Statuto nazionale


COSTITUZIONE-SEDE-OGGETTO
art. 1 - E' costituita con sede in Pescara Via Michelangelo Forti n. 27, "ARCO-Associazione Nazionale per la difesa dei Consumatori e degli utenti", organismo democratico, senza fini di lucro. Essa potrà articolarsi in strutture decentrate sul territorio europeo e nazionale, la disciplina delle quali è fissata dal regolamento.
art. 2 - Scopi dell'Associazione sono la protezione, l'informazione e l'educazione del consumatore e dell'utente; la salvaguardia della salute, della sicurezza, degli interessi economici e dei risarcimenti dei danni, nonché:- il diritto alla rappresentanza degli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici ai livelli locali, regionali, nazionali ed internazionali;- la promozione di una legislazione adeguata, in materia di tutela dei consumatori;- il riconoscimento della legittimazione delle organizzazioni dei consumatori a costituirsi parte civile per la tutela in giudizio del consumatore;- la promozione di strutture, consultive o decisionali, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali;- gli scambi di informazione con le organizzazioni di consumatori degli altri paesi, in particolare di quelle europee, per sviluppare il movimento dei consumatori e l'evoluzione della difesa dei consumatori nella Comunità Europea;- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi, anche per conto di enti pubblici e di istituzioni regionali, nazionali, europee, ed internazionali;- aggiornamento e/o formazione dei consumatori ed in genere del personale della scuola o realizzazione di interventi nei confronti delle componenti scolastiche;- organizzazione e coordinamento di professionisti o gruppi di professionisti allo scopo di fornire chiarimenti legislativi, fiscali e tributari, amministrativi e pratici agli utenti.L'associazione promuove la nascita di associazioni a carattere regionale che si richiamino ai medesimi principi e che abbiano le medesime finalità e stabilisce insindacabilmente, con delibera del consiglio direttivo, il diritto di esse ad esercitare le proprie attività sotto la denominazione "ARCO "
SOCI
art. 3 - Oltre alle persone fisiche, possono far parte di ARCO le associazioni, gli enti pubblici e privati, purché i loro scopi si richiamino alla difesa degli interessi dei consumatori e non siano in contrasto con quelli di cui al presente statuto.
art. 4 - Le domande di ammissione saranno presentate al Consiglio Direttivo specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza. In caso di enti o persone giuridiche, si dovrà specificare la ragione sociale e la sede. La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni contenute nello statuto sociale, nel regolamento interno ed in tutte le disposizioni prese o da prendere da parte degli organi direttivi, dichiarando altresì di avere preso del tutto, regolare visione. .Colui che domanda di far parte dell'associazione acquisterà la qualità di socio dopo che, accolta la domanda stessa, avrà versato l'importo della quota di adesione che non è rimborsabile in alcun caso.
art. 5 - Le domande di ammissione all'associazione vengono accolte dal Consiglio Direttivo sulla base della verificata sussistenza degli elementi di cui al precedente art. 3. .I soci sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.I soci cessano di far parte dell'associazione per:- recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;- esclusione,deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei presenti, per motivi di inosservanza delle disposizioni di cui all'atto costitutivo, allo statuto o al regolamento, ovvero delle deliberazioni sociali oltreché nei casi di mancato versamento della quota annuale. L'avvenuta esclusione, debitamente motivata, è comunicata all'associato: contro di essa il socio può proporre ricorso all'Assemblea entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;- scioglimento dell'AssociazioneI soci che per qualunque motivo cessano di far parte dell'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati ne possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.Gli elenchi dei soci sono tenuti ed aggiornati annualmente a cura del Presidente.
ORGANI SOCIALI
art. 6 - Organi dell'Associazione sono:- l'Assemblea- Il Consiglio Direttivo- Il Presidente.
art. 7 - L'Assemblea definisce gli indirizzi di massima dell'attività dell'Associazione, approva i bilanci, elegge il Consiglio Direttivo.Essa è composta da tutti gli iscritti all'Associazione.L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l'anno.L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente su iniziativa del medesimo o su formale richiesta di almeno un decimo dei soci.La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o avviso pubblicato sui principali quotidiani.Con l'avviso deve essere data comunicazione dell'ordine del giorno.L'Assemblea in seconda convocazione sarà tenuta ad una distanza di almeno due ore dalla prima.
art. 8 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, salvo quanto disposto dall'art. 9.
art. 9 - Le modifiche al presente statuto sono decise dall'assemblea in prima convocazione con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione con maggioranza di due terzi dei presenti.
art. 10 - Il consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che dirige complessivamente la politica di ARCO Nazionale, approvando i programmi proposti dai suoi componenti nell'ambito degli indirizzi di massima stabiliti dall'Assemblea.Esso è composto da un numero variabile da 3 a 25 membri. Fanno comunque parte del consiglio Direttivo il presidente delle associazioni di carattere regionale di cui al precedente art. 2 ultimo comma.Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, a votazione palese ed in caso di parità dei voti, prevarrà il voto del Presidente.I membri del Consiglio Direttivo, diversi dai presidenti delle associazioni regionali, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Il Consiglio direttivo può delegare parte delle sue funzioni ad un Comitato Direttivo composto da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo stesso fra i suoi membri in carica .Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni per periodi di tempo limitati e determinati a persona di sua fiducia, salvo parere contrario dell'Assemblea dei soci.
FINANZA E PATRIMONIO
art. 12 - I mezzi finanziari di ARCO sono costituiti:- dalle quote associative annuali di adesione, tesseramento e sostegno, nonché da contributi volontari di persone, Enti pubblici o Enti senza fini di lucro;- da lasciti e donazioni;- da proventi derivanti dalla gestione diretta o indiretta di attività economiche finalizzate alla realizzazione dell'obbiettivo sociale.
SCIOGLIMENTO
art. 13 - Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporne lo scioglimento. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea a maggioranza di tre quarti dei presenti.L'Assemblea decide anche della destinazione del patrimonio che deve essere fatta esclusivamente a Enti o Istituzioni senza fini di lucro.
art. 14 - L'Associazione non risponde di atti e obbligazioni assunti da chicchessia senza il consenso formale documentato degli organi dirigenti nazionali.
RINVIO
art. 15 - Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni correnti di legge in materia.

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