Cassette postali intasate dalla pubblicità: stop al volantinaggio selvaggio

Il condomino che riceve pubblicità indesiderata può agire per il risarcimento del danno nei confronti di chi promuove la pubblicità.






Arco commenta un' interessante sentenza resa dal Giudice di Pace di Bari.

Un consumatore barese ha adito il Giudice di Pace, lamentando di aver subito un "danno esistenziale", a causa della persistente "occupazione" della propria cassetta postale con volantini pubblicitari, nonostante l'amministrazione condominiale avesse apposto un cartello con il quale invitava a non inserire inviti e cataloghi pieghevoli.

L'interessato ha chiesto il risarcimento del danno per la violazione della propria sfera di riservatezza e quiete privata, ponendo come fondamento dell'azione l'illegittimità della diffusione del materiale pubblicitario mediante l'utilizzo abusivo della casella, realizzato non solo senza alcun permesso ma addirittura contro la propria volontà manifesta.

Il Giudice ha accordato il risarcimento del danno al condomino in quanto "la funzione specifica cui è asservita la cassetta postale è quella di raccogliere gli atti di corrispondenza indirizzati all'intestatario, unico legittimato a estenderne l'utilizzazione anche per altri fini, non escluso quello di ricevere qualsivoglia forma di pubblicità. Pertanto ove il titolare della cassetta abbia espresso inequivocabilmente una volontà contraria è evidente che a nessuno deve essere consentito di tenere un comportamento contrastante tale volontà".

Benchè abbia riconosciuto alla pubblicità commerciale i connotati propri dell'esplicazione della libertà economica prevista dall' art. 41 della Costituzione, la sentenza in esame ha evidenziato come nell'ipotesi di forme ossessive o, comunque, invadenti essa va ad incidere direttamente, comprimendola e, spesso, ledendola, sulla personalità dell'individuo, limitandone la libertà di decisione.

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