
A tutela del consumatore il contratto diventa inefficace solo per gli aspetti che sanciscono il disequilibrio e resta valido per tutto il resto. La materia delle clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori è disciplinata dalla legge 52/96 che attua la direttiva CEE n. 93/13. L’art. 1469-sexies del Codice civile attribuisce alle Camere di Commercio la possibilità di esercitare l’azione giudiziale inibitoria per impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie.
E' in corso una verifica di ARCO sulla funzionalità delle Camere di Commercio in tema di analisi delle clausole vessatorie dei contratti proposti dalle aziende ai consumatori.
E’ uno dei compiti previsti per legge ma da numerose segnalazioni ci perviene l’informazione dell’assenza di attività delle camere di commercio in questo campo.
Se ciò risultasse vero l’impegno di ARCO, in collaborazione con le altre associazioni dei consumatori, dovrebbe essere innalzato di livello perché la qualità delle proposte contrattuali e il rispetto della legge possono avere un effetto preventivo molto importante per evitare contenziosi, conseguenti costi legali, e intralcio dell’attività giurisdizionale.
E’ uno dei compiti previsti per legge ma da numerose segnalazioni ci perviene l’informazione dell’assenza di attività delle camere di commercio in questo campo.
Se ciò risultasse vero l’impegno di ARCO, in collaborazione con le altre associazioni dei consumatori, dovrebbe essere innalzato di livello perché la qualità delle proposte contrattuali e il rispetto della legge possono avere un effetto preventivo molto importante per evitare contenziosi, conseguenti costi legali, e intralcio dell’attività giurisdizionale.