporto] preciso dovere”. E parimenti che “pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala d’attesa della stazione” “devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa”.


In conseguenza della declaratoria di responsabilità della società ferroviaria, il Giudice di Pace la condanna al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni subiti, liquidati equitativamente nella misura di euro 500. Non è espressamente indicata la natura dei danni in oggetto, rilevando solo, il Giudice, che essi “pur esistenti non sono e non possono essere determinati nella loro precisa entità e pertanto ex art. 1226 c.c. possono essere liquidati in via equitativa in euro 500,00”. Ritenendosi, ragionevolmente, che tali danni possano essere di natura non patrimoniale, gli stessi non vengono espressamente qualificati, nè con l’accezione di danno esistenziale, usata dall’attore, né in altro modo. La stessa quantificazione nella misura non riceve specifiche motivazioni.


Le altre domande svolte dall’attore, anche in punto vessatorietà e normativa comunitaria, non hanno trovato accoglimento, “essendo – si legge in sentenza - le altre circostanze lamentate dall’attore carenti di valida prova e prive di rilevanza giuridica”.


Nella sua essenzialità, la sentenza in oggetto costituisce un ulteriore punto a favore dell’utenza e di un’interpretazione della normativa vigente in senso protettivo del consumatore.


Per altri precedenti, in materia di responsabilità della società ferroviaria, per i danni riportati dall’utenza, si veda: Giudice di Pace di Bari sent. 24/5/2006; Giudice di Pace di Bologna 28/7/2004; Giudice di Pace di Cassino sent. 28/2/2001.


Saper leggere l’etichetta di consumo


Le etichette di consumo
Il prezzo di acquisto degli elettrodomestici è talvolta decisamente inferiore al costo dell’elettricità necessaria per farlo funzionare per tutti gli anni del ciclo di vita utile. Per questa ragione una maggiore spesa di acquisto può essere più che compensata nel tempo. L’Unione Europea ha reso obbligatoria l’etichetta energetica sugli elettrodomestici, che contiene tutte le informazioni utili per una scelta attenta. In essa, il produttore è tenuto a indicare alcuni dati relativi al consumo energetico e alle principali caratteristiche dell’apparecchio.


Saper leggere l’etichetta
Classi di efficienza energetica Le frecce contengono informazioni sulla classe di efficienza energetica espressa con una lettera dell’alfabeto (A, B, C, D, E, F, G), secondo una progressione crescente di consumi (esempio la A consuma meno della B). Sono in commercio oramai elettrodomestici A+ e A++ che assicurano un ulteriore risparmio energetico. Accanto alla classe energetica si trova talvolta il fiore dell’Ecolabel, il marchio europeo dei prodotti. Gli elettrodomestici che lo esibiscono possiedono una qualità ambientale e prestazione superiore. Consumi di energia Appena sotto le frecce che indicano la classe energetica, l’etichetta chiarisce anche il consumo di energia in chilowattora in un anno di utilizzo “medio” e corretto dell’apparecchio. Dalla propria bolletta elettrica è facile controllare il costo medio del chilowattora. Si può così stimare la spesa energetica annuale dell’apparecchio che si sta acquistando. Caratteristiche funzionali Nella parte bassa dell’etichetta ci sono le caratteristiche funzionali e quelle prestazionali dell’apparecchio, ad esempio il volume di frigoriferi e congelatori, o il consumo dell’acqua per le lavatrici. Segue infine il livello di rumorosità spesso molto importante per convivere con l’apparecchio.

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