Lo ha sancito il Giudice di pace di Bari con sentenza n. 801/10: il mancato corretto inserimento nell’elenco telefonico determina un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Pertanto, le due mensilità del canone, previste dall’art. 28 delle Condizioni generali di abbonamento, costituiscono un indennizzo, come tale svincolato da responsabilità, mentre l’affermazione che la Telecom Italia non é responsabile di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili significa che se sussiste, come nel caso di specie, la responsabilità comporta a mente dell’art. 1218 c.c. l’obbligo di risarcire il danno, che é certo nella sua esistenza, ma non potendosi provare nel suo preciso ammontare, vertendosi in tema di prova negativa, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art 1226 c.c.).
fonte:lastampa.it