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SOCIAL CARD


Come preannunciato nell’articolo 81, co. 32, del D.L. n. 112/2008, arriva la “Carta Acquisti” o “Social Card” per i cittadini con almeno 65 anni e le famiglie con bambini fino a 3 anni aventi un reddito ISEE fino a 6000 euro. Si tratta di una carta di pagamento elettronica, con onere a carico dello Stato, da utilizzare per acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito MasterCard e per il pagamento delle bollette della luce e del gas. Istruzioni dettagliate in merito giungono dai decreti ministeriali datati 16 settembre e 7 novembre 2008, nonché dal messaggio INPS n. 26673.


A definire nel dettaglio i requisiti con cui è possibile ottenere la Carta acquisti è l’articolo 5 del primo dei decreti sopracitati. I cittadini italiani, residenti in Italia con età pari o superiore a 65 anni devono:



  • essere soggetti incapienti;

  • non godere di Trattamenti, ovvero godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000 o di importo inferiore a euro 8.000 se di età pari o superiore a 70 anni. Nel caso in cui l’importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie.


  • avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;


  • non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge intestatario/i di più di un’utenza elettrica domestica; di utenze elettriche non domestiche; di più di un’utenza del gas; proprietario/i di più di un autoveicolo; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; proprietario/i con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.


  • non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena.


I soggetti di età inferiore a 3 anni devono invece:




  • avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;


  • non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di più di un’utenza elettrica domestica; intestatari di più di un’utenza elettrica non domestica; intestatari di più di due utenze del gas; proprietari di più di due autoveicoli; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; proprietario/i con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.


In relazione all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), l’INPS ricorda che lo stesso viene determinato dall’Istituto attraverso presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica, avente validità annuale, nella quale sono indicati gli elementi necessari per la sua determinazione.



Per favorire l’accesso alla Carta acquisiti da parte dei potenziali destinatari è stata spedita agli stessi nel corso nel mese di novembre una lettera esplicativa delle finalità e delle modalità di attuazione del programma della Social Card, il modulo di domanda per richiederne la disponibilità, nonché una breve guida che illustra i requisiti richiesti per avere diritto alla Carta e le modalità di compilazione della domanda stessa.La semplice ricezione della lettera informativa non costituisce ovviamente titolo a ricevere d’ufficio la Carta acquisti, i soggetti interessati dovranno, infatti, presentare domanda a Poste Italiane SpA.



I titolare della Card si vedranno accreditati mensilmente 40 euro per le spese di cui sopra ed, in particolare, coloro che riceveranno la Card entro il 31 dicembre, godranno di 120 euro a copertura del trimestre che va da ottobre a dicembre.

Carta Acquisti [Facsimile]

fonte: http://www.teleconsul.it/pianetalavoro/primo_piano/396.htm

Cartelle di pagamento principio di trasparenza e indicazione del responsabile procedimento

L'articolo 7 c. 2 lett. della Legge n. 212/2000 a stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni".
La Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 377/2007 ha ribadito tale importante principio.
Secondo la Corte Costituzionale la cartella di pagamento notificata ai contribuenti dai concessionari della riscossione deve contenere l'indicazione obbligatoria del nominativo del responsabile del procedimento.
L'ordinanza in questione, propende per quella giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere non solo la pretesa impositiva in tutti i suoi elementi, ma anche di poter esercitare con modalità chiare e semplici il proprio diritto di difesa. A tal fine è necessario conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento tributario.
«Ogni provvedimento amministrativo - si legge nell'ordinanza - richiede atti di notificazione e di pubblicità. L'obbligo di indicare il responsabile ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia della difesa, che sono altrettanti aspetti del principio di imparzialità della pubblica amministrazione predicato dall'articolo 97 della Costituzione».
La Corte Costituzionale è stata molto chiara: «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e la garanzia dei diritti della difesa».
Il Legislatore con la legge di conversine del decreto Milleproroghe, ha previsto che l'annullabilità delle multe prevista dall'ordinanza 377 della Corte Costituzionale varrà solo dal 1° giugno 2008, senza possibilità di applicazione retroattiva.
Arco Consumatori Puglia auspica la riformulazione delle cartelle di pagamento improntandole a maggiore chiarezza e trasparenza sugli elementi essenziali a tutela del contribuente utente.
Il servizio assistenza legale attivo presso la sede regionale Arco consumatori si rende disponibile ad verificare la correttezza della cartelle ed a valutare forme di ricorso nei casi di illegittimità delle stesse.

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE



Scarica l'Annuario dei diritti del Contribuente

Lo Statuto dei diritti del Contribuente, introdotto dalla Legge n. 212 del 2000 rappresenta una tappa importante perché con esso è stato possibile attuare nell’ordinamento tributario i principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Nello Statuto del Contribuente sono raccolte una serie di norme che codificano i diritti dei contribuenti nell’ambito dell’attività di accertamento esercitata dagli uffici finanziari e, in particolare, le garanzie che il contribuente può far valere in occasione di verifiche da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria civile o della Guardia di Finanza.
Lo Statuto disciplina anche il modo di produzione delle leggi in materia tributaria, prevedendo regole per migliorare l’accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali; elenca e sancisce una serie di imprescindibili diritti che il contribuente può far valere in suo favore e una serie di doveri cui l’amministrazione deve attenersi per favorire un rapporto leale e franco con il contribuente.
Rappresenta un sistema generale di garanzie del cittadino e ha pertanto favorito l’instaurarsi di un rapporto di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti.
Nel proclamare l’importanza fondamentale del diritto all’informazione lo Statuto del Contribuente ha innescato un processo radicalmente innovativo che ha portato l’Agenzia delle Entrate ad attivarsi nel processo di informatizzazione e modernizzazione di tutti gli strumenti informativi possibili velocizzandoli ed elevandoli qualitativamente.
Lo Statuto disciplina inoltre due istituti particolarmente importanti: il diritto d’interpello ed il Garante del contribuente, organo indipendente che svolge funzioni di tutela del contribuente nei confronti dell’attività degli uffici finanziari.
Fonte: Agenzia delle Entrate

QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

Quadro riassuntivo delle agevolazioni fiscali per disabili aggiornato alla Legge finanziaria 2007 da scaricare e stampare.






NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

(1) TIPO DI HANDICAP
A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento).

B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).

D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.


(2) FAMILIARE DEL DISABILE
Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.


(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA
Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l’auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L’agevolazione spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L’esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.


(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO
L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da “handicap grave”, si tratti di veicoli adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.


(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO
A differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.


(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF
In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l’elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s’intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.


(8) IVA AGEVOLATA
Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%: - protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alter- nativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione); - apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/ chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; - poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; - prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.


(9) ACQUISTO CANI GUIDA
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

Il 730: novità 2008 (parte seconda)

Redditi dichiarabili


Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2007:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.


Le novità

La dichiarazione dei redditi del nuovo anno presenta alcune significative novità:

  1. la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
  2. l'introduzione di detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni e di un'ulteriore detrazione pari a euro 1.200 per le famiglie numerose;
  3. l'introduzione di detrazioni per pensione, lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in sostituzione delle precedenti deduzioni;
  4. l'introduzione di detrazioni per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per alcuni redditi di lavoro autonomo svolti in maniera occasionale (rientranti tra i redditi diversi), che in precedenza non godevano di deduzione;
  5. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 19% per le seguenti spese:- spese per addetti all'assistenza personale (per le quali l'anno precedente era prevista una deduzione);- spese per attività sportive praticate da ragazzi;- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;- spese per intermediazione immobiliare;- spese per l'acquisto di personal computer da parte di docenti;- spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici;
  6. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 55% per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
  7. la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 20% per: - spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori; - spese per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali; - spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza; - spese per l'acquisto di variatori di velocità;
  8. la previsione di una detrazione d'imposta per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
  9. l'esclusione dal pagamento dell'imposta per i contribuenti che possiedono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
  10. la previsione di una detrazione d'imposta per canoni di locazione sostenuti per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
  11. la possibilità di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione;
  12. la possibilità, per i contribuenti che nell'anno d'imposta 2006 hanno avuto imposta pari a zero, di richiedere il bonus fiscale qualora lo stesso non sia stato erogato dal sostituto d'imposta.


La presentazione

Chi si trovi a compilare il 730, lo potrà presentare:

  • tramite un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf);
  • tramite un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale);
  • tramite il proprio sostituto d'imposta (a patto che il proprio datore di lavoro abbia comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale diretta).


CAF e commercialisti

Chi si rivolge al Caf o al professionista abilitato può consegnare il modello 730 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. Non va esibita la documentazione relativa agli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, inoltre, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.

Sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1 relativo alla scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef.

N.B.La dichiarazione può essere presentata dai coniugi in forma congiunta tramite modello 730 quando non sono legalmente ed effettivamente separati oppure siano in possesso di:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata;
  • almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il modello 730.

Le scadenze

I termini di consegna delle dichiarazioni sono:

  • entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
  • entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

Se l'integrazione del Mod 730/2008 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2008 Persone Fisiche, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova dichiarazione mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".


Il 5 per mille

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

  • sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali;
  • sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell' IRPEF.


Rettifiche ed integrazioni

In caso di errori o dimenticanze è possibile rimediare tramite:

Il modello 730 rettificativo

Nel caso in cui il contribuente riscontri errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso affinché questi elabori un modello 730 rettificativo.In questo caso, il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio di rettifica. Il sostituto d'imposta dovrà provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di "rettifica" consegnato in tempo utile dal Caf o dal professionista abilitato. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell'autore della violazione.

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo quando l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta, come confermato dalla Circolare n. 13 del 06/04/2007, effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre. Per le specifiche vedere "casella n. 5" nel frontespizio.

Michele Lioia - dottore commercialista

Il 730: novità 2008 (parte prima)

Molte le novità in dichiarazione con il nuovo anno fiscale. Debuttano infatti nel 730 del 2008 le detrazioni per tipo di reddito e per familiari a carico, mentre vengono aggiornate le aliquote Irpef. Vengono rinnovati inoltre alcuni sconti per il risparmio energetico ed estesi dei bonus fiscali a giovani sportivi e studenti.

Chi deve compilare il Modello 730


Possono utilizzare il modello 730 i soggetti che abbiano in essere un contratto di lavoro con un sostituto di imposta e i contribuenti che nel 2008 siano:

  • lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale) o pensionati;
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • soggetti che nel 2008 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.


Possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti con redditi di collaborazione coordinata e continuativa, purché in possesso di un contratto in essere tra il mese di giugno e il mese di luglio 2008 e comunichino i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I produttori agricoli possono presentare il modello 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), dell'Irap e dell'Iva.

I soggetti esenti/esclusi dalla dichiarazione


Non possono utilizzare il Mod. 730 e dovranno quindi ricorrere al Modello UNICO 2008 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2007 abbiano:

  • prodotto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  • prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • prodotto redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
  • realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.


Saranno inoltre esclusi dall'utilizzo del Mod. 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
  • non sono residenti in Italia nel 2007e/o nel 2008;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nel 2008 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).


La composizione del modello


Frontespizio

Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

Quadro A (redditi dei terreni)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)

Diviso in due distinte sezioni questo quadro si rivolge ai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Nella seconda vanno invece indicati i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

  1. La sezione comprende quattro sezioni dedicate a:
    redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro.

  2. altri redditi assimilati per i quali la detrazione spettante non è rapportata al periodo di lavoro.

  3. ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute alla addizionale regionale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

  4. trattenute per l'addizionale comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

Quadro D (altri redditi)

Questo quadro è diviso in due sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi. Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)

Il quadro F è diviso in sette sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

  • nella prima, i versamenti di acconto Irpef e addizionale comunale relativi all'anno 2007;
  • nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
  • nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per l'addizionale regionale, per l'addizionale comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
  • nella quarta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
  • nella quinta, gli importi dell'acconto Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2008 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
  • nella sesta le soglie di esenzione addizionale comunale;
  • nella settima, da compilare solo nel caso di presentazione del Mod. 730 Integrativo, gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta e i crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'ICI.

Quadro G (crediti d'imposta)

Il quadro G è diviso in tre sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

  • nella prima, i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
  • nella seconda, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
  • nella terza, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Quadro I (ICI)

Questo quadro è riservato ai contribuenti che intendono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con il modello F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2008.Quadro R (richiesta bonus fiscale)Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per chiedere il "Bonus Fiscale".

Quadro R (richiesta bonus fiscale)

Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per chiedere il "Bonus Fiscale".

Glossario fiscale

Acconto: In ambito fiscale, è l'importo che il contribuente versa come anticipo dell'imposta sui redditi per l'anno corrente. L'ammontare, in genere suddiviso in due rate (da pagarsi a maggio e a novembre), si calcola sull'imposta che risulta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Aliquota: E' la percentuale che si applica alla base imponibile per calcolare l'imposta dovuta.

Autoliquidazione: E' il calcolo, eseguito direttamente dal contribuente, del saldo d'imposta e degli acconti dovuti.

Bonus fiscale: Agevolazione fiscale in forma di contributo in conto capitale, che viene erogata detraendo l'ammontare del bonus dal totale delle imposte che l'azienda deve pagare sul proprio conto fiscale.

CAF: I Centri di Assistenza Fiscale, istituiti nel 1992, fungono da tramite tra i contribuenti (privati e imprese) e l'Amministrazione Finanziaria, offrendo un'articolata gamma di servizi, tra cui assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730, trasmissione telematica (privati e imprese), rilascio dei Visti di Conformità sulla tenuta delle scritture contabili e sulle dichiarazioni di Asseverazione agli Studi di Settore (imprese).

Credito d'imposta: Detto anche Eccedenza d'imposta, è la differenza, a credito del contribuente, tra l'imposta dovuta e quanto già pagato sotto forma di ritenute, crediti ed acconti. Il credito, se non se ne chiede il rimborso, può essere utilizzato per compensare debiti d'imposta futuri.

Detrazioni fiscali: Nella dichiarazione IRPEF, sono gli importi che vanno detratti dall'imposta lorda per calcolare l'imposta netta. Le detrazioni variano da contribuente a contribuente a contribuente in funzione del tipo di reddito (lavoro dipendente o autonomo), della composizione della famiglia, di alcune spese (oneri detraibili).

Dichiarazione congiunta: E' la dichiarazione dei redditi presentata da coniugi non separati per i redditi percepiti da ciascuno di essi. Con la dichiarazione congiunta viene determinata un'unica imposta IRPEF per entrambi i coniugi; è quindi possibile utilizzare il credito d'imposta di un coniuge per compensare il debito d'imposta dell'altro.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta: E' il documento che il datore di lavoro compila per dichiarare l'ammontare complessivo dei compensi e delle altre somme erogate a dipendenti e prestatori di lavoro autonomo, nonché delle ritenute pagate a titolo d'imposta sul reddito di lavoro e sui redditi da capitale.

ICI: Imposta Comunale sugli Immobili. Sono soggetti all'ICI il proprietario dell'immobile, il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, nonché il locatario nel caso di leasing e il concessionario per le concessioni su area demaniale.

Imponibile: E' l'importo al quale viene applicata l'aliquota per calcolare l'imposta netta dovuta dal contribuente. Nel caso delle imposte dirette, la base imponibile è costituita dal reddito lordo, eventualmente modificato in base a specifiche norme tributarie.

Imposta lorda: E' calcolata applicando ai singoli scaglioni di reddito imponibile le relative aliquote.

Imposta netta: Si ottiene sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni fiscali.

IRAP: Imposta sul valore aggiunto prodotto, il cui gettito spetta alla Regione sul cui territorio è esercitata l'attività soggetta a tassazione. Sono soggetti a questa imposta: società (Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas ed equiparate), enti commerciali e non commerciali, amministrazioni pubbliche, persone fisiche che esercitano attività commerciali, lavoratori autonomi, produttori agricoli. L'IRAP ha incorporato tributi quali ILOR, ICIAP, concessione governativa sulla partita Iva, contributo sul servizio sanitario nazionale, imposta sul patrimonio netto delle imprese.

IRPEF: Imposta personale e progressiva sui redditi delle persone fisiche. Introdotta nel 1974, interessa tutte le persone fisiche residenti e non residenti in Italia (in questo caso l'imposta interessa solo i redditi prodotti nel nostro paese) che percepiscono un reddito di qualsiasi natura.

IRPEG: Imposta che colpisce tutti i redditi delle persone giuridiche e dei soggetti assimilati. Interessa le società di capitali, gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato, o non residenti per i soli redditi prodotti in Italia. Non sono invece soggetti all'IRPEG gli organi e le amministrazioni dello Stato, nonché gli Enti locali (Regioni, Provincie e Comuni).

ISEE: Attesta la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni assistenziali o servizi sociali alla pubblica amministrazione.

Oneri deducibili: Spese sostenute dal contribuente nel periodo di imposta, che vengono dedotte dal reddito complessivo lordo, prima del calcolo dell'imposta. Comprendono, per esempio, i contributi previdenziali ed assistenziali, gli assegni corrisposti al coniuge legalmente separato, le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili ecc.

Oneri detraibili: Spese sostenute dal contribuente nel periodo di imposta che riducono l'imposta lorda (e non il reddito lordo, come nel caso degli gli oneri deducibili). I principali oneri detraibili sono le spese mediche, gli interessi passivi su mutui ipotecari per immobili, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, le spese funebri, le spese di istruzione.

Onlus: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; enti non commerciali che operano nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, tutela dei beni artistici, storici e ambientali.

Redditi di capitale: Rientrano in questa categoria tutti gli incrementi patrimoniali derivanti dall'impiego di capitale, quindi rendite, utili da partecipazione in società di capitali, interessi, proventi di obbligazioni e titoli similari. Sono tassati al lordo (cioè senza deduzioni) con aliquota del 12,5% 0 27%.

Redditi di impresa: Somma dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali.Redditi di lavoro autonomo: Derivano dall'esercizio di arti e professioni liberali, ovvero da attività diverse da quelle di impresa o di lavoro dipendente.

Redditi di lavoro dipendente: Tutti i redditi derivanti da lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, comprese pensioni e assegni equiparati. Comprendono gli emolumenti in denaro, in natura o sotto forma di erogazioni liberali, al netto dei contributi previdenziali.

Reddito imponibile: E' calcolato sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili.

Sgravio fiscale: Agevolazione che origina un credito d'imposta. Si differenzia dal "bonus fiscale" per la possibilità di essere monetizzato solo in sede di dichiarazione dei redditi.

Sostituti d'imposta: Soggetti che erogano retribuzioni, compensi di lavoro autonomo o redditi di capitale.

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