Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi stabilisce gli impegni e gli standard delle società che offrono servizi di telecomunicazioni ed i diritti dei loro clienti, in ordine alla fornitura del servizio nelle aree geografiche d'attività.
La Carta deve essere redatta dal gestore, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, all'art.11 del decreto legislativo 286/99 ed in tema di attività giornalistica, della legge 281/98, recante disciplina dei diritti dei consumatori ed utenti e del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.

Di seguito le Carta dei Servizi di alcuni gestori di servizi di telecomunicazioni.


ADR Tel S.p.A. (303 KByte - pdf)
AIM - Vicenza Telecomunicazioni (280 KByte - pdf)
Albacom (378 KByte - pdf)
Alltel (96 KByte - pdf)
Alpikom (94 KByte - pdf)
Amtel (33 KByte - pdf)
BT Albacom (60 KByte - pdf)
Coninet (30 KByte - pdf)
ConsiagNet (100 KByte - pdf)
CSINFO (98 KByte - pdf)
Digitale Italia (234 KByte - pdf)
Elitel (205 KByte - pdf)
Emmecom (132 KByte - pdf)
Fastweb (51 KByte - pdf)
HRI (155 KByte - pdf)
ICTeam (64 KByte - pdf)
InterPLANET (217 KByte - pdf)
Linkem (91 KByte - pdf)
netSCALIBUR (86 KByte - pdf)
NGI (634 KByte - pdf)
RS Advanced Systems (283 KByte - pdf)
Satcom (115 KByte - pdf)
Telecom Italia (334 KByte - pdf)
Telecomunicazioni RITA (91 KByte - pdf)
Teleunit (232 KByte - pdf)
Terrecablate (151 KByte - pdf)
Tim (631 KByte - pdf)
Tiscali (1 MByte - pdf)
... i collegamenti alle carte dei servizi sopra riportate ed altre ancora (83 KByte - doc)

Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile.

Dal 20 marzo 2010, con l’entrata in vigore del D. Leg. N. 28 del 4 marzo pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l'assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.

ll giudice, nel pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Fra dodici mesi invece, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materia, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001.
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