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A proposito di buche...


L'inverno particolarmente piovoso e freddo caratterizzato da diverse nevicate ha prodotti risultati terribili per lestrade del nostro paese in particolare nei comuni montani. In più punti,infatti, l'asfalto ha ceduto, provocando buche molto pericolose che possono arrecareseri problemi alla circolazione degli autoveicoli ed in particolare ai ciclomotori, biciclette e pedoni.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1691/2009)ha stabilito che i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna.
La Cassazione riafferma "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno incustodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
La Cassazione sconfessa la difesa di molti Comuni che ritengono "che l'affidamento della manutenzionestradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento". In realtà conferma la Suprema Corte che il contratto di appalto per lamanutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltantolo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.2051 c.c.".
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/1999 cit., ammoniva in più di un passo circa il fatto che «. . . la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di diligenza e prudenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi. . . .»
Arco Consumatori auspica che le Amministrazioni comunali intervengano a tutela degli utenti mettendo in sicurezza le strade utilizzando le somme derivanti dalle sanzioni amministrative, derivanti dalla violazioni del codice della strada, presenti nei bilanci comunali secondo le indicazioni dell'art. 208 del Codice della Strada.

Ritardi e sporcizia sui treni: la società ferroviaria risponde dei danni


Si segnala, per l’attualità della materia, la recentissima sentenza - pubblica per intero in ARCOIUS - emessa dal Giudice di Pace di Novara in data 23/6/2008 e pubblicata il 4/7/2008. Viene invero condannata la società che gestisce il trasporto su treni a risarcire i danni ad un passeggero, a cagione dei ritardi con cui ha effettuato i viaggi in treno, appunto, e per le condizioni pessime in cui è tenuta la sala d’aspetto all’interno della stazione.


Questo il caso. Un tizio – che è stato autorizzato dal Giudice di Pace a difendersi e a stare in giudizio personalmente, senza perciò l’assistenza di un legale – lamentava i molteplici ritardi del treno, che egli deve quotidianamente prendere per raggiungere il posto di lavoro. Asseriva che tali ritardi hanno cagionato l’arrivo in ritardo, appunto al posto di lavoro, e conseguentemente, nei suoi confronti, malcontento da parte di superiori e colleghi per tal motivo. Aggiungeva che i medesimi ritardi gli hanno sottratto tempo che egli avrebbe dedicato alla propria famiglia, atteso che si è trovato costretto a fermarsi sul luogo di lavoro per recuperare le ore perse, a motivo dei ritardi del treno. Lamentava di aver perso, anche a cagione della sua inaffidabilità sull’orario di arrivo al lavoro, a motivo sempre dei ritardi dei treni, la nomina a responsabile del servizio e del connesso aumento retributivo. Tutto ciò, sosteneva, gli ha provocato rabbia e stress. Inoltre, le precarie condizioni igieniche dei treni, sporchi in misura, a suo giudizio, intollerabile, in uno con la, a suo parere, inadeguatezza della sala di attesa della stazione ferroviaria, priva di aria condizionata in estate e di riscaldamento in inverno, hanno contribuito al suo disagio e allo sua stanchezza. Chiedeva quindi che la società, gestore del servizio di trasporto su treno, fosse condannata a corrispondere in suo favore il risarcimento del danno esistenziale, in considerazione di tutto quanto esposto. Nella narrativa dei propri atti e nelle conclusioni assunte, l’attore domandava altresì dichiararsi la vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità, predisposte dalla società gestore del servizio di trasporto, in relazione al disposto del Codice del Consumo, dell’art. 1341 cc. e anche della normativa europea posta a protezione dei consumatori, con eventuale disapplicazione del diritto interno.


La società gestore del servizio di trasporto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree, reputandole infondate.


All’esito dell’istruttoria svolta – che ha visto anche l’escussione dei testimoni oltre che la produzione di documenti – il Giudice di Pace di Novara ha ritenuto che i ritardi fossero provati “senza alcun’ombra di dubbio” in specifiche giornate ivi indicate. Ciò ha cagionato “consistenti ritardi sul proprio posto di lavoro”. Scrive il Giudice di Pace: “Tali ritardi – dovuti a treni in ritardo a (…), “a guasti alla vettura pilota”, a “continue aperture stotz” – devono essere sicuramente addebitati a responsabilità della convenuta (…) che, pur eseguendo la normali (“di routine”) operazioni di manutenzione, non è stata in grado di assicurare il regolare funzionamento dei treni, che, a parere di questo Giudice, è suo preciso dovere nei confronti dell’utenza. Pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala di attesa della stazione di (…) (vedi dichiarazione 25/2/2008 di (…)) devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa”.


Il Giudice di Pace non indaga sulla fonte di tale responsabilità nei confronti dell’utenza, non indicando quali siano le norme che pongano, a carico del trasportatore ferroviario, gli obblighi asseritamene violati nella fattispecie (per i ritardi dei treni e per la cattiva manutenzione della sala d’aspetto) da parte del trasportatore medesimo. Il giudicante invero si limita ad affermare che “assicurare il regolare funzionamento dei treni” “è suo [leggasi, del gestore del servizio di trasporto] preciso dovere”. E parimenti che “pure la sporcizia dei sedili (a volte anche rotti) e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza nella sala d’attesa della stazione” “devono essere evidentemente addebitate alla scarsa diligenza di (…) nella manutenzione dei treni e della sala d’aspetto stessa”.


In conseguenza della declaratoria di responsabilità della società ferroviaria, il Giudice di Pace la condanna al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni subiti, liquidati equitativamente nella misura di euro 500. Non è espressamente indicata la natura dei danni in oggetto, rilevando solo, il Giudice, che essi “pur esistenti non sono e non possono essere determinati nella loro precisa entità e pertanto ex art. 1226 c.c. possono essere liquidati in via equitativa in euro 500,00”. Ritenendosi, ragionevolmente, che tali danni possano essere di natura non patrimoniale, gli stessi non vengono espressamente qualificati, nè con l’accezione di danno esistenziale, usata dall’attore, né in altro modo. La stessa quantificazione nella misura non riceve specifiche motivazioni.


Le altre domande svolte dall’attore, anche in punto vessatorietà e normativa comunitaria, non hanno trovato accoglimento, “essendo – si legge in sentenza - le altre circostanze lamentate dall’attore carenti di valida prova e prive di rilevanza giuridica”.


Nella sua essenzialità, la sentenza in oggetto costituisce un ulteriore punto a favore dell’utenza e di un’interpretazione della normativa vigente in senso protettivo del consumatore.


Per altri precedenti, in materia di responsabilità della società ferroviaria, per i danni riportati dall’utenza, si veda: Giudice di Pace di Bari sent. 24/5/2006; Giudice di Pace di Bologna 28/7/2004; Giudice di Pace di Cassino sent. 28/2/2001.


Aggiornamento CLUB AIR




ARCO informa che il termine di cui al precedente articolo per la presentazione del concordato preventivo è stato prorogato fino al 15 ottobre 2008.
ULTERIORE AGGIORNAMENTO: a seguito di ennesima proroga la decisione è attesa per i primi di novembre.
AGGIORNAMENTO 13.11.2008: è stata presentata una domanda di concordato preventivo. La prossima udienza è stata fissata per metà dicembre.
AGGIORNAMENTO: 17.12.2008
La decisione del tribunale fallimentare sull'ammissibilità del concordato preventivo è attesa per il mese di gennaio 2009.

I consumatori attendono il verdetto del Tribunale di Milano su Club Air

ARCO informa che è pendente presso il Tribunale Fallimentare di Milano un procedimento per la dichiarazione di fallimento della compagnia aerea Club Air: ipotesi di concordato preventivo per evitare il fallimento.

Il 30 settembre si decide a Milano il futuro della compagnia aerea Club Air, compagnia che dal 2006 aveva lasciato a terra migliaia di passeggeri: molti sono quelli che si sono rivolti ad ARCO per far valere i propri diritti. Tra mancati rimborsi per i biglietti aerei non utilizzati e risarcimenti non ottenuti (il Reg. (CE) n. 261/2004 prevede il pagamento di una compensazione pecuniaria nelle ipotesi di cancellazione del volo) sono in ballo centinaia di migliaia di Euro.


Entro il 30 settembre 2008 Club Air dovrà presentare una proposta di concordato preventivo per evitare il fallimento; pare ci sia una possibile intesa con il Gruppo Soglia (proprietario della catena Soglia Hotels e Resorts e della Cit - Compagnia italiana del turismo).


I consumatori dovranno quindi attendere fino al 30 settembre 2008 per sapere se vi è qualche speranza di riuscire ad ottenere il rimborso dei loro biglietti inutilizzati (in caso di fallimento i consumatori dovrebbero insinuarsi nella procedura fallimentare come è già accaduto in passato per i passeggeri di Volare e recentemente con quelli di Alpi Eagles).


Dal 28 maggio 2008 l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) aveva sospeso la licenza di vettore aereo alla compagnia dato il "perdurare della criticità economico finanziaria ed organizzativa della società" che non assicuravano le condizioni minime necessarie per la proroga della licenza di vettore aereo.


Ad ARCO si sono rivolti molti consumatori, vittime delle cancellazioni dei voli. Ad oggi, soltanto una minima parte di questi sfortunati passeggeri ha ottenuto il rimborso dei loro biglietti inutilizzati; nessuno ha ricevuto invece il pagamento della compensazione pecuniaria.

Foggia, arriva My Air (in attesa dei rimborsi di Club Air)

Dal prossimo 15 settembre Myair attivera' nuovi collegamenti dall'aeroporto di Foggia per Roma, Milano (Malpensa), Torino e Palermo. I voli saranno operati con turboelica Saab a 50 posti della Darwin Airline. I collegamenti prevedono 2 voli giornalieri tra Foggia e Roma, dal lunedi' al venerdi', uno al sabato ed alla domenica sempre per Roma, uno per Milano Malpensa, 4 voli settimanali per Torino e 3 settimanali per Palermo. Myair ha gia' attivi numerosi collegamenti da Bari e Brindisi.
"Speriamo sia l'ultima presentazione di nuovi voli dal Gino Lisa"- così il sindaco di Foggia, Orazio Ciliberti, questa mattina alla presentazione ufficiale della ripresa dei voli dal Gino Lisa; così anche le centinaia (forse migliaia!) di consumatori ancora in attesa di rimborso per i biglietti della Club Air, precedente compagnia operante sullo scalo di capitanata.
Vi ricordiamo che ARCO Consumatori è a disposizione per ulteriori informazioni e consigli in merito a disservizi aerei e rimborsi.
Potete contattarci allo 0881.020595 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 o inviare una mail ad arcopuglia@arcoconsumatori.com .

Club Air:l’Enac sospende i voli




L’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) in data 23 maggio 2008 ha sospeso la licenza di operatore aereo alla compagnia Club Air per il perdurare della crisi finanziaria e di problematiche organizzative, che hanno messo in condizione la società di non poter operare secondo gli standard di sicurezza di volo.

Cosa possono fare i consumatori?

Comprendendo il disagio e le ulteriori spese che una simile situazione causa, soprattutto tra i tanti che in vista delle vacanze estive avevano programmato un viaggio, ricordiamo che per poter cercare di ottenere un rimborso per i biglietti pagati e di cui non si è potuto usufruire, occorre, oltre a conservare scrupolosamente tutta la documentazione, inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia aerea richiedendo il rimborso di quanto pagato per la mancata utilizzazione del biglietto, nonché la differenza di prezzo sul nuovo titolo di viaggio.

Vi ricordiamo che ARCO Consumatori è a disposizione per ulteriori informazioni e consigli.

Potete contattarci allo 0881.020595 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 o inviare una mail ad arcopuglia@arcoconsumatori.com .

La Carta dei diritti del Passeggero

L' ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha stilato la Carta dei diritti del Passeggero. Eccone in sintesi i contenuti.

Per scaricare il testo integrale della carta dei diritti del passeggero clicca qui.






Vacanze rovinate?


Arco Informa
A seguito di molte segnalazioni pervenutaci in merito a vacanze rovinate dai cattivi servizi offerti da alcuni tour operator si chiarisce:



  • Lo stress per non aver potuto godere appieno dei benefici di una vacanza è ormai generalmente considerato risarcibile dalla giurisprudenza che ritiene introdotto nel nostro ordinamento il “danno da vacanza rovinata”.
    Detta figura di danno ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio o “pacchetto turistico” stipulato con il consumatore.
    Esso è composto da due voci:



  1. il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti


  2. il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio.

    Al riguardo, il Tribunale di Roma (sez. IX 26-11-2003, in I Contratti, 2004, 511) ha stabilito che “Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia”.
    La pronuncia evocata è Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 12 marzo 2002 resa nel procedimento C-168/00, laddove la Corte spiega che l’art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 citata (la 90/314/CEE), concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, dev’essere interpretato nel senso che “il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. Va precisato che l’art. 5, n° 2 primo comma, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca “i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”.


Il servizio assistenza e tutela del consumatore, attivo presso la sede regionale Arco Consumatori di via Taranto 8 Foggia, ogni mercoledìdalle 16 alle 18, previo appuntamento, potrà darvi tutta l'assistenza necessaria per ottenere il giusto risarcimento.
Per richiesta di appuntamento o altro contattare arcopuglia@arcoconsumatori.com o telefonare allo 0881.020595 e chiedere un appuntamento.

Si allega:
lettera di diffida da inoltrare tour operator e all’Agenzia viaggi ed alla vostra sede Arco più vicina



Spett.le
Tour Operator
Spett.le
Agenzia viaggi

Per conoscenza:
Arco Consumatori Puglia
Via Taranto 8
71100 Foggia



Raccomandata A.R.

Oggetto: Contratto ……………… - Reclamo ex Art. 98 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), diffida al risarcimento danni.


Il/La sottoscritto/a ....……….........., residente in ..............., ha prenotato tramite …………………….….. un soggiorno, contenuto in un pacchetto turistico, dal...……... al.………..., in.località..…………………….... , presso la struttura alberghiera), al prezzo di € …………...

Durante viaggio e il soggiorno si sono verificate circostanze che hanno comportato la mancata erogazione dei servizi offerti e previsti dal Vs pacchetto turistico, in particolare: …………………………………………………………………………………………………………
(ad es. cambio di aereo o luogo turistico, camera singola invece di camera doppia, situazione igienica o rumori insopportabili, mancata animazione bambini i, assenza di eventi e manifestazioni culturali, ricreative e sportive, ecc.)
per rendervi dedotti delle varie inadempienze si allega la seguente documentazione e dichiarazioni:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
A causa di tali circostanze CHIEDE il rimborso di € ……………………….) per mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico e la somma di €……………………………per il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dall’invio della presente mi vedrò costretto ad agire tramite un avvocato di mia fiducia all’autorità giudiziaria, con aggravio di spesa a vostro esclusivo carico Luogo e data.



Firma
_____________________



Allegati:
fotocopia del contratto di viaggio
fotografie ed altri documenti probatori
dati bancari per accredito


(fonte: Arco Emilia Romagna)

Diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo


REGOLAMENTO COMUNITARIO 1107/06

Dal 26 luglio 2007 una compagnia aerea (un suo agente o un operatore turistico) non pub rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero con disabiliti o a mobilità ridotta da e per un aeroporto dell'Unione europea, purché lo stesso sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Il rifiuto alla prenotazione o all'imbarco può avvenire solo per motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile I'imbarco o il trasporto.

In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l’obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi.

La compagnia aerea ha l’obbligo di rendere disponibili le proprie norme di sicurezza in materia nonché le eventuali restrizioni.

Al passeggero con disabiliti o a mobiliti ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all'eventuale accompagnatore viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o il volo alternativo.

Il Regolamento si applica a:
· Tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario;
· Tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto dell'unione europea, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.

L’Enac è stato designato dallo Stato italiano organismo responsabile del rispetto dei diritti del Passeggero con disabilità o a mobiliti ridotta.

In caso di mancata applicazione delle tutele previste, il Passeggero deve indirizzare il proprio reclamo in prima istanza alla compagnia aerea.

Successivamente, in mancanza di risposte adeguate sulle presunte violazioni, il Passeggero può presentare formale reclamo all'Enac.

L’applicazione completa del Regolamento, che prevede ulteriori forme di tutela ed assistenza, decorre dal 26 Luglio 2008.

TURISTA INFORMATO

Vacanze “all inclusive”

• Confronta i prezzi, ma anche i servizi.
• Leggi il contratto e conserva una copia.
• Il catalogo è parte integrante del contratto.
• Disservizi: contestali sul posto: il rappresentante locale del tour operator può aiutarti a risolvere il problema.
• Se il problema permane, procurati prove (foto e testimonianze): puoi contestare l’inadempimento entro 10 gg. lavorativi dopo il rientro.

Trasporto aereo

• Prezzi scontati: stessa sicurezza, ma meno servizi; informati e scegli consapevolmente.
• Negato imbarco (“overbooking”) e cancellazione del volo: indennizzo immediato (da 250 a 600 Euro a secondo del tipo di volo) e assistenza (telefonata o fax, pasti e alloggio) durante l’attesa di un nuovo imbarco.
• Bagagli smarriti: rivolgiti all’apposito ufficio (“lost and found”) presso l’aeroporto.
• Bagagli perduti: risarcimento entro limiti predeterminati.
• Bagagli di valore: dichiarali al check-in con un supplemento, il valore dichiarato sarà assicurato.

Multiproprietà

• Prima di firmare, esamina o fai esaminare il contratto da un esperto di fiducia: se il venditore non dà tempo, meglio non firmare.
• Diritto di recesso entro 10 giorni dalla firma senza penale: verifica la data sul contratto prima di firmare.
• Acconti e caparra: non versare nulla all’atto della firma, e comunque non prima della scadenza del termine per il recesso.

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001.
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