GARANZIE POST-VENDITA

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Occhio al difetto!
La garanzia legale di conformità è un efficace strumento a disposizione di ogni consumatore, che lo tutela contro l’acquisto di beni difettosi o non conformi al contratto di vendita.

Qual è la normativa di riferimento?
Grazie al recepimento della Direttiva 1999/44/CE con il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 e con l’introduzione del Codice del Consumo (artt.128-135 D.lgs. 6 settembre 2005 n.206),la garanzia legale è stata innovata in senso più favorevole al consumatore. Tale normativa, inderogabile, si affianca a quella codicistica previgente (Codice Civile - artt. 1490e ss.) e alla eventuale garanzia contrattuale (convenzionale) voluta dalle parti.

A quali contratti si applica?
A tutti i contratti di vendita di beni di consumo e a tutti i contratti per la fornitura di beni da fabbricare o produrre (permuta, appalto, opera, somministrazione) stipulati tra consumatori e venditori.

A quali beni si applica?
A tutti i beni mobili. Sono esclusi dalla legge: i beni immobili, i beni oggetto di asta giudiziaria, l’energia elettrica, le utenze di acqua e gas.

Si applica anche ai beni usati?
Sì, per i difetti che non derivano dall’uso normale della cosa. Le parti possono limitare la durata legale della garanzia (24 mesi) e ridurla ad un periodo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Chi ha diritto alla garanzia?
Il consumatore, cioè la persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale e/o imprenditoriale. La garanzia non sussiste nei rapporti tra privati né in quelli tra operatori commerciali ai quali, diversamente, si applica la normativa del Codice Civile.

In quali casi opera?
La garanzia copre i difetti di conformità già esistenti al momento dell’acquisto del bene e/o che si manifestano entro 24 mesi dalla consegna.Il venditore deve fornire beni che siano: idonei al loro normale uso o a quello particolare voluto dal consumatore; conformi alla descrizione del venditore; dotati di qualità e prestazioni che il consumatore può ragionevolmente

Che rimedi prevede la garanzia legale?
Il consumatore, a sua scelta, salvo impossibilità o eccessiva onerosità (es. riparare il bene è più costoso che sostituirlo), deve chiedere direttamente al venditore, la riparazione o la sostituzione del bene difettoso. Questi rimedi devono essere eseguiti entro un tempo congruo e senza spese e oneri per il consumatore (es. spese di spedizione, manodopera, materiali). Se i suddetti rimedi sono impossibili o eccessivamente onerosi, si può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione proporzionale del prezzo.
Quando e come posso farla valere?
La garanzia si applica per tutti i difetti che si manifestino entro 24 mesi dalla consegna. Il consumatore, entro 2 mesi dalla scopertadel difetto, può rivolgersi direttamente ed esclusivamente al venditore. In caso di rifiuto del venditore è preferibile inviare raccomandata A/R. È importante conservare tutti i documenti (scontrino e, in mancanza, copia dell’assegno, scontrino di bancomat o carta di credito, fattura purché non intestata a professionista con partita IVA) da cui risulti la data di acquisto. La prescrizione di ogni azione è quindi di 26 mesi (24 mesi per il verificarsi del difetto + 2 mesi per la denuncia di esso). Nel caso il difetto si verifichi nei primi 6 mesi dalla consegna, si presume che esso esistesse sin dall’origine e sarà il venditore a dover provare il contrario. Se il difetto si manifesta oltre i primi 6 mesi, la prova sarà a carico del consumatore ad es. tramite dichiarazione scritta di un tecnico o perito.

Esistono altre forme di garanzia post vendita?
Alla garanzia biennale può aggiungersi, ma mai sostituirsi, la garanzia “convenzionale”, con cui il venditore e/o il produttore assumono obblighi aggiuntivi verso il consumatore, senza costi supplementari (es. garanzia “soddisfatti o rimborsati”; fornitura di servizi accessori come auto sostitutiva; prolungamento della garanzia biennale).

ATTENZIONE!
La garanzia legale è INDEROGABILE.
Sono nulle tutte le clausole contrattuali o patti separati che la escludano o limitino.

Canone RAI, basta ipocrisie!

Il canone cosi com’è non ci piace. I motivi sono noti, Non c’è proporzione fra il costo della tassa e la qualità del servizio. Siamo per pagare solo il giusto. Ma cos’è il giusto? Per esempio è giusto che paghiamo per quello che ci serve e per questo, non abbiamo bisogno di tre reti. Ne basta una. Le altre se le paghino chi vuol vedere quello che gli viene offerto dalle tv commerciali. In libera concorrenza. Mi piace quella partita di calcio ? Me la pago. Voglio vedere il concorso di Miss Italia? Me lo pago. Quel che non arriva dal pagamento del singolo spettacolo, la rete se lo procuri con la pubblicità. Se non copre le spese, chiuda e lasci spazio a chi sa far di meglio.
Per la rete che svolge un servizio pubblico la musica dovrebbe essere diversa. Senza ancora pensare ad una razionalizzazione dei costi, un terzo delle reti, un terzo del canone . La pubblicità ? Poca, eventuale e solo quanto basta per coprire i costi.
Per i programmi vorremmo per esempio, dalla rete del servizio pubblico, risposte legate alle nostre domande d’informazione, di approfondimento, di cultura politica, oppure occasioni di crescita culturale con servizi dedicati a cinema, teatro, musica di qualità.
Ci piacerebbe avere messaggi positivi su come fare impresa, su come essere buoni consumatori, su come favorire la cultura dei diritti civili, della parità di genere, dell’accoglienza e dell’integrazione: Vorremmo ricevere stimoli per la soluzione positiva dei problemi di ogni giorno. I temi? Uno fra mille ad esempio, su come essere aiutati alle relazioni interpersonali, dalla storia, dalla filosofia, dalla psicologia, dalle testimonianze di spiritualità, senza prediche e condizionamenti ecc.
E sui costi, vorremmo una trasparenza totale e una commissione di garanti, fuori dalla spartizione dei partiti.
La levata di scudi da parte dei partiti cosiddetti democratici a favore della obbligatorietà del canone, puzza d’imbroglio. Prima di difendere il canone occorre che chi vuole essere credibile con i cittadini ci dica che è contro la tassa sul possesso dei televisori e degli altri apparecchi utili a ricevere le trasmissioni, riaffermi il principio che si paga per quello che si riceve, che si utilizzeranno solo le maestranze che servono senza regalare pensioni anticipate a persone inutili, che si attiveranno forme di controllo dal basso sia sui programmi che sulla gestione finanziaria, che non si accetterà piu che la libertà d’informazione diventi l’alibi per far pagare ai consumatori, a piè di lista, il disservizio attuale.
Moralisti del PDL, del PD, dell’UDC, della LEGA, dell’ ITALIA DEI VALORI, se ci siete, battete un colpo o smettetela di fare teatrino, prima, occupando tutti i posti disponibili a raffiche di mitra e poi, piagnucolandovi addosso sulla invadenza della politica nella principale azienda culturale italiana, in nome della libertà della cultura e dell’informazione.
Ormai il re è nudo e non è un granché!

Dal 1° gennaio 2010 nuovo blocco per le chiamate a sovrapprezzo da rete fissa



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
COMUNICATO STAMPA



Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato oggi, al termine di un’apposita consultazione pubblica, un nuovo provvedimento di blocco automatico delle chiamate verso le numerazioni più costose e critiche, per contrastare fenomeni di addebiti ingannevoli in bolletta per servizi non richiesti.



Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato per motivi procedurali il precedente sbarramento entrato in vigore il 1° ottobre 2008.



La nuova data di attivazione del blocco permanente è fissata per il 1° gennaio 2010.
Anche dopo tale data, gli utenti avranno la possibilità di chiedere, con una semplice telefonata al proprio gestore, di rimuovere il blocco permanente o di sostituirlo con un blocco a PIN.


Roma, 28 ottobre 2009

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