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Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile.

Dal 20 marzo 2010, con l’entrata in vigore del D. Leg. N. 28 del 4 marzo pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l'assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.

ll giudice, nel pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Fra dodici mesi invece, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materia, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione

Anche la voce è un dato personale. La registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all'interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente che l'azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.

Lo ha stabilito il Garante privacy (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l'attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del "verbal ordering", ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale. Il ricorrente aveva chiesto alla società telefonica una copia della registrazione del colloquio. Il gestore aveva fornito all'interessato solo una sintesi scritta dei contenuti di quella telefonata. Insoddisfatto del riscontro ottenuto l'utente si era rivolto all'Autorità.

Nel dare ragione al ricorrente il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel "verbal ordering" non può, dunque, ritenersi pienamente soddisfatto dalla trasposizione fornita dall'azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale. L'Autorità ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.

"Tutelare i propri diritti – ha dichiarato il relatore Giuseppe Fortunato – significa anche essere garantito rispetto alle proprie parole dette che restano proprie anche se in possesso altrui".

In corso una verifica di ARCO sulle clausole vessatorie dei contratti

Le clausole contrattuali che comportano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto sono definite “vessatorie”. La normativa distingue quelle che si presumono tali se non si fornisce la prova che sono state stipulate dopo una trattativa tra le parti, e clausole che non necessitano di alcuna verifica probatoria ma sono elencate nel codice.

A tutela del consumatore il contratto diventa inefficace solo per gli aspetti che sanciscono il disequilibrio e resta valido per tutto il resto. La materia delle clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori è disciplinata dalla legge 52/96 che attua la direttiva CEE n. 93/13. L’art. 1469-sexies del Codice civile attribuisce alle Camere di Commercio la possibilità di esercitare l’azione giudiziale inibitoria per impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie.

E' in corso una verifica di ARCO sulla funzionalità delle Camere di Commercio in tema di analisi delle clausole vessatorie dei contratti proposti dalle aziende ai consumatori.

E’ uno dei compiti previsti per legge ma da numerose segnalazioni ci perviene l’informazione dell’assenza di attività delle camere di commercio in questo campo.

Se ciò risultasse vero l’impegno di ARCO, in collaborazione con le altre associazioni dei consumatori, dovrebbe essere innalzato di livello perché la qualità delle proposte contrattuali e il rispetto della legge possono avere un effetto preventivo molto importante per evitare contenziosi, conseguenti costi legali, e intralcio dell’attività giurisdizionale.

Il corretto utilizzo dell'acqua nella ristorazione

A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai nostri soci, che si sono visti rifiutare da esercenti attività di ristorazione acqua di rubinetto, si chiarisce che:

· nessuna norma obbliga la somministrazione esclusiva di acque preconfezionate;

· nessuna norma vieta, a richiesta del consumatore, la somministrazione di normale acqua di rubinetto.

Pertanto non esitate a chiedere acqua di rubinetto, non vi sono norme che ne vietano la somministrazione.

L'acqua del rubinetto:
- è sicura poiché sottoposta a molti controlli;
- proviene da sorgenti vicine, non fa migliaia di km per arrivare al vostro tavolo;
- non è esposta al sole e quindi a forme di degradazione;
- è disponibile in tutte le case ed in tutti gli esercizi commerciali, in cui si somministrano alimenti, altrimenti non potrebbero avere l'autorizzazione igienico sanitaria (Legge numero 283 del 1962 e il regolamento comunitario numero 852/2004). Nessun esercizio può rifiutare l'acqua del rubinetto; di norma il costo è incluso nel coperto.
- E’ senza concentrazioni di sostanze inquinanti o cancerogene, che per le acque potabili dell'acquedotto sono considerate fuori norma, vengono ritenute tollerabili per le acque minerali, tanto che è permesso non menzionare sull'etichetta la presenza di queste sostanze finché non raggiungono concentrazioni molto più elevate di quelle previste per l'acqua del rubinetto. Un esempio sono l'arsenico, il cadmio, il mercurio ed il piombo.

Alunni disabili: regole tecniche per l'accessibilità degli strumenti didattici e formativi




Il DPCM 30 aprile 2008, pubblicato in GU 12 giugno 2008, n. 136, ha stabilito che i supporti digitali dei testi scolastici per studenti disabili dovranno contenere la copia del libro di testo in formato elettronico, il relativo programma di lettura e le istruzioni d'uso indicanti, ad esempio, l'organizzazione del contenuto del supporto digitale e le modalità di installazione/utilizzo del materiale fornito.


La versione elettronica del testo dovrà rispettare i seguenti requisiti:


  • preservare le caratteristiche logiche e strutturali del libro di testo originale nella corrispondente versione elettronica;

  • disporre di un sommario navigabile che permetta il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e che preveda idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice o ai contenuti alla fine di ciascuna sezione;

  • evitare l'utilizzo di immagini o altri elementi grafici per rappresentare contenuti testuali, dotando eventualmente le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico "di didascalie esaurienti che forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto";

  • esportabilità dei contenuti del libro di testo o di sue parti, nel rispetto della normativa sul diritto;

  • evitare protezioni o altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di lettura e la personalizzazione della modalità di visualizzazione.

Per visionare il testo integrale del decreto clicca QUI

Guida ai diritti dei consumatori nell'UE




La Commissione Europea ha realizzato la presente guida per spiegare in maniera breve e semplice i diritti di cui godiamo in quanto consumatori, indipendentemente dallo Stato membro in cui ci troviamo.
Leggi attentamente questi 10 principi e fanne tesoro!



1. Puoi comprare ciò che vuoi, dove vuoi


La normativa comunitaria ti consente di comprare tutto ciò che desideri senza doverti preoccupare di pagare dazi doganali o un’IVA supplementare una volta tornato nel tuo paese. Questo vale sia se il consumatore si reca fisicamente in un altro paese per fare acquisti, sia se i prodotti vengono ordinati via Internet, per corrispondenza o per telefono.
In linea di massima, le autorità di un paese non possono impedire ad un consumatore di importare un prodotto acquistato regolarmente in un altro paese dell’UE.
Esistono tuttavia alcune eccezioni, ad esempio nel caso di prodotti quali armi da fuoco o articoli che offendono la morale.

2. Puoi restituire ciò che non funziona
In base alla normativa dell’UE se un prodotto acquistato non è conforme all’accordo stabilito fra acquirente e rivenditore al momento dell’acquisto, possiamo restituirlo per la riparazione o la sostituzione. In alternativa possiamo chiedere una riduzione di prezzo o il rimborso completo. Questo è valido sino a due anni dopo la consegna del prodotto. Per i primi sei mesi a partire dalla consegna spetta inoltre al rivenditore, e non al consumatore, dimostrare che il prodotto venduto era conforme al contratto di vendita.
L’Unione ha stabilito un principio in base al quale i prodotti che acquistiamo devono essere conformi al contratto di vendita. Pertanto saremo tutelati nel caso dell’acquisto di un articolo che non corrisponde a quanto abbiamo accettato di acquistare. Ad esempio, se hai accettato di acquistare un mobile antico e ricevi al suo posto una riproduzione, hai il diritto di restituire l’articolo.


3. Norme di sicurezza elevate per alimenti e altri beni di consumo

L’Unione europea dispone di leggi volte a garantire la sicurezza dei prodotti in vendita. Anche se nessun sistema di regolamentazione può garantire ai consumatori il rischio zero o il 100% di sicurezza, le norme di sicurezza dei paesi dell’UE sono fra le più elevate del mondo.
La sicurezza alimentare si basa sul principio che per garantire la sicurezza sia necessario esercitare un controllo sull’intera catena alimentare. Le norme europee sulla sicurezza alimentare disciplinano quindi il sistema di produzione degli agricoltori (compresi i prodotti chimici utilizzati per le piante e i mangimi per gli animali), le modalità di lavorazione degli alimenti, gli additivi e coloranti che possono essere impiegati e le modalità di vendita. L’UE dispone inoltre di leggi sulla sicurezza degli alimenti importati nell’UE dai nostri partner commerciali presenti in altre parti del mondo.
La legislazione dell’UE sulla sicurezza degli altri beni di consumo (giocattoli, cosmetici, apparecchi elettrici, ecc.) è altrettanto severa e prevede l’obbligo generale di garantire la sicurezza di tutti i prodotti venduti nell’Unione. Un’azienda che si accorge di aver commercializzato prodotti pericolosi ha l’obbligo giuridico di informare le autorità dei paesi dell’UE interessati. Se il prodotto in questione costituisce un serio pericolo, l’azienda deve ritirarlo dal mercato.

4. Informiamoci su ciò che mangiamo

La normativa europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari ci permette di sapere cosa stiamo mangiando. L’etichetta deve contenere informazioni complete sugli ingredienti utilizzati nella preparazione di un prodotto alimentare oltre alle informazioni sugli eventuali coloranti, conservanti, edulcoranti e altri additivi chimici utilizzati. Se uno degli ingredienti è un prodotto a cui alcuni consumatori potrebbero essere allergici, come ad esempio le noci, occorre riportare questa informazione sull’etichetta anche se è utilizzato in quantità ridotte.
La normativa europea relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari stabilisce quali prodotti possono chiamarsi “biologici” e quali possono utilizzare denominazioni associate a prodotti di qualità provenienti da particolari regioni europee – ad esempio, se l’etichetta del prodotto indica “Prosciutto di Parma”, possiamo essere sicuri che tale prosciutto viene da Parma, se indica “Kalamata” significa che le olive provengono con certezza da Kalamata. Il diritto comunitario consente inoltre di sapere se un alimento è geneticamente modificato (GM) o se contiene ingredienti geneticamente modificati. In questo caso deve essere contrassegnato dalla dicitura “geneticamente modificato” sull’etichetta.

5. Contratti equi nei confronti dei consumatori

Hai mai firmato un contratto senza leggere tutto quanto è scritto a caratteri piccoli? E se a caratteri piccoli è scritto che l’acconto appena versato non è rimborsabile, nemmeno nel caso in cui la società non rispetti la sua parte del contratto? E se è scritto che è possibile annullare il contratto solo versando alla società una somma esorbitante?
La legislazione dell’UE stabilisce il divieto delle clausole contrattuali abusive. Indipendentemente dallo Stato membro dell’UE in cui viene firmato il contratto, la legislazione europea protegge i consumatori da questo tipo di abusi.


6. Possiamo cambiare idea sugli acquisti


Immaginiamo che un venditore si presenti improvvisamente alla nostra porta e in qualche modo ci convinca a firmare un contratto per l’installazione di doppi vetri alle finestre o di una nuova moquette per un costo di centinaia di euro. La legislazione dell’UE protegge i consumatori da questo tipo di vendita porta a porta. In linea di principio, è possibile annullare questo tipo di contratto entro sette giorni. Esistono tuttavia alcune eccezioni: ad esempio, i contratti di assicurazione e, in alcuni paesi dell’UE, gli acquisti per un valore sino a 60 euro.
La legislazione comunitaria tutela inoltre i consumatori che acquistano per corrispondenza, via Internet, da società di televendita o da altri rivenditori a distanza. Truffe come la fornitura non richiesta o inertia selling – invio di beni non sollecitati con successiva richiesta di pagamento – sonoproibite dal diritto comunitario. Se acquistiamo un prodotto o un servizio da un sito web, per corrispondenza o da una società di telemarketing abbiamo il diritto di annullare il contratto, senza dover fornire giustificazioni, entro sette giorni lavorativi. Per alcuni servizi finanziari abbiamo tempo fino a quattordici giorni di calendario per annullare il contratto.

7. Il confronto dei prezzi deve essere più facile


La legislazione dell’UE impone ai supermercati l’obbligo di indicare il prezzo unitario del prodotto, ad esempio il prezzo al chilo o al litro, in modo da aiutare il consumatore a decidere qual è il prodotto più vantaggioso.
La legislazione comunitaria impone inoltre alle società di servizi finanziari l’obbligo di fornire determinate informazioni in modo uguale per tutte. Le società di credito e di gestione di carte di credito, ad esempio, devono indicare il tasso di interesse annuo che il consumatore dovrà pagare e non solamente l’importo dei rimborsi mensili.



8. I consumatori non vanno ingannati


Ricevi una lettera da una società di vendita per corrispondenza che si congratula con te per aver vinto il primo premio di una lotteria organizzata da loro e scopri che si tratta di uno stratagemma che ha lo scopo di spingerti a contattare la società in questione, che cercherà di convincerti ad ordinare qualcosa. In realtà non hai vinto nessun premio. Questa forma di marketing è legale?
No. La pubblicità che induce in errore o inganna il consumatore è vietata dalla legislazione dell’UE. Nel caso di televendite, vendite per corrispondenza o on-line i rivenditori hanno l’obbligo di essere sinceri ed onesti con i clienti. In base alla legislazione dell’UE ai consumatori devono essere fornite informazioni complete sulla propria identità, sui prodotti venduti, sul relativo prezzo (comprese tasse e spese di consegna) e sui tempi di consegna.
Il diritto comunitario stabilisce che le società di credito e di gestione di carte di credito devono fornire per iscritto tutti i particolari relativi ai contratti di credito stipulati, comprese le informazioni sugli interessi da pagare, sulla durata del contratto e sulle modalità di risoluzione.


9. La tutela dei consumatori durante le vacanze

Cosa succede se partiamo per una vacanza “tutto compreso” (all inclusive) e nel frattempo il tour operator fallisce? Cosa possiamo fare quando l’opuscolo informativo sulla vacanza “tutto compreso” prometteva un albergo di lusso e ci ritroviamo invece in un cantiere? In entrambi i casi la legislazione dell’UE tutela i nostri interessi. I tour operator che offrono viaggi “tutto compreso” sono obbligati a disporre di meccanismi per garantirci il viaggio di ritorno se dichiarano il fallimento mentre noi siamo in vacanza. Devono inoltre offrire un risarcimento nel caso in cui le vacanze non corrispondano a quanto promesso dagli opuscoli informativi. Se il tour operator cerca di aumentare il prezzo della vacanza o di cambiare il luogo di villeggiatura previsto senza averci prima informato, il diritto comunitario ci consente di annullare la prenotazione. E, nel caso arriviamo all’aeroporto e scopriamo di non poterci imbarcare sul volo previsto a causa di un overbooking imputabile alla compagnia aerea o al tour operator, la legislazione dell’UE ci dà diritto ad un risarcimento.
Nel corso delle vacanze o anche dopo il rientro a casa la legislazione comunitaria tutela i consumatori dai venditori senza scrupoli di contratti per l’acquisto di multiproprietà. I contratti per l’acquisto di multiproprietà offrono il diritto di utilizzare un appartamento o una villa in una località turistica per un determinato periodo di tempo ogni anno. In alcune località di villeggiatura i venditori di questi contratti assediano i turisti di altri paesi nell’intento di convincerli a firmare contratti onerosi che al momento i consumatori non sono in grado di capire completamente.
La legislazione dell’UE ci protegge da questo rischio. Ogni consumatore ha infatti il diritto di ricevere una copia dell’opuscolo informativo sulla multiproprietà, oltre ad una traduzione del contratto proposto, nella propria lingua. Una volta firmato un contratto disponiamo di un periodo di riflessione di dieci giorni durante il quale possiamo decidere di annullare il contratto senza dover fornire spiegazioni.
Grazie infine al diritto comunitario è ora più facile partire in vacanza con i nostri amici a quattro zampe. Quando il veterinario avrà rilasciato al nostro cane, gatto o furetto il nuovo passaporto per animali domestici, questi potranno viaggiare con noi in qualsiasi paese dell’UE.

10. Strumenti di ricorso efficaci per le controversie transfrontaliere

Uno dei principi fondamentali della politica europea a favore dei consumatori consiste nel riconoscere i consumatori come protagonisti economici essenziali e responsabili del mercato interno. Noi consumatori dobbiamo poter operare scelte informate nel momento in cui decidiamo di acquistare beni e servizi. Occorre promuovere e difendere i nostri interessi, soprattutto in vista della crescente complessità dei mercati in cui ci troviamo ad operare. L’offerta e le dimensioni dei mercati sono enormemente cresciute nel corso degli ultimi anni, anche a causa dell’introduzione dell’euro, dello sviluppo del commercio elettronico e della maggiore mobilità all’interno dell’Unione europea. Oltre ad avvantaggiare le imprese, il mercato interno dell’UE si impegna per offrirci una più ampia scelta e un miglior rapporto qualità/prezzo. Questo significa che noi consumatori dobbiamo avere la certezza di poter concludere i migliori affari ovunque in Europa.
La rete di centri europei dei consumatori (ECC-Net) è una rete su scala comunitaria che rafforza la fiducia dei consumatori informando i cittadini dei diritti di cui godono all’interno dell’Unione e aiutandoli a risolvere eventuali controversie. Tali centri offrono informazioni sui propri diritti per quanto riguarda gli acquisti effettuati all’estero e assistenza per presentare un ricorso in caso di controversia con un commerciante di un altro paese dell’UE.
Fonte: European Consumer Centre Italy

Vacanze rovinate?


Arco Informa
A seguito di molte segnalazioni pervenutaci in merito a vacanze rovinate dai cattivi servizi offerti da alcuni tour operator si chiarisce:



  • Lo stress per non aver potuto godere appieno dei benefici di una vacanza è ormai generalmente considerato risarcibile dalla giurisprudenza che ritiene introdotto nel nostro ordinamento il “danno da vacanza rovinata”.
    Detta figura di danno ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio o “pacchetto turistico” stipulato con il consumatore.
    Esso è composto da due voci:



  1. il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti


  2. il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio.

    Al riguardo, il Tribunale di Roma (sez. IX 26-11-2003, in I Contratti, 2004, 511) ha stabilito che “Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia”.
    La pronuncia evocata è Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 12 marzo 2002 resa nel procedimento C-168/00, laddove la Corte spiega che l’art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 citata (la 90/314/CEE), concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, dev’essere interpretato nel senso che “il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. Va precisato che l’art. 5, n° 2 primo comma, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca “i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”.


Il servizio assistenza e tutela del consumatore, attivo presso la sede regionale Arco Consumatori di via Taranto 8 Foggia, ogni mercoledìdalle 16 alle 18, previo appuntamento, potrà darvi tutta l'assistenza necessaria per ottenere il giusto risarcimento.
Per richiesta di appuntamento o altro contattare arcopuglia@arcoconsumatori.com o telefonare allo 0881.020595 e chiedere un appuntamento.

Si allega:
lettera di diffida da inoltrare tour operator e all’Agenzia viaggi ed alla vostra sede Arco più vicina



Spett.le
Tour Operator
Spett.le
Agenzia viaggi

Per conoscenza:
Arco Consumatori Puglia
Via Taranto 8
71100 Foggia



Raccomandata A.R.

Oggetto: Contratto ……………… - Reclamo ex Art. 98 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), diffida al risarcimento danni.


Il/La sottoscritto/a ....……….........., residente in ..............., ha prenotato tramite …………………….….. un soggiorno, contenuto in un pacchetto turistico, dal...……... al.………..., in.località..…………………….... , presso la struttura alberghiera), al prezzo di € …………...

Durante viaggio e il soggiorno si sono verificate circostanze che hanno comportato la mancata erogazione dei servizi offerti e previsti dal Vs pacchetto turistico, in particolare: …………………………………………………………………………………………………………
(ad es. cambio di aereo o luogo turistico, camera singola invece di camera doppia, situazione igienica o rumori insopportabili, mancata animazione bambini i, assenza di eventi e manifestazioni culturali, ricreative e sportive, ecc.)
per rendervi dedotti delle varie inadempienze si allega la seguente documentazione e dichiarazioni:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
A causa di tali circostanze CHIEDE il rimborso di € ……………………….) per mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico e la somma di €……………………………per il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dall’invio della presente mi vedrò costretto ad agire tramite un avvocato di mia fiducia all’autorità giudiziaria, con aggravio di spesa a vostro esclusivo carico Luogo e data.



Firma
_____________________



Allegati:
fotocopia del contratto di viaggio
fotografie ed altri documenti probatori
dati bancari per accredito


(fonte: Arco Emilia Romagna)

Cassette postali intasate dalla pubblicità: stop al volantinaggio selvaggio

Il condomino che riceve pubblicità indesiderata può agire per il risarcimento del danno nei confronti di chi promuove la pubblicità.






Arco commenta un' interessante sentenza resa dal Giudice di Pace di Bari.

Un consumatore barese ha adito il Giudice di Pace, lamentando di aver subito un "danno esistenziale", a causa della persistente "occupazione" della propria cassetta postale con volantini pubblicitari, nonostante l'amministrazione condominiale avesse apposto un cartello con il quale invitava a non inserire inviti e cataloghi pieghevoli.

L'interessato ha chiesto il risarcimento del danno per la violazione della propria sfera di riservatezza e quiete privata, ponendo come fondamento dell'azione l'illegittimità della diffusione del materiale pubblicitario mediante l'utilizzo abusivo della casella, realizzato non solo senza alcun permesso ma addirittura contro la propria volontà manifesta.

Il Giudice ha accordato il risarcimento del danno al condomino in quanto "la funzione specifica cui è asservita la cassetta postale è quella di raccogliere gli atti di corrispondenza indirizzati all'intestatario, unico legittimato a estenderne l'utilizzazione anche per altri fini, non escluso quello di ricevere qualsivoglia forma di pubblicità. Pertanto ove il titolare della cassetta abbia espresso inequivocabilmente una volontà contraria è evidente che a nessuno deve essere consentito di tenere un comportamento contrastante tale volontà".

Benchè abbia riconosciuto alla pubblicità commerciale i connotati propri dell'esplicazione della libertà economica prevista dall' art. 41 della Costituzione, la sentenza in esame ha evidenziato come nell'ipotesi di forme ossessive o, comunque, invadenti essa va ad incidere direttamente, comprimendola e, spesso, ledendola, sulla personalità dell'individuo, limitandone la libertà di decisione.

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