A proposito di buche...


L'inverno particolarmente piovoso e freddo caratterizzato da diverse nevicate ha prodotti risultati terribili per lestrade del nostro paese in particolare nei comuni montani. In più punti,infatti, l'asfalto ha ceduto, provocando buche molto pericolose che possono arrecareseri problemi alla circolazione degli autoveicoli ed in particolare ai ciclomotori, biciclette e pedoni.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1691/2009)ha stabilito che i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna.
La Cassazione riafferma "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno incustodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
La Cassazione sconfessa la difesa di molti Comuni che ritengono "che l'affidamento della manutenzionestradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento". In realtà conferma la Suprema Corte che il contratto di appalto per lamanutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltantolo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.2051 c.c.".
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/1999 cit., ammoniva in più di un passo circa il fatto che «. . . la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di diligenza e prudenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi. . . .»
Arco Consumatori auspica che le Amministrazioni comunali intervengano a tutela degli utenti mettendo in sicurezza le strade utilizzando le somme derivanti dalle sanzioni amministrative, derivanti dalla violazioni del codice della strada, presenti nei bilanci comunali secondo le indicazioni dell'art. 208 del Codice della Strada.

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