QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

Quadro riassuntivo delle agevolazioni fiscali per disabili aggiornato alla Legge finanziaria 2007 da scaricare e stampare.






NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

(1) TIPO DI HANDICAP
A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento).

B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).

D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.


(2) FAMILIARE DEL DISABILE
Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.


(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA
Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l’auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L’agevolazione spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L’esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.


(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO
L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da “handicap grave”, si tratti di veicoli adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.


(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO
A differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.


(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF
In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l’elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s’intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.


(8) IVA AGEVOLATA
Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%: - protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alter- nativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione); - apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/ chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; - poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; - prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.


(9) ACQUISTO CANI GUIDA
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

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