Ritardi e sporcizia sui treni: la società ferroviaria risponde dei danni


Si segnala, per l’attualità della materia, la recentissima sentenza - pubblica per intero in ARCOIUS - emessa dal Giudice di Pace di Novara in data 23/6/2008 e pubblicata il 4/7/2008. Viene invero condannata la società che gestisce il trasporto su treni a risarcire i danni ad un passeggero, a cagione dei ritardi con cui ha effettuato i viaggi in treno, appunto, e per le condizioni pessime in cui è tenuta la sala d’aspetto all’interno della stazione.


Questo il caso. Un tizio – che è stato autorizzato dal Giudice di Pace a difendersi e a stare in giudizio personalmente, senza perciò l’assistenza di un legale – lamentava i molteplici ritardi del treno, che egli deve quotidianamente prendere per raggiungere il posto di lavoro. Asseriva che tali ritardi hanno cagionato l’arrivo in ritardo, appunto al posto di lavoro, e conseguentemente, nei suoi confronti, malcontento da parte di superiori e colleghi per tal motivo. Aggiungeva che i medesimi ritardi gli hanno sottratto tempo che egli avrebbe dedicato alla propria famiglia, atteso che si è trovato costretto a fermarsi sul luogo di lavoro per recuperare le ore perse, a motivo dei ritardi del treno. Lamentava di aver perso, anche a cagione della sua inaffidabilità sull’orario di arrivo al lavoro, a motivo sempre dei ritardi dei treni, la nomina a responsabile del servizio e del connesso aumento retributivo. Tutto ciò, sosteneva, gli ha provocato rabbia e stress. Inoltre, le precarie condizioni igieniche dei treni, sporchi in misura, a suo giudizio, intollerabile, in uno con la, a suo parere, inadeguatezza della sala di attesa della stazione ferroviaria, priva di aria condizionata in estate e di riscaldamento in inverno, hanno contribuito al suo disagio e allo sua stanchezza. Chiedeva quindi che la società, gestore del servizio di trasporto su treno, fosse condannata a corrispondere in suo favore il risarcimento del danno esistenziale, in considerazione di tutto quanto esposto. Nella narrativa dei propri atti e nelle conclusioni assunte, l’attore domandava altresì dichiararsi la vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità, predisposte dalla società gestore del servizio di trasporto, in relazione al disposto del Codice del Consumo, dell’art. 1341 cc. e anche della normativa europea posta a protezione dei consumatori, con eventuale disapplicazione del diritto interno.


La società gestore del servizio di trasporto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree, reputandole infondate.


All’esito dell’istruttoria svolta – che ha visto anche l’escussione dei testimoni oltre che la produzione di documenti – il Giudice di Pace di Novara ha ritenuto che i ritardi fossero provati “senza alcun’ombra di dubbio” in specifiche giornate ivi indicate. Ciò ha cagionato “consistenti ritardi sul proprio posto di lavoro”. Scrive il Giudice di Pace: “Tali ritardi – dovuti a treni in ritardo a (…), “a guasti alla vettura pilota”, a “continue aperture stotz” – devono essere sicuramente addebitati a responsabilità della convenuta (…) che, pur eseguendo la normali (“di routine”) operazioni di manutenzione, non è stata in grado di assicurare il regolare funzionamento dei treni, che, a parere di questo Giudice, è suo preciso dovere nei confronti dell’utenza. Pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala di attesa della stazione di (…) (vedi dichiarazione 25/2/2008 di (…)) devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa”.


Il Giudice di Pace non indaga sulla fonte di tale responsabilità nei confronti dell’utenza, non indicando quali siano le norme che pongano, a carico del trasportatore ferroviario, gli obblighi asseritamene violati nella fattispecie (per i ritardi dei treni e per la cattiva manutenzione della sala d’aspetto) da parte del trasportatore medesimo. Il giudicante invero si limita ad affermare che “assicurare il regolare funzionamento dei treni” “è suo [leggasi, del gestore del servizio di trasporto] preciso dovere”. E parimenti che “pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala d’attesa della stazione” “devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa”.


In conseguenza della declaratoria di responsabilità della società ferroviaria, il Giudice di Pace la condanna al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni subiti, liquidati equitativamente nella misura di euro 500. Non è espressamente indicata la natura dei danni in oggetto, rilevando solo, il Giudice, che essi “pur esistenti non sono e non possono essere determinati nella loro precisa entità e pertanto ex art. 1226 c.c. possono essere liquidati in via equitativa in euro 500,00”. Ritenendosi, ragionevolmente, che tali danni possano essere di natura non patrimoniale, gli stessi non vengono espressamente qualificati, nè con l’accezione di danno esistenziale, usata dall’attore, né in altro modo. La stessa quantificazione nella misura non riceve specifiche motivazioni.


Le altre domande svolte dall’attore, anche in punto vessatorietà e normativa comunitaria, non hanno trovato accoglimento, “essendo – si legge in sentenza - le altre circostanze lamentate dall’attore carenti di valida prova e prive di rilevanza giuridica”.


Nella sua essenzialità, la sentenza in oggetto costituisce un ulteriore punto a favore dell’utenza e di un’interpretazione della normativa vigente in senso protettivo del consumatore.


Per altri precedenti, in materia di responsabilità della società ferroviaria, per i danni riportati dall’utenza, si veda: Giudice di Pace di Bari sent. 24/5/2006; Giudice di Pace di Bologna 28/7/2004; Giudice di Pace di Cassino sent. 28/2/2001.



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