Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi stabilisce gli impegni e gli standard delle società che offrono servizi di telecomunicazioni ed i diritti dei loro clienti, in ordine alla fornitura del servizio nelle aree geografiche d'attività.
La Carta deve essere redatta dal gestore, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, all'art.11 del decreto legislativo 286/99 ed in tema di attività giornalistica, della legge 281/98, recante disciplina dei diritti dei consumatori ed utenti e del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.

Di seguito le Carta dei Servizi di alcuni gestori di servizi di telecomunicazioni.


ADR Tel S.p.A. (303 KByte - pdf)
AIM - Vicenza Telecomunicazioni (280 KByte - pdf)
Albacom (378 KByte - pdf)
Alltel (96 KByte - pdf)
Alpikom (94 KByte - pdf)
Amtel (33 KByte - pdf)
BT Albacom (60 KByte - pdf)
Coninet (30 KByte - pdf)
ConsiagNet (100 KByte - pdf)
CSINFO (98 KByte - pdf)
Digitale Italia (234 KByte - pdf)
Elitel (205 KByte - pdf)
Emmecom (132 KByte - pdf)
Fastweb (51 KByte - pdf)
HRI (155 KByte - pdf)
ICTeam (64 KByte - pdf)
InterPLANET (217 KByte - pdf)
Linkem (91 KByte - pdf)
netSCALIBUR (86 KByte - pdf)
NGI (634 KByte - pdf)
RS Advanced Systems (283 KByte - pdf)
Satcom (115 KByte - pdf)
Telecom Italia (334 KByte - pdf)
Telecomunicazioni RITA (91 KByte - pdf)
Teleunit (232 KByte - pdf)
Terrecablate (151 KByte - pdf)
Tim (631 KByte - pdf)
Tiscali (1 MByte - pdf)
... i collegamenti alle carte dei servizi sopra riportate ed altre ancora (83 KByte - doc)

Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile.

Dal 20 marzo 2010, con l’entrata in vigore del D. Leg. N. 28 del 4 marzo pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l'assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.

ll giudice, nel pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Fra dodici mesi invece, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materia, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

A proposito di buche...


L'inverno particolarmente piovoso e freddo caratterizzato da diverse nevicate ha prodotti risultati terribili per lestrade del nostro paese in particolare nei comuni montani. In più punti,infatti, l'asfalto ha ceduto, provocando buche molto pericolose che possono arrecareseri problemi alla circolazione degli autoveicoli ed in particolare ai ciclomotori, biciclette e pedoni.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1691/2009)ha stabilito che i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna.
La Cassazione riafferma "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno incustodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
La Cassazione sconfessa la difesa di molti Comuni che ritengono "che l'affidamento della manutenzionestradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento". In realtà conferma la Suprema Corte che il contratto di appalto per lamanutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltantolo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.2051 c.c.".
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/1999 cit., ammoniva in più di un passo circa il fatto che «. . . la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di diligenza e prudenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi. . . .»
Arco Consumatori auspica che le Amministrazioni comunali intervengano a tutela degli utenti mettendo in sicurezza le strade utilizzando le somme derivanti dalle sanzioni amministrative, derivanti dalla violazioni del codice della strada, presenti nei bilanci comunali secondo le indicazioni dell'art. 208 del Codice della Strada.

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