Cartelle di pagamento principio di trasparenza e indicazione del responsabile procedimento

L'articolo 7 c. 2 lett. della Legge n. 212/2000 a stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni".
La Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 377/2007 ha ribadito tale importante principio.
Secondo la Corte Costituzionale la cartella di pagamento notificata ai contribuenti dai concessionari della riscossione deve contenere l'indicazione obbligatoria del nominativo del responsabile del procedimento.
L'ordinanza in questione, propende per quella giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere non solo la pretesa impositiva in tutti i suoi elementi, ma anche di poter esercitare con modalità chiare e semplici il proprio diritto di difesa. A tal fine è necessario conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento tributario.
«Ogni provvedimento amministrativo - si legge nell'ordinanza - richiede atti di notificazione e di pubblicità. L'obbligo di indicare il responsabile ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia della difesa, che sono altrettanti aspetti del principio di imparzialità della pubblica amministrazione predicato dall'articolo 97 della Costituzione».
La Corte Costituzionale è stata molto chiara: «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e la garanzia dei diritti della difesa».
Il Legislatore con la legge di conversine del decreto Milleproroghe, ha previsto che l'annullabilità delle multe prevista dall'ordinanza 377 della Corte Costituzionale varrà solo dal 1° giugno 2008, senza possibilità di applicazione retroattiva.
Arco Consumatori Puglia auspica la riformulazione delle cartelle di pagamento improntandole a maggiore chiarezza e trasparenza sugli elementi essenziali a tutela del contribuente utente.
Il servizio assistenza legale attivo presso la sede regionale Arco consumatori si rende disponibile ad verificare la correttezza della cartelle ed a valutare forme di ricorso nei casi di illegittimità delle stesse.

In corso una verifica di ARCO sulle clausole vessatorie dei contratti

Le clausole contrattuali che comportano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto sono definite “vessatorie”. La normativa distingue quelle che si presumono tali se non si fornisce la prova che sono state stipulate dopo una trattativa tra le parti, e clausole che non necessitano di alcuna verifica probatoria ma sono elencate nel codice.

A tutela del consumatore il contratto diventa inefficace solo per gli aspetti che sanciscono il disequilibrio e resta valido per tutto il resto. La materia delle clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori è disciplinata dalla legge 52/96 che attua la direttiva CEE n. 93/13. L’art. 1469-sexies del Codice civile attribuisce alle Camere di Commercio la possibilità di esercitare l’azione giudiziale inibitoria per impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie.

E' in corso una verifica di ARCO sulla funzionalità delle Camere di Commercio in tema di analisi delle clausole vessatorie dei contratti proposti dalle aziende ai consumatori.

E’ uno dei compiti previsti per legge ma da numerose segnalazioni ci perviene l’informazione dell’assenza di attività delle camere di commercio in questo campo.

Se ciò risultasse vero l’impegno di ARCO, in collaborazione con le altre associazioni dei consumatori, dovrebbe essere innalzato di livello perché la qualità delle proposte contrattuali e il rispetto della legge possono avere un effetto preventivo molto importante per evitare contenziosi, conseguenti costi legali, e intralcio dell’attività giurisdizionale.

Le Carte dei servizi degli operatori telefonici

Ti consigliamo di leggere attentamente, prima di aderire al contratto, la Carta dei Servizi che ogni operatore telefonico è tenuto ad adottare e rendere disponibile in base alle norme vigenti.

Si tratta di un documento con il quale l'operatore si impegna a fornirti un servizio efficiente e di buona qualità, attraverso una serie di attività e comportamenti obiettivamente valutabili: te ne puoi servire per mettere a confronto i livelli di qualità proposti dai diversi operatori e per controllare se la qualità fornita dal tuo operatore corrisponda a quella offerta.
In caso di difformità con quanto sancito nella Carta dei Servizi, è possibile ottenere rimborsi e/o indennizzi.

Scarica le Carte dei Servizi dei principali operatori.


TELECOM










TISCALI

Internet card, connect card, etc.: BOLLETTE ESPLOSIVE

A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai nostri soci, che si sono visti recapitare bollette salatissime a seguito di connessioni internet effettuate tramite le cd “connet-card” ovvero apparecchi (card o penne usb da inserire nel pc) che consentono di collegarsi ad Internet senza utilizzare la linea adsl o analogica, si chiarisce che:

Tali servizi di connessione ad internet pur offrendo evidenti vantaggi (non è necessaria una linea fissa, consentono notevole libertà di movimento e di utilizzo di internet), celano un insidioso e poco chiaro meccanismo relativo ai costi di connessione, capace, talvolta, di generare bollette con cifre astronomiche per un normale fruitore di internet.


Le principali tariffe proposte consistono in pacchetti a consumo (funzionano sulla base del traffico di bites registrato durante la connessione) o a tempo (in base alle ore di navigazione effettuate). Nella maggior parte dei casi, se il bundle (il limite di traffico) viene superato, accade che, non solo la connessione non si ferma, ma si determina un improvviso cambio tariffario, in modo tanto automatico quanto invisibile, che risulta assai oneroso. Inoltre, superare (peraltro inconsapevolmente) il bundle risulta assai facile, bastando l’utilizzo di programmi per scaricare files (musica od altro) ovvero nel caso in cui, a causa della scarsità del segnale, il computer si connetta automaticamente utilizzando una tecnologia diversa e la rete di altri gestori.


Tali sistemi di connessione, pertanto, palesano le maggiori insidie proprio nella connessione over bundle, non contemplando alcun meccanismo di avviso del superamento del limite contenuto nell’offerta, né consentendo all’utente di monitorare in tempo reale i consumi in quanto i sistemi di controllo forniti dagli operatori risultano spesso inidonei e/o non aggiornati in tempo reale.


Proprio l’impossibilità di monitorare i consumi e di incidere sulle connessioni automatiche del modem, importa, a parere di ARCO, uno squilibrio contrattuale a tutto vantaggio dei gestori che al contrario, ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, dovrebbero fornire “le prestazioni e i servizi (…), di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio".


Squilibrio che, a parere di ARCO, non viene sanato neppure dalla pubblicazione dei piani tariffari da parte dei gestori (compreso il traffico over bundle), laddove nella pratica l’utente si trovi nell’impossibilità di monitorare efficacemente in tempo reale i propri consumi e di accorgersi del superamento del limite contenuto nell’offerta, ovvero nell’impossibilità di interpretare sofisticati sistemi di calcolo di bites, “peso” di pagine web o di programmi, di certo non alla portata di un utente ”medio” di internet.


Per ulteriori informazioni o richieste di assistenza contattare ARCO

Qualità delle acque nelle zone di balneazione secondo l'AEA

Eye on earth è una piattaforma di comunicazione bidirezionale sull’ambiente che riunisce informazioni scientifiche con commenti e osservazioni di milioni di cittadini comuni. La piattaforma è il risultato di una collaborazione tra la Microsoft e l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Essa comprende ora informazioni sulla qualità delle acque di più di 21.000 zone di balneazione in Europa. Il portale presenta la situazione di tali zone nell’arco di diversi anni e, per alcune, persino i dati del 2008.


Eye on Earth verrà gradualmente ampliato per includere informazioni su molte altre tematiche ambientali, con l’obiettivo di diventare un osservatorio globale del cambiamento ambientale. La piattaforma allargherà lo spettro tematico dell’informazione ambientale integrando le sfide ambientali più importanti della nostra epoca, quali l’ozono troposferico e altre forme di inquinamento atmosferico, le maree nere, la biodiversità e l’erosione costiera. In una fase successiva comprenderà anche un numero maggiore di fornitori d’informazioni e link ad altri servizi automatizzati di monitoraggio ambientale.

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