NUOVE SANZIONI A CARICO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, ha irrogato sanzioni per un ammontare complessivo di 553.645 euro, a carico di alcuni operatori di comunicazioni elettroniche.
In particolare a Opitel S.p.A sono state irrogate sanzioni per un importo totale di 424.329 euro. All’operatore sono state contestate violazioni consistenti nell’attivazione di servizi non richiesti, nelle procedure di migrazione senza consenso e nell’inottemperanza alle diffide imposte dall’Autorità relative alla comunicazione del codice di migrazione.
BT Italia è risultata destinataria di due provvedimenti sanzionatori (per 41.316 euro complessivi) per non aver dato seguito ai provvedimenti temporanei, disposti rispettivamente dal Co.re.com Puglia e dal Co.re.com Veneto, consistenti nell’invito a liberare due utenze per consentirne il passaggio ad altro operatore.
Multa per 58.000 euro a Telecom Italia S.p.A, sanzionata per aver sospeso, illegittimamente e senza preavviso, un’utenza telefonica pur in pendenza di una procedura di reclamo.
L’operatore Vodafone N.V., infine, è stato sanzionato per 30.000 euro per non aver fornito i dati e le informazioni richieste dall’Autorità per verificare la fondatezza delle violazioni denunciate dai Co.re.com.
Roma, 10 luglio 2010

Diritto dell'utente all'allacciamento della linea telefonica?


Esiste il diritto ex lege di un utente a vedersi allacciata la linea telefonica all’interno della propria abitazione?
Nell’ambito del nuovo quadro commerciale, caratterizzato dalla presenza di numerosi e differenti operatori telefonici, chi è tenuto a garantire tale diritto all’utente finale?

A queste e ad altre domande si è cercato di rispondere con la proposizione del ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Foggia, promosso da un utente contro Telecom Italia s.p.a., per ottenere quello che dovrebbe essere, nell’intenzione del legislatore, un diritto universale dell’utente finale a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi.

La vicenda.

Una giovane coppia di sposini foggiani trasferitisi in uno stabile sito nella prima periferia della città privo di collegamento telefonico, chiedono al gestore l’allacciamento della linea.

Il gestore dapprima rimanda per mesi l’appuntamento con il tecnico, poi si rifiuta di adempiere al contratto accampando vaghe motivazioni tecniche e suggerendo di rivolgersi ad altri operatori.
La coppia non si arrende al sopruso e decide, assistita dall’associazione Arco Consumatori, di intraprendere una battaglia di principio contro il colosso della telefonia.

Il Tribunale di Foggia, con provvedimento d’urgenza, dà ragione all’utente sancendo il diritto dello stesso, al di là delle logiche di mercato, di ottenere l’allacciamento della linea telefonica fissa e del collegamento ad internet, ritenuti oggigiorno un servizio pubblico essenziale.

Il citato provvedimento è di certo un precedente importante per contrastare gli effetti negativi della liberalizzazione dei servizi che rischiano, sempre più, di privare di tutele e garanzie quegli utenti e consumatori che necessitano degli stessi in zone geografiche ritenute prive di interesse commerciale dalle grandi aziende erogatrici. Inoltre decisioni come questa infondono nei consumatori la speranza, ove adeguatamente assistiti, di poter interloquire alla pari con potenti multinazionali senza temere di vedere sistematicamente violati i propri diritti a causa della posizione di “svantaggio” in cui versano rispetto alle stesse”, ha commentato l’avv. Esposito responsabile comunicazione di ARCO Consumatori sez. prov. Di Foggia.

Indennizzabile l'errato o incompleto inserimento nell'elenco telefonico


Lo ha sancito il Giudice di pace di Bari con sentenza n. 801/10: il mancato corretto inserimento nell’elenco telefonico determina un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Pertanto, le due mensilità del canone, previste dall’art. 28 delle Condizioni generali di abbonamento, costituiscono un indennizzo, come tale svincolato da responsabilità, mentre l’affermazione che la Telecom Italia non é responsabile di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili significa che se sussiste, come nel caso di specie, la responsabilità comporta a mente dell’art. 1218 c.c. l’obbligo di risarcire il danno, che é certo nella sua esistenza, ma non potendosi provare nel suo preciso ammontare, vertendosi in tema di prova negativa, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art 1226 c.c.).
fonte:lastampa.it

Disservizi telefonici e all'Adsl indennizzi certi e automatici?

L'Agcom ha sottoposto alle associazioni dei consumatori uno schema di delibera.
Le nuove norme saranno più rigide per gli operatori e tuteleranno gli utenti .


Telefono o Adsl guasti, attivazione di servizi non richiesti, attese lunghissime per avere una nuova linea domestica: per questi e altri guai comuni gli utenti italiani presto potranno ottenere indennizzi sicuri e automatici. E' lo spirito di uno schema di delibera presentato oggi alle associazioni dei consumatori da Agcom (Autorità garante delle comunicazioni). Adesso ci saranno i consueti due mesi di trafila durante i quali l'Autorithy parlerà con gli operatori e altri soggetti interessati (la cosiddetta "consultazione pubblica") e poi le novità diventeranno norma. "Siamo sicuri che gli operatori troveranno qualcosa da ridire, ma intendiamo introdurre questi indennizzi nelle carte dei servizi degli operatori in tempi molto brevi", dicono a Repubblica.it dalla Direzione tutela dei consumatori presso Agcom. Sarebbe la fine del far west, a vantaggio degli utenti. Finora infatti è andata così: gli operatori prevedono nella propria carta dei servizi un indennizzo unico, per i vari problemi subiti dagli utenti. Nel caso di Telecom Italia l'indennizzo è pari a metà del canone, ma ci sono anche operatori che "dimenticano" di scriverlo nella carta", spiegano da Agcom. Con la nuova delibera, succederà quindi che gli utenti avranno diritto a indennizzi certi, diversi a seconda della gravità del disservizio subito, e obbligatori per tutti gli operatori. Scatteranno inoltre in automatico, senza bisogno che l'utente si attivi reclamando con l'operatore. Agcom già propone nove tipi di disservizio, che comprendono guasti, mancata risposta ai reclami, ritardi nell'attivare un servizio o alla portabilità del numero. Ma anche attivazione di servizi non richiesti. Al solito è un importo che varia da 1 a 10 euro per ogni giorno di durata del disservizio (o dell'attivazione non richiesta). Se l'utente perde il numero di telefono, il rimborso è di 100 euro per ogni anno di precedente utilizzo.
"Questo schema è il risultato di anni in cui abbiamo risolto migliaia di controversie tra operatori e utenti. Abbiamo sempre applicato gli indennizzi previsti nella carta dei servizi, ma ora è venuto il momento di fare più chiarezza sui diritti degli utenti e garantire indennizzi maggiori per i disagi più gravi", dicono da Agcom. "Lo schema di delibera potrà arricchirsi nei prossimi giorni con altre tipologie di indennizzo, a seconda dei suggerimenti che ci verranno dalle associazioni dei consumatori". Per esempio, molte associazioni già dicono di volere un indennizzo ad hoc nei casi in cui la trafila per cambiare operatore di rete fissa è troppo lunga.

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001.
Disclaimer Informativa privacy