ARCO informa che è pendente presso il Tribunale Fallimentare di Milano un procedimento per la dichiarazione di fallimento della compagnia aerea Club Air: ipotesi di concordato preventivo per evitare il fallimento.I consumatori attendono il verdetto del Tribunale di Milano su Club Air
ARCO informa che è pendente presso il Tribunale Fallimentare di Milano un procedimento per la dichiarazione di fallimento della compagnia aerea Club Air: ipotesi di concordato preventivo per evitare il fallimento.Foggia, arriva My Air (in attesa dei rimborsi di Club Air)
Dal prossimo 15 settembre Myair attivera' nuovi collegamenti dall'aeroporto di Foggia per Roma, Milano (Malpensa), Torino e Palermo. I voli saranno operati con turboelica Saab a 50 posti della Darwin Airline. I collegamenti prevedono 2 voli giornalieri tra Foggia e Roma, dal lunedi' al venerdi', uno al sabato ed alla domenica sempre per Roma, uno per Milano Malpensa, 4 voli settimanali per Torino e 3 settimanali per Palermo. Myair ha gia' attivi numerosi collegamenti da Bari e Brindisi. Potete contattarci allo 0881.020595 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 o inviare una mail ad arcopuglia@arcoconsumatori.com .
GITE D’ISTRUZIONE TROPPO ONEROSE - Il ministero risponde ad ARCO

Club Air:l’Enac sospende i voli

L’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) in data 23 maggio 2008 ha sospeso la licenza di operatore aereo alla compagnia Club Air per il perdurare della crisi finanziaria e di problematiche organizzative, che hanno messo in condizione la società di non poter operare secondo gli standard di sicurezza di volo.
Comprendendo il disagio e le ulteriori spese che una simile situazione causa, soprattutto tra i tanti che in vista delle vacanze estive avevano programmato un viaggio, ricordiamo che per poter cercare di ottenere un rimborso per i biglietti pagati e di cui non si è potuto usufruire, occorre, oltre a conservare scrupolosamente tutta la documentazione, inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia aerea richiedendo il rimborso di quanto pagato per la mancata utilizzazione del biglietto, nonché la differenza di prezzo sul nuovo titolo di viaggio.
Vi ricordiamo che ARCO Consumatori è a disposizione per ulteriori informazioni e consigli.
La Carta dei diritti del Passeggero
Per scaricare il testo integrale della carta dei diritti del passeggero clicca qui.


Vacanze rovinate?

A seguito di molte segnalazioni pervenutaci in merito a vacanze rovinate dai cattivi servizi offerti da alcuni tour operator si chiarisce:
- Lo stress per non aver potuto godere appieno dei benefici di una vacanza è ormai generalmente considerato risarcibile dalla giurisprudenza che ritiene introdotto nel nostro ordinamento il “danno da vacanza rovinata”.
Detta figura di danno ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio o “pacchetto turistico” stipulato con il consumatore.
Esso è composto da due voci:
- il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti
- il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio.
Al riguardo, il Tribunale di Roma (sez. IX 26-11-2003, in I Contratti, 2004, 511) ha stabilito che “Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia”.
La pronuncia evocata è Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 12 marzo 2002 resa nel procedimento C-168/00, laddove la Corte spiega che l’art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 citata (la 90/314/CEE), concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, dev’essere interpretato nel senso che “il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. Va precisato che l’art. 5, n° 2 primo comma, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca “i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”.
Il servizio assistenza e tutela del consumatore, attivo presso la sede regionale Arco Consumatori di via Taranto 8 Foggia, ogni mercoledìdalle 16 alle 18, previo appuntamento, potrà darvi tutta l'assistenza necessaria per ottenere il giusto risarcimento.
Per richiesta di appuntamento o altro contattare arcopuglia@arcoconsumatori.com o telefonare allo 0881.020595 e chiedere un appuntamento.
Si allega:
lettera di diffida da inoltrare tour operator e all’Agenzia viaggi ed alla vostra sede Arco più vicina
Spett.le
Tour Operator
Spett.le
Agenzia viaggi
Per conoscenza:
Arco Consumatori Puglia
Via Taranto 8
71100 Foggia
Raccomandata A.R.
Oggetto: Contratto ……………… - Reclamo ex Art. 98 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), diffida al risarcimento danni.
Il/La sottoscritto/a ....……….........., residente in ..............., ha prenotato tramite …………………….….. un soggiorno, contenuto in un pacchetto turistico, dal...……... al.………..., in.località..…………………….... , presso la struttura alberghiera), al prezzo di € …………...
Durante viaggio e il soggiorno si sono verificate circostanze che hanno comportato la mancata erogazione dei servizi offerti e previsti dal Vs pacchetto turistico, in particolare: …………………………………………………………………………………………………………
(ad es. cambio di aereo o luogo turistico, camera singola invece di camera doppia, situazione igienica o rumori insopportabili, mancata animazione bambini i, assenza di eventi e manifestazioni culturali, ricreative e sportive, ecc.)
per rendervi dedotti delle varie inadempienze si allega la seguente documentazione e dichiarazioni:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
A causa di tali circostanze CHIEDE il rimborso di € ……………………….) per mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico e la somma di €……………………………per il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Trascorsi inutilmente 15 giorni dall’invio della presente mi vedrò costretto ad agire tramite un avvocato di mia fiducia all’autorità giudiziaria, con aggravio di spesa a vostro esclusivo carico Luogo e data.
Firma
_____________________
Allegati:
fotocopia del contratto di viaggio
fotografie ed altri documenti probatori
dati bancari per accredito
(fonte: Arco Emilia Romagna)
Diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

Dal 26 luglio 2007 una compagnia aerea (un suo agente o un operatore turistico) non pub rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero con disabiliti o a mobilità ridotta da e per un aeroporto dell'Unione europea, purché lo stesso sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.
Il rifiuto alla prenotazione o all'imbarco può avvenire solo per motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile I'imbarco o il trasporto.
In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l’obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi.
La compagnia aerea ha l’obbligo di rendere disponibili le proprie norme di sicurezza in materia nonché le eventuali restrizioni.
Al passeggero con disabiliti o a mobiliti ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all'eventuale accompagnatore viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o il volo alternativo.
Il Regolamento si applica a:
· Tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario;
· Tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto dell'unione europea, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.
L’Enac è stato designato dallo Stato italiano organismo responsabile del rispetto dei diritti del Passeggero con disabilità o a mobiliti ridotta.
In caso di mancata applicazione delle tutele previste, il Passeggero deve indirizzare il proprio reclamo in prima istanza alla compagnia aerea.
Successivamente, in mancanza di risposte adeguate sulle presunte violazioni, il Passeggero può presentare formale reclamo all'Enac.
L’applicazione completa del Regolamento, che prevede ulteriori forme di tutela ed assistenza, decorre dal 26 Luglio 2008.
Europei di calcio 2008, campagna europea di assistenza ai consumatori-tifosi

Si approssimano gli Europei di calcio 2008. Supporters da tutto il continente si recheranno in Austria e in Svizzera per sostenere la loro Nazionale. Qualcuno potrebbe rimanere vittima di disservizi. Che fare? Come difendersi?
La campagna UE-UEFA prevede un numero verde (00800 6 7 8 9 10 11) per i diritti dei consumatori sarà disponibile, in tutte le lingue europee, e per tutta la durata del torneo dal 1° giugno 2008. Mentre sul sito http://www.euro2008.com/ e sul sito della Commissione europea http://www.supportersrights.eu/è scaricabile da oggi un foglio informativo per i consumatori UE-UEFA che dà consigli chiari per i tifosi che viaggiano in occasione del campionato.
La campagna è organizzata con il sostegno della rete dei 27 Centri europei dei consumatori (ECC Net). La rete dei Centri ECC assisterà i sostenitori per quanto riguarda i diritti dei consumatori prima della loro partenza e garantità ulteriore assistenza, contattando le ditte o fornendo sostegno in caso di reclami, dopo il loro rientro a casa. (LINK: L'elenco dei 27 Centri europei dei consumatori )
TURISTA INFORMATO
• Confronta i prezzi, ma anche i servizi.
• Leggi il contratto e conserva una copia.
• Il catalogo è parte integrante del contratto.
• Disservizi: contestali sul posto: il rappresentante locale del tour operator può aiutarti a risolvere il problema.
• Se il problema permane, procurati prove (foto e testimonianze): puoi contestare l’inadempimento entro 10 gg. lavorativi dopo il rientro.
Trasporto aereo
• Prezzi scontati: stessa sicurezza, ma meno servizi; informati e scegli consapevolmente.
• Negato imbarco (“overbooking”) e cancellazione del volo: indennizzo immediato (da 250 a 600 Euro a secondo del tipo di volo) e assistenza (telefonata o fax, pasti e alloggio) durante l’attesa di un nuovo imbarco.
• Bagagli smarriti: rivolgiti all’apposito ufficio (“lost and found”) presso l’aeroporto.
• Bagagli perduti: risarcimento entro limiti predeterminati.
• Bagagli di valore: dichiarali al check-in con un supplemento, il valore dichiarato sarà assicurato.
Multiproprietà
• Prima di firmare, esamina o fai esaminare il contratto da un esperto di fiducia: se il venditore non dà tempo, meglio non firmare.
• Diritto di recesso entro 10 giorni dalla firma senza penale: verifica la data sul contratto prima di firmare.
• Acconti e caparra: non versare nulla all’atto della firma, e comunque non prima della scadenza del termine per il recesso.
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