Il 730: novità 2008 (parte seconda)

Redditi dichiarabili


Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2007:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.


Le novità

La dichiarazione dei redditi del nuovo anno presenta alcune significative novità:

  1. la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
  2. l'introduzione di detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni e di un'ulteriore detrazione pari a euro 1.200 per le famiglie numerose;
  3. l'introduzione di detrazioni per pensione, lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in sostituzione delle precedenti deduzioni;
  4. l'introduzione di detrazioni per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per alcuni redditi di lavoro autonomo svolti in maniera occasionale (rientranti tra i redditi diversi), che in precedenza non godevano di deduzione;
  5. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 19% per le seguenti spese:- spese per addetti all'assistenza personale (per le quali l'anno precedente era prevista una deduzione);- spese per attività sportive praticate da ragazzi;- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;- spese per intermediazione immobiliare;- spese per l'acquisto di personal computer da parte di docenti;- spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici;
  6. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 55% per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
  7. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 20% per: - spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori; - spese per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali; - spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza; - spese per l'acquisto di variatori di velocità;
  8. la previsione di una detrazione d'imposta per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
  9. l'esclusione dal pagamento dell'imposta per i contribuenti che possiedono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
  10. la previsione di una detrazione d'imposta per canoni di locazione sostenuti per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
  11. la possibilità di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione;
  12. la possibilità, per i contribuenti che nell'anno d'imposta 2006 hanno avuto imposta pari a zero, di richiedere il bonus fiscale qualora lo stesso non sia stato erogato dal sostituto d'imposta.


La presentazione

Chi si trovi a compilare il 730, lo potrà presentare:

  • tramite un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf);
  • tramite un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale);
  • tramite il proprio sostituto d'imposta (a patto che il proprio datore di lavoro abbia comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale diretta).


CAF e commercialisti

Chi si rivolge al Caf o al professionista abilitato può consegnare il modello 730 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. Non va esibita la documentazione relativa agli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, inoltre, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.

Sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1 relativo alla scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef.

N.B.La dichiarazione può essere presentata dai coniugi in forma congiunta tramite modello 730 quando non sono legalmente ed effettivamente separati oppure siano in possesso di:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata;
  • almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il modello 730.

Le scadenze

I termini di consegna delle dichiarazioni sono:

  • entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
  • entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

Se l'integrazione del Mod 730/2008 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2008 Persone Fisiche, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova dichiarazione mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".


Il 5 per mille

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

  • sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali;
  • sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell' IRPEF.


Rettifiche ed integrazioni

In caso di errori o dimenticanze è possibile rimediare tramite:

Il modello 730 rettificativo

Nel caso in cui il contribuente riscontri errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso affinché questi elabori un modello 730 rettificativo.In questo caso, il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio di rettifica. Il sostituto d'imposta dovrà provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di "rettifica" consegnato in tempo utile dal Caf o dal professionista abilitato. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell'autore della violazione.

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo quando l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta, come confermato dalla Circolare n. 13 del 06/04/2007, effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre. Per le specifiche vedere "casella n. 5" nel frontespizio.

Michele Lioia - dottore commercialista


Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001.
Disclaimer Informativa privacy