Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile.

Dal 20 marzo 2010, con l’entrata in vigore del D. Leg. N. 28 del 4 marzo pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l'assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.

ll giudice, nel pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Fra dodici mesi invece, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materia, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

A proposito di buche...


L'inverno particolarmente piovoso e freddo caratterizzato da diverse nevicate ha prodotti risultati terribili per lestrade del nostro paese in particolare nei comuni montani. In più punti,infatti, l'asfalto ha ceduto, provocando buche molto pericolose che possono arrecareseri problemi alla circolazione degli autoveicoli ed in particolare ai ciclomotori, biciclette e pedoni.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1691/2009)ha stabilito che i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna.
La Cassazione riafferma "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno incustodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
La Cassazione sconfessa la difesa di molti Comuni che ritengono "che l'affidamento della manutenzionestradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento". In realtà conferma la Suprema Corte che il contratto di appalto per lamanutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltantolo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.2051 c.c.".
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/1999 cit., ammoniva in più di un passo circa il fatto che «. . . la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di diligenza e prudenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi. . . .»
Arco Consumatori auspica che le Amministrazioni comunali intervengano a tutela degli utenti mettendo in sicurezza le strade utilizzando le somme derivanti dalle sanzioni amministrative, derivanti dalla violazioni del codice della strada, presenti nei bilanci comunali secondo le indicazioni dell'art. 208 del Codice della Strada.

SALDI: RITORNA LA FAVOLA METROPOLITANA DELLA BEFANA

ARCO, in occasione dei saldi, ricorda che anche quest'anno, come per gli anni scorsi, occorre fare molta attenzione nell'acquisto di prodotti da parte dei consumatori perché in realtà i saldi sono gia finiti prima di cominciare nelle consuete modalità






  • rapporti diretti con la clientela avvisata prima del periodo di legge

  • anticipazione delle vendita in saldo prima di natale


  • finti prezzi originari aumentati gia degli sconti apparsi in pubblicità


  • prodotti fatti fare apposta per l'occasione, in genere di qualità piu scadente.



Poiché i negozianti possono fare i prezzi come credono, bassi o alti per tutto l'anno, il prezzo in saldo è solo uno spot pubblicitario per tentare d'imbonire i consumatori con la storia di una vendita eccezionale di resti di magazzino, quando, per tutto l'anno, siamo subissati da vendite "straordinarie" "per cessazione attività" "per fine serie" "per sotto costo" " con sconti selvaggi" "in liquidazione" e cosi via favoleggiando.

Comunque nei pochi e rari casi che si tratti di una occasione di risparmio per i consumatori, ricordiamo alcune brevi regolette:




1. I cartellini dei prezzi devono essere sempre esposti per ogni prodotto visibile dall'esterno con l'indicazione del prezzo iniziale, della percentuale di sconto e del prezzo finale
2. La vendita in saldo non comporta esoneri di diritti da parte dei consumatori ma solo qualche obbligo in più per i commercianti, quindi i prodotti si possono scegliere e provare come in una normale vendita
3. I prodotti difettosi devono essere sostituiti o restituita integralmente la somma pagata
4. Qualora, una volta usciti dal negozio, si ritenga che il prodotto non piaccia o non sia della taglia giusta, non è un diritto del consumatore pretendere sostituzioni o restituzioni se non per accordo bonario con il commerciante

Sono sospettabili di scarsa professionalità e di correttezza commerciale e quindi da evitare anche nel momento dei saldi, tutti quei punti vendita che nel corso dell'anno





  • non abbiano esposto correttamente i prezzi


  • abbiano mantenuto per più di due giorni consecutivi, i prodotti in vetrina senza prezzo e con la dicitura "vetrina in allestimento"


  • che si siano distinti per le liquidazioni costanti


  • che non espongano i prodotti in vetrina ma la oscurino, apponendovi la generica scritta "SALDI", non consentendo di fare una valutazione prima di entrare nel punto vendita


  • che pretendano di usare in questo periodo la parola "saldi" per prodotti non stagionali




ARCO e molte altre associazioni dei consumatori chiedono da tempo di rivedere la legge dei saldi nel senso che o la si abolisca o, cosa molto più problematica la si doti di regole rigide che ne impediscano l'uso pubblicitario truffaldino.


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