GARANZIE POST-VENDITA

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Occhio al difetto!
La garanzia legale di conformità è un efficace strumento a disposizione di ogni consumatore, che lo tutela contro l’acquisto di beni difettosi o non conformi al contratto di vendita.

Qual è la normativa di riferimento?
Grazie al recepimento della Direttiva 1999/44/CE con il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 e con l’introduzione del Codice del Consumo (artt.128-135 D.lgs. 6 settembre 2005 n.206),la garanzia legale è stata innovata in senso più favorevole al consumatore. Tale normativa, inderogabile, si affianca a quella codicistica previgente (Codice Civile - artt. 1490e ss.) e alla eventuale garanzia contrattuale (convenzionale) voluta dalle parti.

A quali contratti si applica?
A tutti i contratti di vendita di beni di consumo e a tutti i contratti per la fornitura di beni da fabbricare o produrre (permuta, appalto, opera, somministrazione) stipulati tra consumatori e venditori.

A quali beni si applica?
A tutti i beni mobili. Sono esclusi dalla legge: i beni immobili, i beni oggetto di asta giudiziaria, l’energia elettrica, le utenze di acqua e gas.

Si applica anche ai beni usati?
Sì, per i difetti che non derivano dall’uso normale della cosa. Le parti possono limitare la durata legale della garanzia (24 mesi) e ridurla ad un periodo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Chi ha diritto alla garanzia?
Il consumatore, cioè la persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale e/o imprenditoriale. La garanzia non sussiste nei rapporti tra privati né in quelli tra operatori commerciali ai quali, diversamente, si applica la normativa del Codice Civile.

In quali casi opera?
La garanzia copre i difetti di conformità già esistenti al momento dell’acquisto del bene e/o che si manifestano entro 24 mesi dalla consegna.Il venditore deve fornire beni che siano: idonei al loro normale uso o a quello particolare voluto dal consumatore; conformi alla descrizione del venditore; dotati di qualità e prestazioni che il consumatore può ragionevolmente

Che rimedi prevede la garanzia legale?
Il consumatore, a sua scelta, salvo impossibilità o eccessiva onerosità (es. riparare il bene è più costoso che sostituirlo), deve chiedere direttamente al venditore, la riparazione o la sostituzione del bene difettoso. Questi rimedi devono essere eseguiti entro un tempo congruo e senza spese e oneri per il consumatore (es. spese di spedizione, manodopera, materiali). Se i suddetti rimedi sono impossibili o eccessivamente onerosi, si può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione proporzionale del prezzo.
Quando e come posso farla valere?
La garanzia si applica per tutti i difetti che si manifestino entro 24 mesi dalla consegna. Il consumatore, entro 2 mesi dalla scopertadel difetto, può rivolgersi direttamente ed esclusivamente al venditore. In caso di rifiuto del venditore è preferibile inviare raccomandata A/R. È importante conservare tutti i documenti (scontrino e, in mancanza, copia dell’assegno, scontrino di bancomat o carta di credito, fattura purché non intestata a professionista con partita IVA) da cui risulti la data di acquisto. La prescrizione di ogni azione è quindi di 26 mesi (24 mesi per il verificarsi del difetto + 2 mesi per la denuncia di esso). Nel caso il difetto si verifichi nei primi 6 mesi dalla consegna, si presume che esso esistesse sin dall’origine e sarà il venditore a dover provare il contrario. Se il difetto si manifesta oltre i primi 6 mesi, la prova sarà a carico del consumatore ad es. tramite dichiarazione scritta di un tecnico o perito.

Esistono altre forme di garanzia post vendita?
Alla garanzia biennale può aggiungersi, ma mai sostituirsi, la garanzia “convenzionale”, con cui il venditore e/o il produttore assumono obblighi aggiuntivi verso il consumatore, senza costi supplementari (es. garanzia “soddisfatti o rimborsati”; fornitura di servizi accessori come auto sostitutiva; prolungamento della garanzia biennale).

ATTENZIONE!
La garanzia legale è INDEROGABILE.
Sono nulle tutte le clausole contrattuali o patti separati che la escludano o limitino.

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