Novità Antiriciclaggio(D. Lgs. n. 231/07)

Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore alcune importanti novità, previste dal decreto legislativo n. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio), in tema di:

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI*
  • Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".
  • Puoi comunque chiedere alla tua Agenzia, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola "NON TRASFERIBILE". In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare.
  • Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola "NON TRASFERIBILE", ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L'assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l'assegno non può essere pagato**. È importante controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.
  • I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di chi li presenta all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta.
  • Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo "a me stesso", "a me medesimo" o simili), di qualsiasi importo, non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l'incasso da parte del correntista stesso.
  • Eventuali moduli di assegni già in tuo possesso possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate.


DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE (compresi i libretti di deposito al portatore)

  • È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro; il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Oltre alle limitazioni sopraindicate relative al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al portatore si applicano anche le seguenti specifiche disposizioni:

  • Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008 deve essere inferiore a 5.000 euro.
  • I libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30 aprile 2008 devono essere estinti oppure ricondotti ad un saldo inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2009.
  • In caso di trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento. Per i trasferimenti di libretti avvenuti prima del 30 aprile 2008, è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato ceduto rilasci alla banca un'autocertificazione relativa al trasferimento stesso.


*Le stesse regole valgono anche per gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

** L'unica eccezione riguarda chi pone all'incasso l'assegno, che non deve apporre il codice fiscale qualora sia già identificato quale cliente della banca ovvero qualora venga identificato al momento dell'incasso medesimo.

*** Le stesse regole valgono anche per i libretti di deposito postale al portatore.

Michele Lioia - dottore commercialista


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