A Foggia ciclo di incontri "EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE"


In linea con i propri intenti statutari, ARCO con il patrocinio della II Circoscrizione Cattedrale propone la realizzazione di un ciclo di incontri a tema di interesse consumeristico “EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE” intendendo per “consumatore” ogni cittadino consumatore e utente di servizi pubblici e privati, in quanto soggetto svantaggiato per la posizione di debolezza negoziale e soprattutto per l’asimmetria informativa che paga nei confronti del mercato.



Il progetto “Pilota” costituito da tre incontri da effettuarsi presso il Centro Polivalente “Palmisano” sarà così strutturato:


1. 28 Maggio 2008
“IL CORRETTO UTILIZZO DEI FARMACI E RISCHI LEGATI ALL’ABUSO”
Intervento Presidente Arco Puglia; Dott.ssa Rosa Barone – Presidente A.GI.FAR ; Dott. Pasquale Di Ciommo – Vicepresidente A.GI.FAR.

2. 11 Giugno 2008
“AMBIENTE ED EMERGENZA RIFIUTI”
Intervento di Gianfranco Botte (Commissario regionale WWF Puglia) “Il ciclo integrato dei rifiuti in Puglia: problemi e prospettive”; Matteo Orsino (Resp. Ambiente ARCO Puglia) “La gestione dei rifiuti a Foggia: il punto di vista degli utenti”.

3. 18 Giugno 2008
“TRUFFE E RAGGIRI A DANNO DEGLI ANZIANI”
Intervento Funzionario della Polizia di Stato “Truffe a danno degli anziani” e avv. Francesca Santamaria (Resp. Legale regionale Arco) “Contratti telefonici e contratti a distanza”.

In tali sedi ARCO distribuirà agli astanti un questionario con l’indicazione dei temi di maggior interesse e/o attualità oggetto dei futuri incontri.



La S.V. è invitata a partecipare agli incontri che si terranno al Centro Polivalente “PALMISANO” in via Pestalozzi ang. P.zza Medaglie d’Oro.

Pubblicata smentita sull'Attacco!

L'Attacco pubblica prontamente smentita alle dichiarazioni del Presidente ARCO Puglia apparse nell'edizione del 23.05.08.



Malinteso!?

Pubblichiamo un articolo apparso in data odierna sull'ATTACCO (pag.16) e la smentita del Presidente Mario Salcuni per alcune dichiarazioni "mal riportate"

Egr. Sig. Francesco Pesante,
riscontro la pubblicazione dell’articolo su ARCO nell’edizione odierna della Vs. Spett.le testata.
Mi preme segnalarLe il fraintendimento di una mia dichiarazione inerente al “consumo dell’acqua” che, come erroneamente riportata, è per me e per l’Arco Puglia fonte di forte imbarazzo.

c’è cattiva informazione, si parla tanto della bontà della nostra acqua locale ma non è così. E si va avanti con i falsi tester che provvedono ad analizzarla creando scompensi ed effetti panico”

ARCO è al contrario da anni promotrice proprio del consumo dell’acqua di rubinetto denunciando in più riprese la distorta informazione e “gli effetti panico” generati “dalla massiccia pubblicità delle acque imbottigliate e dalla mancanza di una qualsiasi forma di informazione-promozione svolta dalle aziende distributrici”.

Converrà, pertanto, come la dichiarazione riportata, di certo a causa di un clamoroso malinteso, non rispecchi il mio pensiero né quello dell’associazione da me presieduta a livello regionale e possa essere fonte quantomeno di forte imbarazzo.

Per quanto sopra si richiede pubblicazione di adeguata IMMEDIATA SMENTITA corredata dai recapiti dell’Associazione al fine di consentire ai soggetti eventualmente interessati di richiedere direttamente ad ARCO opportuni chiarimenti.
Distinti saluti.

(Presidente Arco Puglia)
Mario Salcuni

Dal 30 giugno blocco 144 e altri numeri a sovrapprezzo

ARCO e le altre associazioni di consumatori accolgono con soddisfazione il provvedimento dell'AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni) che pone fine all'annosa querelle sui numeri a sovrapprezzo.



ROMA, 19 MAG -Arriva il blocco automatico di tutte le numerazioni a sovrapprezzo (144 e affini), che potra' essere disattivato solo su richiesta dell'utente. L'Autorita' per le tlc ha infatti approvato il nuovo Piano di numerazione nazionale, che prevede l'attivazione del blocco a partire dal 30 giugno. Un piano che, spiega l'Autorita', 'consente un migliore controllo del rispetto delle norme a tutela dell'utenza e piu' efficaci interventi diretti a contrastare le ripetute attivita' illecite'.
La disabilitazione permanente standard sarà attivata su tutte le linee telefoniche, senza necessità di un’esplicita richiesta da parte della clientela. Chi invece avrà bisogno di chiamare tali numerazioni, dovrà chiamare il servizio clienti del proprio operatore e fare la relativa richiesta per non bloccare le chiamate verso quei numeri. Gli utenti che si erano già premuniti del servizio di disabilitazione gratuito subiranno l’automatico passaggio al servizio di disabilitazione standard.
Secondo ARCO è un primo passo per mettere fine a tutta quella serie di tranelli e inganni che hanno visto i consumatori vittime di numerose truffe negli ultimi anni. Riteniamo infatti che con questo rimedio saranno sempre meno coloro che troveranno delle bollette del telefono esorbitanti per delle chiamate a sovrapprezzo mai effettuate.
Inoltre ARCO ritiene la misura imposta dall’AGCOM efficace anche per la tutela dei minori. E’ ben noto infatti che molte numerazioni a sovrapprezzo sono destinate a servizi vietati ai minori, in questo modo risulterà più semplice per i genitori controllare l’uso del telefono dei figli minorenni.

Diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo


REGOLAMENTO COMUNITARIO 1107/06

Dal 26 luglio 2007 una compagnia aerea (un suo agente o un operatore turistico) non pub rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero con disabiliti o a mobilità ridotta da e per un aeroporto dell'Unione europea, purché lo stesso sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Il rifiuto alla prenotazione o all'imbarco può avvenire solo per motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile I'imbarco o il trasporto.

In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l’obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi.

La compagnia aerea ha l’obbligo di rendere disponibili le proprie norme di sicurezza in materia nonché le eventuali restrizioni.

Al passeggero con disabiliti o a mobiliti ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all'eventuale accompagnatore viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o il volo alternativo.

Il Regolamento si applica a:
· Tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario;
· Tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto dell'unione europea, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.

L’Enac è stato designato dallo Stato italiano organismo responsabile del rispetto dei diritti del Passeggero con disabilità o a mobiliti ridotta.

In caso di mancata applicazione delle tutele previste, il Passeggero deve indirizzare il proprio reclamo in prima istanza alla compagnia aerea.

Successivamente, in mancanza di risposte adeguate sulle presunte violazioni, il Passeggero può presentare formale reclamo all'Enac.

L’applicazione completa del Regolamento, che prevede ulteriori forme di tutela ed assistenza, decorre dal 26 Luglio 2008.

QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

Quadro riassuntivo delle agevolazioni fiscali per disabili aggiornato alla Legge finanziaria 2007 da scaricare e stampare.






NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

(1) TIPO DI HANDICAP
A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento).

B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).

D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.


(2) FAMILIARE DEL DISABILE
Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.


(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA
Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l’auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L’agevolazione spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L’esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.


(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO
L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da “handicap grave”, si tratti di veicoli adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.


(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO
A differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.


(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF
In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l’elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s’intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.


(8) IVA AGEVOLATA
Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%: - protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alter- nativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione); - apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/ chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; - poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; - prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.


(9) ACQUISTO CANI GUIDA
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

Europei di calcio 2008, campagna europea di assistenza ai consumatori-tifosi




Si approssimano gli Europei di calcio 2008. Supporters da tutto il continente si recheranno in Austria e in Svizzera per sostenere la loro Nazionale. Qualcuno potrebbe rimanere vittima di disservizi. Che fare? Come difendersi?

Meglena Kuneva Commissario UE responsabile per i consumatori, ha annunciato oggi la predisposizione di una campagna di informazione UE-UEFA e di un servizio di assistenza: "I cittadini dell'Unione europea - ha detto - hanno diritti chiari e definiti in quanto consumatori. È necessario conoscerli e utilizzarli. I sostenitori delle squadre devono avere la migliore esperienza possibile quando viaggiano in occasione di Euro 2008 e conoscere i loro diritti in quanto consumatori potrà aiutarli. La campagna vuole fornire alla gente consigli pratici sui diritti dei consumatori".

La campagna UE-UEFA prevede un numero verde (00800 6 7 8 9 10 11) per i diritti dei consumatori sarà disponibile, in tutte le lingue europee, e per tutta la durata del torneo dal 1° giugno 2008. Mentre sul sito http://www.euro2008.com/ e sul sito della Commissione europea http://www.supportersrights.eu/è scaricabile da oggi un foglio informativo per i consumatori UE-UEFA che dà consigli chiari per i tifosi che viaggiano in occasione del campionato.

La campagna è organizzata con il sostegno della rete dei 27 Centri europei dei consumatori (ECC Net). La rete dei Centri ECC assisterà i sostenitori per quanto riguarda i diritti dei consumatori prima della loro partenza e garantità ulteriore assistenza, contattando le ditte o fornendo sostegno in caso di reclami, dopo il loro rientro a casa. (LINK: L'elenco dei 27 Centri europei dei consumatori )

Dicono di noi








































Condizioni economiche agevolate per gli utenti disabili

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha adottato un provvedimento (514/07/CONS) recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate agli utenti disabili, per i servizi telefonici e Internet accessibili al pubblico.


Si riporta di seguito il testo di questa innovativa, quanto poco nota, delibera.


Arco invita gli utenti diversamente abili a pretendere dai diversi operatori l'applicazione della stessa, in caso contrario sono previste pesanti sanzioni(art. 6 allegato A).



"L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 3 ottobre 2007;
Vista la legge .......(omissis)

Delibera:


Art. 1.
1. L'Autorità adotta il provvedimento recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 3 ottobre 2007
Il presidente: Calabrò

I commissari relatori: Magri-Napoli


Allegato A


Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.


Art. 1.Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) "abbonato": la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

d) "utente": la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

e) "operatore mobile": un'impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica di tipo mobile e personale, ivi inclusi gli operatori MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e quelli ESP (Enhanced Service Provider);

f) "operatore di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa": un'impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica, comunque realizzati, che consentono all'apparecchiatura terminale dell'utente, situata in postazione fissa, di comunicare con i sistemi connessi alla rete Internet e includono tutte le funzioni di accesso che sono necessarie a comunicare in Internet;

g) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

h) "sordi": i soggetti definiti tali ai sensi della legge n. 381 del 1970 e successive modifiche ed aventi diritto alla indennità di comunicazione di cui alla legge n. 508 del 1988 e successive modifiche;

i) "ciechi totali": i soggetti definiti tali ai sensi della legge n. 138 del 2001 ed aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968 e successive modifiche;

l) "nucleo familiare": il nucleo familiare come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2001 e successive modifiche.


Art. 2.Agevolazioni per sordi
1. Gli abbonati residenziali sordi e gli abbonati residenziali nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B.

2. La domanda di esenzione è presentata dall'abbonato alle imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice al momento della richiesta di abbonamento o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica comprovante la sordità, rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un abbonato convivente con il soggetto sordo, la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.

3. L'esenzione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'abbonato è tenuto a comunicare immediatamente all'impresa fornitrice del servizio la data in cui il soggetto sordo abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa l'esenzione non è più riconosciuta e l'impresa che fornisce il servizio ha il diritto di chiedere il pagamento dei canoni indebitamente omessi.

4. Le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, pubblicizzano le disposizioni del presente articolo con le modalità più idonee ad assicurarne la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno una associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, aggiornano il modulo per presentare la domanda di esenzione al fine di agevolarne l'esatta compilazione da parte dei soggetti interessati.


Art. 3.Misure specifiche per sordi
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di telefonia mobile predispongono un'offerta specificamente destinata agli utenti sordi che comprenda l'invio di almeno 50 (cinquanta) SMS gratuiti al giorno, e nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli operatori di telefonia mobile comunicano all'Autorità la loro offerta specifica, nonché le loro migliori offerte dei servizi di cui al comma 1 disponibili sul mercato nell'anno corrente.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno l'offerta specifica di cui al comma 1, che ha decorrenza dal successivo 1° gennaio e durata annuale, è comunicata dagli operatori agli utenti sordi con le forme e le modalità individuate al comma 6, ed è resa pubblica sui siti web dei primi e tramite gli usuali canali informativi e pubblicitari. Entro il medesimo termine ciascun operatore mobile comunica all'Autorità, anche a scopi comparativi, il link alla pagina web ove l'offerta specifica è consultabile.

4. L'adesione all'offerta specifica di cui al comma 1 può essere effettuata, senza oneri, al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto, presentando all'operatore di telefonia mobile la certificazione medica comprovante la sordità rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica.

5. Ciascun utente sordo ha diritto ad accedere all'offerta specifica di cui al comma 1 con riferimento ad un solo numero telefonico mobile; l'operatore che fornisce l'offerta può pretendere dall'aderente la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione contrattuale di impegno al rispetto del limite predetto.

6. Gli operatori di telefonia mobile, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, danno ampia pubblicità alle disposizioni del presente articolo, attraverso forme e modalità idonee a garantirne la conoscibilità da parte degli utenti sordi, in particolare per ciò che riguarda il prezzo dell'offerta di cui al comma 1. Le modalità di presentazione della certificazione medica di cui al comma 4 e della dichiarazione contrattuale di impegno di cui al comma 5 devono essere semplici e adeguate alla particolare condizione dei soggetti interessati.


Art. 4.Misure specifiche per ciechi totali
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale la fruizione di almeno 90 (novanta) ore mensili gratuite di navigazione Internet.

2. La domanda per l'agevolazione di cui al comma 1 è presentata dall'utente all'operatore che fornisce il servizio al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la cecità totale, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto cieco totale, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.

3. L'agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'utente contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'operatore che fornisce il servizio la data in cui il soggetto cieco totale abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa data l'agevolazione non è più riconosciuta e l'operatore ha il diritto di chiedere il pagamento del servizio indebitamente omesso.

4. Gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, pubblicizzano le disposizioni del presente articolo con le modalità più idonee ad assicurare la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno una associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, aggiornano o elaborano idonei sistemi comunicativi per agevolare la presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti interessati.


Art. 5.Costi delle agevolazioni
1. Le imprese fornitrici del servizio universale incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice forniscono evidenza dei costi derivanti dal sistema delle agevolazioni di cui all'art. 2 predisponendone una distinta rappresentazione nell'ambito del relativo sistema di calcolo del costo netto, secondo la normativa vigente.

2. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui di cui all'art. 2 è finanziato attraverso l'imputazione al servizio universale, secondo la normativa vigente.


Art. 6.Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 98 , comma 11, del Codice.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995.


Art. 7.Norme finali
1. L'Autorità si riserva di rivedere, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera, la disciplina e la misura delle agevolazioni contemplate dagli articoli precedenti, tenendo conto anche delle segnalazioni ricevute.

2. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, sentite anche le associazioni sindacali dei lavoratori."

Servizio assistenza e tutela del consumatore


E' attivo dal 1° maggio il servizio assistenza e tutela del consumatore, presso la sede regionale arco consumatori di via Taranto 8 Foggia, ogni lun - mer - gio dalle 16.30 alle 18.00, previo appuntamento.


È una iniziativa che si rivolge a coloro che hanno bisogno di un parere legale veloce; che vogliono togliersi un dubbio; che desiderano un consiglio spicciolo per risolvere rapidamente un piccolo problema o un primo orientamento per la soluzione di casi più complessi. Il servizio è coordinato direttamente dal Responsabile legale regionale Avv. F. Santamaria.
Per richiesta di appuntamento o altro contattare
arcopuglia@arcoconsumatori.com


o telefonare al 0881.020595 oppure 340.6496062 e chiedere un appuntamento

Novità Antiriciclaggio(D. Lgs. n. 231/07)

Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore alcune importanti novità, previste dal decreto legislativo n. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio), in tema di:

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI*
  • Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".
  • Puoi comunque chiedere alla tua Agenzia, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola "NON TRASFERIBILE". In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare.
  • Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola "NON TRASFERIBILE", ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L'assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l'assegno non può essere pagato**. È importante controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.
  • I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di chi li presenta all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta.
  • Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo "a me stesso", "a me medesimo" o simili), di qualsiasi importo, non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l'incasso da parte del correntista stesso.
  • Eventuali moduli di assegni già in tuo possesso possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate.


DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE (compresi i libretti di deposito al portatore)

  • È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro; il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Oltre alle limitazioni sopraindicate relative al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al portatore si applicano anche le seguenti specifiche disposizioni:

  • Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008 deve essere inferiore a 5.000 euro.
  • I libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30 aprile 2008 devono essere estinti oppure ricondotti ad un saldo inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2009.
  • In caso di trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento. Per i trasferimenti di libretti avvenuti prima del 30 aprile 2008, è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato ceduto rilasci alla banca un'autocertificazione relativa al trasferimento stesso.


*Le stesse regole valgono anche per gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

** L'unica eccezione riguarda chi pone all'incasso l'assegno, che non deve apporre il codice fiscale qualora sia già identificato quale cliente della banca ovvero qualora venga identificato al momento dell'incasso medesimo.

*** Le stesse regole valgono anche per i libretti di deposito postale al portatore.

Michele Lioia - dottore commercialista


Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001.
Disclaimer Informativa privacy